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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40468/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di MESS:NA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11426/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, di conferma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, che lo ha condannato alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 186 c.d.s. e 496, 61 n. 2 c. p.

Considerato che il primo motivo di ricorso, di denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità, è inammissibile, siccome versato in fatto e generico, lamentando assertivamente l'omessa valorizzazione delle inconsistenti prove a discarico.

Al riguardo, l'art. 186 c.ci.s. ricollega la punibilità del soggetto al superamento di dati valori alcolimetrici: l'indicazione normativa di precisi parametri numerici per la configurabilità delle fattispecie penalmente rilevanti comporta che la tipicità del fatto non è ancorata al semplice stato di ebbrezza ma anche all'accertamento specifico e non meramente sintomatico del superamento di tali dati, solo in presenza del quale vi è certezza del fatto tipico e del conseguente regime sanzionatorio da applicare, nel rispetto del principio di legalità (Sez. 4, n. 36889 del 16/04/2014, Rv. 260298).

Ciò posto, ai fini della prova del superamento delle soglie di rilevanza, questa Corte ha 'affermato che è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti (Sez. 4, Sentenza n. 22604 del 04/04/2017, Rv. 269979); nella specie, d'altra parte, tale suffragazione degli esiti dell'alcooltest non è stata necessaria, essendo stata la rilevazione ripetuta mezz'ora dopo il primo controllo, con esiti analoghi al primo rilevamento.

Alla luce di tali considerazioni, la censura difensiva è inammissibile, siccome reiterativa di quella proposta in sede di gravame, e comunque volta a sottoporre a questa Corte una inammissibile rivalutazione delle risultanze probatorie.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine all'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 496 cod. pen. ( capo C), è inammissibile, siccome meramente reiterativo di quello proposto in sede di appello.

La difesa omette il confronto con la motivazione resa dalla Corte territoriale, che ha evidenziato l'implausibilità della versione difensiva, alla lue delle dichiarazioni del teste presente ai fatti.

Considerato che il terzo motivo di ricorso, di censura del mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., è inammissibile, avendo il giudice di appello giustificato, alla luce della complessiva gravità del fatto e della capacità a delinquere mostrata dall'imputato, la non nneritevolezza del beneficio, con valutazione di merito che, in quanto logicamente supportata, non è censurabile in questa Sede.

Del pari inammissibile, per le medesime ragioni, il quarto motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, avendo fatto riferimento, la Corte di appello, anche in tal caso, alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, cogliendone la capacità a delinquere, a dispetto della sua formale incensuratezza, Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di MESS:NA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11426/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, di conferma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, che lo ha condannato alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 186 c.d.s. e 496, 61 n. 2 c. p. Considerato che il primo motivo di ricorso, di denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità, è inammissibile, siccome versato in fatto e generico, lamentando assertivamente l'omessa valorizzazione delle inconsistenti prove a discarico. Al riguardo, l'art. 186 c.ci.s. ricollega la punibilità del soggetto al superamento di dati valori alcolimetrici: l'indicazione normativa di precisi parametri numerici per la configurabilità delle fattispecie penalmente rilevanti comporta che la tipicità del fatto non è ancorata al semplice stato di ebbrezza ma anche all'accertamento specifico e non meramente sintomatico del superamento di tali dati, solo in presenza del quale vi è certezza del fatto tipico e del conseguente regime sanzionatorio da applicare, nel rispetto del principio di legalità (Sez. 4, n. 36889 del 16/04/2014, Rv. 260298). Ciò posto, ai fini della prova del superamento delle soglie di rilevanza, questa Corte ha 'affermato che è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti (Sez. 4, Sentenza n. 22604 del 04/04/2017, Rv. 269979); nella specie, d'altra parte, tale suffragazione degli esiti dell'alcooltest non è stata necessaria, essendo stata la rilevazione ripetuta mezz'ora dopo il primo controllo, con esiti analoghi al primo rilevamento. Alla luce di tali considerazioni, la censura difensiva è inammissibile, siccome reiterativa di quella proposta in sede di gravame, e comunque volta a sottoporre a questa Corte una inammissibile rivalutazione delle risultanze probatorie. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine all'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 496 cod. pen. ( capo C), è inammissibile, siccome meramente reiterativo di quello proposto in sede di appello. La difesa omette il confronto con la motivazione resa dalla Corte territoriale, che ha evidenziato l'implausibilità della versione difensiva, alla lue delle dichiarazioni del teste presente ai fatti. Considerato che il terzo motivo di ricorso, di censura del mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., è inammissibile, avendo il giudice di appello giustificato, alla luce della complessiva gravità del fatto e della capacità a delinquere mostrata dall'imputato, la non nneritevolezza del beneficio, con valutazione di merito che, in quanto logicamente supportata, non è censurabile in questa Sede. Del pari inammissibile, per le medesime ragioni, il quarto motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, avendo fatto riferimento, la Corte di appello, anche in tal caso, alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, cogliendone la capacità a delinquere, a dispetto della sua formale incensuratezza, Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 s
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