CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 1981
Cassazione n. 11638/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1.[OSCURATO:PERSONA] n. a Capua il 19/1/1981 2.[OSCURATO:PERSONA] n. a Capua 11 14/6/1978 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano in data 4/11/2021 dato atto che si è proceduto a tractazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, cornma 8, D.L. n. 137/2020 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; -letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano riformava quoad poenam la decisione del Gip del Tribunale di Monza che, in data 3/2/2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di tre episodi di rapina aggravata e, il solo [OSCURATO:PERSONA], anche del delitto di estorsione aggravata, rideterminando la pena nella misura di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 2400,00 di multa ciascuno. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione ala sussistenza del delitto di rapina ascritto al capo A). La difesa sostiene che la Corte territoriale ha posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità del prevenuto per la rapina contestata al capo A) due conversazioni telefoniche, il cui contenuto è stato solo parzialmente valutato. Infatti, con riguardo alla conversazione di cui al progr.2926 del 22/10/2019 i giudici di merito hanno pretermesso la parte in cui l'imputato asserendo "mica eri lì con la macchina" dimostra di essere ignaro delle modalità di consumazione della rapina. Su detto passaggio la Corte territoriale non si è soffermata mentre la partecipazione al delitto non può essere desunta dal solo richiamo alla successiva conversazione del 6/11/2019; 2.2 la violazione di legoe e il vizio di motivazione con riguardo alla fattispecie di rapina ascritta al capo B), anche con riferimento alla contestata aggravante. La difesa sostiene che la Corte di merito ha reso una motivazione Plogica in ordine all'asserita partecipazione del ricorrente alla rapina consumata il 27/3/2019 ed ascritta al capo B) in quanto ha valorizzato quale riscontro alle dichiarazioni della p.o. il rinvenimento a casa di [OSCURATO:PERSONA] -in sede di perquisizione- di una pistola sebbene non vi sia certezza dell'utilizzo di un'arma nella commissione dell'illecito contestato. Inoltre, i giudici territoriali hanno ignorato che sulla scorta dei tabulati telefonici non vi è, altresì, alcuna certezza che il prevenuto si trovasse sul luogo della rapina nell'arco temporale di consumazione della stessa. Aggiunge il difensore che l'assenza di elementi dimostrativi del concorso del prevenuto non può essere colmata dal generico richiamo al medesimo modus operandi del delitto sub A) e alla stessa tipologia di vittime; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla rapina contestata sub C), avendo la sentenza imougnata reso sul punto una motivazione del tutto apparente, richiamando le risultanze dei tabulati telefonici che, tuttavia, non attestano la presenza del prevenuto nel luogo di commissione del reato ma nella zona circostante un'ora prima della rapina. Inoltre, appare incongrua la valorizzazione dell'accento napoletano degli autori riferito dalla p.o. ove si tenga conto che in relazione al capo B) la vittima aveva escluso inflessioni dialettali nel linguaggio degli autori del reato. c), L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.4 La violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla valutazione di attendibilità delle pp.00. e alla determinazione della pena con particolare riferimento al diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3. La violazione dell'art. 213 cod.oroc.pen. e correlato vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale ha illogicamente sostenuto che l'accesso al giudizic abbreviato impedisca di dolersi delle modalità con cui è stato effettuate il riconoscimento del prevenuto; 3.1 l'inosservanza dell'art. 62 n.4 cod.pen. e l'omessa motivazione sul punto. La difesa lamenta che, nonostante la levità del danno, la sentenza impugnata ha negato il riconoscimento dell'attenuante richiamando a plurioffensività del delitto di rapina, senza considerare che nei fatti a giudizio anche l'aggressione all'integrità fisica e morale delle vittime è stata modesta; 3.2 l'inosservanza dell'art. 62 bis cod.pen. e correlato vizio di motivazione in quanto la Corte di merito ha negato le attenuanti generiche ritenendo l'inesistenza di elementi a tal fine apprezzabili senza, tuttavia, considerare che il Barbato è gravato da un solo modesto precedente con pena sospesa e il riconoscimento delle