CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34946/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e vista la memoria acquisita, sottoscritta personalmente dallo stesso imputato ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche con riguardo alle valutazioni rese in relazione al giudizio di responsabilità, con specifico riguardo al tema del dolo sotteso alla condotta in contestazione, al diniego delle generiche nonché alla mancata applicazione dell'art 131 bis alla luce di un ritenuto giudizio di disvalore oggettivo della condotta non compatibile con la tenuità dell'offesa propria della causa di nonpunibilità rivendicata il tutto con argomentazioni che rendono il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Di P.Q.M