CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 28701/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; *, Letta la memoria difensiva con la quale il difensore dell'imputato insiste nell'accoglimento del motivo di ricorso di violazione di legge con riferimento all'affermazione della responsabilità penale in relazione al reato di cui agli artt. 56- 515 cod.pen. con riguardo alla configurabilità della condotta di "detenzione per la vendita". Ritenuto che il ricorso, che contesta la qualificazione giuridica e la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di tentata frode in commercio per avere detenuto per la vendita, presso il proprio opificio di "olio vergine d'oliva" in assenza dei requisiti prevista tale tipo di olio, è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo integra il reato di tentativo di frode in commercio detenere, presso l'esercizio commerciale di produzione e di vendita all'ingrosso, quantitativi di olio di oliva con composizione e valori difformi da quelli prescritti dal regolamento comunitario, in quanto la fattispecie di cui all'art. 515 cod. pen. è posta a tutela sia dei consumatori che degli stessi commercianti, come si desume dalle condotte tipizzate (Sez. 3, n. 36056 del 09/07/2004, Rv. 229480 - 01 Sez. 3, n. 22313 del 15/02/2011, Rv. 250473 - 01). Se già il semplice deposito dell'olio nel magazzino rappresenta un atto idoneo, diretto in modo non equivoco alla frode in commercio, in quanto è prodromico alla immissione nel circolo distributivo di un prodotto che presenta caratteristiche diverse da quelle indicate e normativamente previste, in quanto la tutela penale non è limitata alla sola vendita al consumatore finale, risulta dalla sentenza impugnata che l'azienda dell'imputato era un frantoio oleario dedito al commercio all'ingrosso e al dettaglio cfr. pag. 3), sicchè, fermo l'accertamento in punto di fatto, il motivo risulta manifestamente infondato. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] estenso