circostanze invocate avrebbe consentito il necessario adeguamento del trattamento sanzionatorio all'offensività dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 tre motivi del ricorso a firma deil'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che revocano in dubbio la correttezza del giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per le rapine aggravate ascritte ai capi A,B e C sono manifestamente inYondat:. Il difensore sostiene con riguardo all'episodio in danno di [OSCURATO:PERSONA], consumato in data 24/3/2019, che i giudici di merito hanno omesso di valutare integralmente la conversazione telefonica del 22/10/2019 n. 2926 dalla quale risulterebbe l'estraneità ai fatti del prevenuto. Trattasi di rilievo non coltivato in sede d'appello e, comunque, privo di pregio, avendo le conformi sentenze di merito correttamente interpretato il tenore del colloquio tra i due ricorrenti nel corso del quale, in esito ad una convocazione di [OSCURATO:PERSONA] presso il Comando della Polizia locale con il pretesto di verificarne il coinvoloimento in un sinistro stradale, costui chiamava il fratello Riccardo riferendogli che l'oggetto dell'incontro era il fatto che " hanno preso la targa" " ouando abbiamo ordinato le pizze lì dietro", informazioni alle quali l'interlocutore rispondeva " non era lì dietro e mica eri lì con la macchina", suscitando la replica del fratello "con la -noto, infatt ". La difesa assume che detto ultimo passaggio dimostrerebbe che il ricorrente ignorava le modalità di esecuzione della rapina in radicale contrasto con le espressioni utiiizzate da [OSCURATO:PERSONA] che chiamano in causa il congiunto come coautore dell'illecito ascritto sub A), dovendosi piuttosto intendere il riferimento alla eg.) macchina come la retorica sottolineatura che nell'occasione della rapina in discorso alcuno poteva aver rilevato la targa giacché non era stata utilizzata una macchina ma uno scooter, come subito dopo precisato da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Anche le censure relative alla partecipazione del prevenuto alla rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA] il 27 marzo 2019 non superano la soglia dell'ammissibilità, limitandosi il ricorrente alla reiterazione di questioni diffusamente scrutinate e correttamente disattese dai giudici territoriali con moti Jaziore che non presta il fianco a rilievi per completezza e congruenza logica. Contrariamente a quanto assume la difesa, la concentrazione temporale delle condotte predatorie, di consumazione, l'utilizzo in tutti gli episodi di un ciclomotore Yamaha TMax con caratteristiche sovrapponibili a duello di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], le identiche modalità esecutive in danno di fattorini impegnati nella consegna di pizze costituiscono elementi di sicuro spessore indiziante, cui si coniugano le risultanze dei tabulati telefonici che attestano frequenti contatti tra i due fratelli in orario precedente la rapina con aggancio da parte delle due utenze della stessa cella alle ore 20,02 Tra le 20,39 e le 21,32, in orario coincidente con la commissione del reato, avvenuta tra !e 21,00 e le 21,15, l'apparecchio del ricorrente non cene -ava traffico perché evidentemente spento. Militano, inoltre, a supporto della ;'ondatezza della •cesi accusatoria i caratteri fisiognomici del passeggero dello scooter descritti dalla vittima e il rinvenimento in sede di perquisizione, oltre che della pistola utilizzata per la minaccia, anche di un giubbotto di colore blu cangiante e di un paio di scarpe compatibili con la descrizione della p.o. e con le riprese dei rapinatori estrapolate dal sistema di v:deosorvecilianza della Banca BCC di [OSCURATO:PERSONA] in Monza. 1.2 Né hanno pregio le doglanze in punto di sussistenza dell'aggravante dell'uso di un'arma. Infatti, le incertezze della vittima circa l'utilizzo di una pisto!a o di un coltello per effettuare le minacce, da un lato, non incidono sulla configurabilità della circostanza contestata; dall'altro, atteso il riferimento di tutte le pp.00. all'uso di una pistola, in tal senso avendo reso dichiarazioni arche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è del tutto attendibile la tesi sostenuta dai giudici di merito che collega l'arma di ridotta potenzialità offensiva sequestrata al prevenuto alla consumazione degli illeciti contestati, concorrendo a consolidare la piattaforma probatoria a carco del ricorrente. 