CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08273/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 novembre 1997 avverso la sentenza resa il 3 giugno 2020 dalla CORTE di APPELLO di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza resa il 25 settembre 2018 dal GUP del Tribunale di Torino, che ha dichiarato la responsabilità dell'odierno ricorrente per concorso nel reato di rapina, per essersi impossessato di alcune bottiglie di birra, sottraendole da un supermercato ed esercitando violenza e minaccia nei confronti di un dipendente dell'esercizio commerciale e, subito dopo, in danno dei sopraggiunti Carabinieri. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione dell'articolo 628 cod.pen. in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di rapina aggravata e vizio di motivazione poiché la condotta dell'imputato non integra il reato contestato, in quanto vi è stata soluzione di continuità tra la sottrazione delle birre, l'uscita del ricorrente dall'esercizio commerciale e l'esercizio della violenza e tra i due segmenti distinti è intercorso un tempo apprezzabile, valutato dal teste in circa 10 minuti. In particolare osserva che l'odierno ricorrente era già uscito dall'esercizio commerciale, senza avere acquistato nulla, ed era poi rientrato per ben due volte per contenere la condotta del coimputato, il quale dopo essersi impossessato di due bottiglie di birra, pronunziava reiterate minacce nei confronti dell'addetto alla vigilanza, che nello svolgimento delle sue mansioni gli aveva intimato di lasciare la refurtiva e uscire dall'esercizio commerciale. 3. Il ricorso è inammissibile perché generico, in quanto costituisce una pedissequa reiterazione delle questioni già sollevate con l'atto di appello e non si confronta con le motivazioni rese al riguardo dal collegio di secondo grado. La censura inoltre presuppone una diversa ricostruzione della dinamica della vicenda che la corte non ha condiviso in punto di fatto, in quanto, con argomentazioni condivisibili, ha sottolineato che la condotta del ricorrente è unitaria e che la violenza e le minacce erano finalizzate a procurarsi l'impunità dal reato di furto, poco prima commesso. La corte ha altresì sottolineato che i tre correi hanno agito per il perseguimento di un medesimo obiettivo durante l'intero arco temporale in cui si è snodata la vicenda. Poco rileva che il ricorrente fosse già uscito dall'esercizio commerciale poiché il predetto rientrava per dare manforte al coimputato, che si tratteneva all'interno del locale perchè intento a pronunziare minacce nei confronti dell'addetto alla vigilanza, e forniva il suo supporto colpendo quest'ultimo. Non va poi trascurato che dalla sentenza emerge che al momento dell'arrivo dei Carabinieri gli imputati hanno reagito opponendo resistenza e tale condotta sarebbe da sola sufficiente per inquadrare il fatto nell'ambito della rapina impropria. 2.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Motivazione semplificata. Roma 26 gennaio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]