CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 19292/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con atto personalmente sottoscritto, ricorre avverso la sentenza con la quale in data 2 ottobre 2019 la Corte d'appello di Napoli ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 599-bis cod.proc.pen. in relazione a reato p. e p. dall'art. 589-bis cod.pen., aggravato dall'avero commesso il fatto essendo sprovvisto della patente di guida. 2. Il ricorso consta di un singolo motivo, con il quale l'esponente lamenta vizio di motivazione in riferimento alla mancata verifica di cause di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen.. 3. Il ricorso - proposto in epoca largamente successiva all'entrata in vigore della legge n. 103/2017 - é inammissibile per plurime ragioni. 4. Esso risulta, in primo luogo, inammissibile essendo stato personalmente sottoscritto dall'interessato e non dal suo difensore, in contrasto con quanto stabilito espressamente dall'art. 613, comma 1, cod.proc.pen. così come modificato dall'art. 63 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (disposizione, quest'ultima, entrata in vigore il 3 agosto 2017). 5. Anche sotto altro profilo, del resto, il ricorso, depositato a fronte di richiesta di applicazione pena concordata in appello, avanzata ex art. 599-bis cod.proc.pen., risulta inammissibile, perché affatto generico, nonché presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla citata legge n. 103/2017. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022. Il Consigliere ensore [OSCURATO:PERSONA] e te (Giuseppe h) (Salvator overe) [OSCURATO:PERSONA] o