1.3 Ad analoghi esiti dere pervenirsi con riguardo alle doglianze relative al capo C), atteso che il difensore valorizza sotto i: profilo della contraddittorietà motivazionale il dato relativo all'inflessione dialettale dei prevenuti senza confrontarsi con il complesso delle emergenze scrutinate in sede di merito. Infatti, alla luce della ricostruzione operata dai giudici territoriali, a carico del ricorrente militano i dati estratti dai tabulati del traffico telefonico che lo collocano unitamente al fratello nella zona di consumazione della rapina intorno alle ore 21,00 del 30 Marzo 2019; la compatibilità con il prevenuto dei dati fisiognomici rilevati dalla p.o., il sequestro in sede di perquisizione presso l'abitazione del ricorrente, oltre che della pistola, di un giubbotto mimetico analogo a quello descritto dal Capodici, elementi convergenti con la prova circostanziale nell'attestare il concorso nell'illecito sub C) 2. Il ricorso in punto di responsabilità proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità, difettando dei minimo tasso di determinatezza indispensabile all'instaurazione del contraddittorio di legittimità. Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riguardo alle doglianze che concernono il trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito richiamato in senso ostativo, conformemente al primo giudice, la gravità delle condotte, la personalità del prevenuto e la mancanza di rivisitazione critica dell'accaduto, peraltro rimodulando la pena in termini di assoluto favore nei confronti del ricorrente giacche nel computo risulta pretermessa la condanna per l'addebito di estorsione ascritto al capo D). 4. Manifestamente infondate s'appalesano le censure svolte dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel primo motivo. Invero, la doglianza in ordine alla violazione dell'art. 213 cod.proc.pen. risulta del tutto eccentrica ove si consideri che non risulta in atti alcuna attività di individuazione fotografica nei confronti dei prevenuti, i quali in tutte e tre le rapine hanno agito travisati con caschi integrali. Quanto all'individuazione di cose, alle vittime è stato rammostrato in foto il motociclo TMax in possesso di Barbato all'epoca dei fatti, attività dalla quale è emersa la attendibile identificazione dello scooter come quello utilizzato nella consumazione delle rapine in contestazione. Anche con riguardo 21 caschi (nero e grigio) rinvenuti nel corso della perquisizione presso [OSCURATO:PERSONA] i giudici di merito si sono limitati ad evidenziare la compatibilità del colore e della foggia degli stessi con quelli indossati dai rapinatori, analogamente a quanto avvenuto per alcuni capi d'abbigliamento. Le sentenze di merito hanno, dunque, valorizzato dati dichiarativi relativi alla statura, probabile età e complessione fisica degli autori per formulare un motivato giudizio di compatibilità delle caratteristiche lsiche colte dalle vittime con quelle dei prevenuti; hanno del pari segnalato il costante utilizzo negli ilieciti di un ciclomotore tutt'affatto simile a quello in uso a [OSCURATO:PERSONA] e rimasto coinvolto in un sinistro pochi giorni dopo i fatti a giudizio nonché il rinvenimento, in particolare presso [OSCURATO:PERSONA], di due giacche con caratteristiche peculiari dello stesso tipo di quelle indossate in occasione delle rapine sub B e C dal passeggero dello scooter. Né si presta a censura l'affermazione della Corte territoriale secondo cui eventuali dubbi in ordine ai dati conoscitivi percepti e riferiti dalle pp.00. avrebbero dovuto trovare naturale sviluppo nell'istruttoria dibattinne.ntale, cui l'imputato ha rinunziato mediante l'opzione per la definizione allo stato degli atti, che rende utilizzabili tutte le acquisizioni investigative con il solo limite dell'inutilizzabilità patologica. 4.1 Manifestamente infondata risulta anche la doglianza in punto di mancata applicazione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen., avendo la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva con corretti argomenti Giuridici (pag. 42), richiamando sia la non irrisorietà delle somme sottratte, sia il carattere plurioffensivo del delitto di rapina, n conformità al costante indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Allo stesso modo destituiti di fondamento risultano i rilievi circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo al riguardo la Corte di merito richiamato l'ampia motivazione del primo giudice circa la gravità del fatto e la negativa personalità dei prevenuti, segnalando l'assenza di elementi positivamente va!utabili ai fini dell'invocata mitigazione sanzionatoria. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti -al pagamento delle spese processual