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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2025

Cassazione n. 36368/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 1.4.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso ha rigettato un'istanza di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale; Rilevato che l'ordinanza impugnata, dopo aver dichiarato la inammissibilità della detenzione domiciliare, fonda adeguatamente il diniego dell'affidamento in prova sull'assenza di qualsivoglia indice positivo valutabile in senso favorevole al condannato; Osservato che il ricorso avversa l'ordinanza sulla base di elementi del tutto inidonei a confutarla, e cioè allegando: 1) un contratto di locazione di un'abitazione, ove tuttavia la polizia giudiziaria ha ricercato invano il condannato in diverse occasioni - 2) un contratto di lavoro a tempo indeterminato, intervenuto tuttavia successivamente al provvedimento di rigetto — 3) qualche giustificazione per il mancato svolgimento di attività di volontariato, senza tuttavia smentire il dato oggettivo secondo cui comunque il ricorrente non la svolge attualmente; [OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 1.4.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso ha rigettato un'istanza di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale; Rilevato che l'ordinanza impugnata, dopo aver dichiarato la inammissibilità della detenzione domiciliare, fonda adeguatamente il diniego dell'affidamento in prova sull'assenza di qualsivoglia indice positivo valutabile in senso favorevole al condannato; Osservato che il ricorso avversa l'ordinanza sulla base di elementi del tutto inidonei a confutarla, e cioè allegando: 1) un contratto di locazione di un'abitazione, ove tuttavia la polizia giudiziaria ha ricercato invano il condannato in diverse occasioni - 2) un contratto di lavoro a tempo indeterminato, intervenuto tuttavia successivamente al provvedimento di rigetto — 3) qualche giustificazione per il mancato svolgimento di attività di volontariato, senza tuttavia smentire il dato oggettivo secondo cui comunque il ricorrente non la svolge attualmente; [OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 36368/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris