CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2023
Cassazione n. 48736/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI:057Y0W8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che, con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata, è inammissibile in quanto la Corte di merito, con un apprezzamento di fatto non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - ha ribadito la sussistenza dei presupposti integranti la recidiva in relazione ai precedenti penali a carico dell'imputato, peraltro già arrestato più volte sempre in relazione a violazioni al d.P.R. n. 309 del 1990, sicché il nuovo reato ex art. 73 del medesimo d.P.R. è stato ritenuto indicativo, in maniera non certo implausibile sul piano logico, di una prosecuzione del percorso criminale e, quindi, di una maggiore pericolosità e di una più spiccata colpevolezza; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa„ di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.