CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2021
Cassazione n. 36888/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; — il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo _a "ITeXk-o —Ak2"-k21(",-L- et- ..S(N-C._ LN-L,. c._vo e-cv- Uk-c_ C l••n- il difensore A ez,i C.13/..Q_L:3‹,_ )10--`-ika-‘0 [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 635, 582 e 585 c.p. legati dal vincolo della continuazione - rispettivamente capi 2) e 3) dell'imputazione- e, pertanto, lo condannava alla pena di 10 mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore di fiducia, articolando sette motivi. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge penale e processuale in ordine agli artt. 24 e 111 Cost. e artt. 234 e 603 c.p.p. per avere la Corte Territoriale preso visione delle riprese video in camera di consiglio sottraendole/al contradditorio tra le parti, poiché i Giudici di secondo grado erano giunti ad una ricostruzione parzialmente diversa del fatto per come accertato dal Tribunale in ordine al reato di lesioni, che sarebbero cagionate da un coccio di vaso e non direttamente dal vaso. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione degli artt. 192, comma 1 e 530, comma 2, c.p.p., per avere il Giudicante affermato che i vasi spinti sono caduti a ridosso dei piedi della parte offesa e che un coccio l'ha sfiorata causandole lesioni; tale assunto contrasterebbe con il comportamento successivo della vittima, per come documentato dalle videoriprese, che non aveva avuto alcuna reazione. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 192 c.p.p., per avere i giudici di merito errato nel ritenere attendibili le dichiarazioni della persona offesa ) e la contraddittorietà della motivazione laddove, se da un lato, e con riguardo all'integrazione del reato di cui all'art. 610 c.p., le dichiarazioni sono state ritenute inattendibili, dall'altro sono state poste a fondamento per l'accertamento delle condotte di cui ai delitti di danneggiamento e di lesioni. Nello specifico, contesta l'illegittimità della "valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, riferibili ad un unico episodio avvenuto in un unico contesto temporale". Lamenta, altresì, nel quarto motivo,la violazione dell'art. 192 c.p.p. e la contraddittorietà della motivazione, per avere il giudice di merito utilizzato gii stessi elementi probatori quali riscontri sia dell'attendibilità che dell'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Con il quinto motivo lamenta la violazione degli artt. 192 c.p.p. e 393 c.p. per non avere la Corte di Appello riqualificato il reato contestato di danneggiamento in quello di cui all'art. 393 c.p, poiché il giudizio di merito avrebbe accertato che la volontà dell'imputato era quella di far desistere la persona offesa dal fissare le piante al muro comune di confine con l'uso di un trapano, in quanto ne sarebbe risultato danneggiato.Con il sesto motivo lamenta la contraddittorietà della motivazione - nella parte in cui l'applicabilità della causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto è esclusa in ragione della modalità della condotta connotata da violenza fisica, che nel caso di specie assume essere inesistente- e violazione dell'art. 131 bis c.p. per non avere il Giudice proceduto ad un giudizio complessivo degli elementi che vengono in rilievo per escluderne l'applicazione. Con l'ultimo motivo lamenta la violazione dell'art. 62IDis c.p. considerato che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato fondato sulle dichiarazioni della persona offesa. che il ricorrente assume inattendibili. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12--ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per il rigetto. In data 22/04/2021 sono pervenute conclusioni scritte e nota spese da parte del difensore della Parte civile avvocato [OSCURATO:PERSONA]; con pec del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sono pervenute conclusioni scritte della difesa dell'imputato avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito espresse. 1.Deve, in primis, osservarsi che la sentenza di primo grado appare seriamente carente quanto alla motivazione, che in sostanza si è ridotta al resoconto delle dichiarazioni testimoniali assunte nel giudizio, senza operarne alcuna valutazione, passando, senza alcuna considerazione sul materiale probatorio raccolto, ad una sinteticissima affermazione di responsabilità nei confronti dell'imputato per i reati di danneggiamento e lesioni. 2.La conferma della responsabilità nei confronti dell'attuale ricorrente da parte della Corte di appello è stata resa con argomentazioni altrettanto asfittiche - soprattutto in considerazione della scarna struttura motivazionale confezionata dal primo Giudice - che non hanno fornito adeguata risposta ai motivi di appello, con riferimento in primis al secondo motivo, qui, in sostanza riproposto nel secondo motivo del ricorso. 2.1 La difesa si è, infatti, doluta della lacunosità della motivazione nella parte in cui non ha ben individuato la condotta attribuita all'imputato produttiva delle lesioni, in quanto sono stati individuati due comportamenti aggressivi nei confronti della persona offesa, quello di gettare un vaso proprio nell'area in cui si trovava la Chiofalo, che nel contempo minacciava di morte e di volerla mandare in ospedale e l'altro, di far cascare con un bastone i vasi posti sul muretto, che le cadevano nei pressi dei piedi e che un coccio l'ha sfiorata, all'evidenza causandole le lesioni di cui al referto medico. La spiegazioni sul punto appare in sé incongrua, dando atto che il coccio non aveva toccato la persona offesa ( l'ha sfiorata) ma collegandovi le lesioni riscontrate, non confrontandosi neppure con la proposta doglianza della difesa, che aveva 7,( sottolineato, non senza ragione, l'assenza di reazioni da parte della persona offesa, che sembra incompatibile con l'aver riportato una lesione, sia pure di lieve entità, dall'azione violenta dell'imputato. Né al deficit motivazionale può porsi rimedio tramite l'apparato giustificativo della pronunzia di primo grado, per le ragioni già illustrate. 3.Fondato risulta, altresì, il quinto motivo di ricorso, che ha lamentato la violazione di legge in relazione all'ad 393 cp per la mancata riqualificazione del reato di danneggiamento dei vasi e del muro in comune nel reato di ragion fattasi. La difesa sostiene la tesi, che andava adeguatamente verificata dalla Corte territoriale, secondo la quale l'imputato ave la agito al fine di tutelare il proprio diritto di proprietà, poiché l'uso del trapano per fissare i vasi sul muro comune, lo avrebbe danneggiato e sottoposto a rischio di infiltrazioni e, d'altra parte, la collocazione delle piante lungo l'intera larghezza del medesimo muro violerebbe le norme del codice civile in materia di proprietà e distanze; in entrambe le ipotesi il giudicabile avrebbe potuto legittim n-Yt intentare ntentare un'azione civile a tutela delle proprie ragioni. A fronte di tali specifiche e non manifestamente infondate doglianze, la Corte territoriale, pur in presenza dell'assoluzione dal reato di violenza privata di cui al capo a), in cui l'accusa aveva contestato all'imputato le attività violente e minacciose ivi descritte allo scopo di far desistere la vicina dall'attività di giardinaggio, si è limitata ad una assertiva enunciazione, per la quale la condotta accertata non era diretta a far valere diritti ma ad imporre a Chiofalo la propria volontà ostativa, senza porsi il problema di rendere compatibili le due affermazioni. 4.Puramente di stile e priva di concreto significato e, pertanto, inidonea a spiegare le ragioni della decisione si presenta la negatoria dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp e la relativa censura - oggetto del sesto motivo di ricorso - appare, quindi, accogli bile. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Reggio C