Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 47371/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in qualità di legale rappresentante della ICA di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cagliari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 14 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Cagliari ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo dei lotti di formaggio "[OSCURATO:PERSONA] DOP" e di tutte le altre forme prodotte dall'ICA di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in relazione al reato dell'art. 517-quater cod. pen., per violazione della DOP.

2. Con il primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge, perché il laboratorio di Perugia non era accreditato per fare l'analisi chimica che aveva fondato il sequestro preventivo.

Con il secondo contesta la violazione di legge, perché il metodo di analisi seguito non era adeguato alla verifica dell'uso di latte crudo nel formaggio.

Con il terzo deduce la violazione di legge, perché non era stata apprezzata l'influenza della scottatura ai fini dell'analisi.

Con il quarto censura la violazione di legge, perché non era stata eseguita una prova analitica e comunque la metodica usata era non riconosciuta.

Con il quinto eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. e all'art. 15 della

I. n. 689 del 1981.

Con il sesto lamenta la violazione di legge, perché non sussisteva il periculum in mora.

Con il settimo denuncia la violazione di legge in relazione alla confisca, del tutto sproporzionata, perché avente a oggetto anche il prodotto vendibile come convenzionale.

Presenta motivi nuovi in cui ribadisce le difese e memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è trizinifre1111=11=1 5, perché sprovvisto di procura speciale, in spregio dell'art. 100 cod. proc. pen., trattandosi di ricorso presentato dal terzo interessato non indagato.

Risulta agli atti, cui questa Corte ha accesso, trattandosi di questione processuale, che il ricorso è stato trasmesso via pec alla cancelleria del Tribunale del riesame, senza la procura speciale.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 100 cod. proc. pen., la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

Non consta che la procura conferita al difensore per proporre l'istanza di riesame contemplasse la possibilità di proporre anche il ricorso per cassazione.

E' pacifico poi che tale omissione non può essere sanata utilizzando il meccanismo previsto dall'art. 182, comma 2, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 271722 e Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505-01).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 14 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in qualità di legale rappresentante della ICA di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cagliari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 14 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Cagliari ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo dei lotti di formaggio "[OSCURATO:PERSONA] DOP" e di tutte le altre forme prodotte dall'ICA di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in relazione al reato dell'art. 517-quater cod. pen., per violazione della DOP. 2. Con il primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge, perché il laboratorio di Perugia non era accreditato per fare l'analisi chimica che aveva fondato il sequestro preventivo. Con il secondo contesta la violazione di legge, perché il metodo di analisi seguito non era adeguato alla verifica dell'uso di latte crudo nel formaggio. Con il terzo deduce la violazione di legge, perché non era stata apprezzata l'influenza della scottatura ai fini dell'analisi. Con il quarto censura la violazione di legge, perché non era stata eseguita una prova analitica e comunque la metodica usata era non riconosciuta. Con il quinto eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. e all'art. 15 della I. n. 689 del 1981. Con il sesto lamenta la violazione di legge, perché non sussisteva il periculum in mora. Con il settimo denuncia la violazione di legge in relazione alla confisca, del tutto sproporzionata, perché avente a oggetto anche il prodotto vendibile come convenzionale. Presenta motivi nuovi in cui ribadisce le difese e memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è trizinifre1111=11=1 5, perché sprovvisto di procura speciale, in spregio dell'art. 100 cod. proc. pen., trattandosi di ricorso presentato dal terzo interessato non indagato. Risulta agli atti, cui questa Corte ha accesso, trattandosi di questione processuale, che il ricorso è stato trasmesso via pec alla cancelleria del Tribunale del riesame, senza la procura speciale. Ai sensi del comma 3 dell'art. 100 cod. proc. pen., la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa. Non consta che la procura conferita al difensore per proporre l'istanza di riesame contemplasse la possibilità di proporre anche il ricorso per cassazione. E' pacifico poi che tale omissione non può essere sanata utilizzando il meccanismo previsto dall'art. 182, comma 2, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 271722 e Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505-01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 14 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 47371/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris