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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09926/2024

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15510/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio del secondo in via Tagliamento 14 Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliati presso il domicilio digitale del medesimo pec: -controricorrenti – avverso la sentenza n. 290/2022 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 04/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] SpA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova pubblicata in data 4/2/2022; le parti intimate, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito con controricorso; nelle more della fissazione dell’adunanza camerale per la trattazione del ricorso la società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio; la parte controricorrente non ha aderito a tale atto di rinuncia; va pertanto dichiarata l’estinzione del ricorso per rinunzia, e in difetto della relativa accettazione la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore della parte controricorrente , con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinunzia ex art. 391 c.p.c.il giudizio di cassazione.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi € 1.800,00 , di cui € 1.600,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sez

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15510/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio del secondo in via Tagliamento 14 Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliati presso il domicilio digitale del medesimo pec: -controricorrenti – avverso la sentenza n. 290/2022 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 04/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] SpA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova pubblicata in data 4/2/2022; le parti intimate, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito con controricorso; nelle more della fissazione dell’adunanza camerale per la trattazione del ricorso la società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio; la parte controricorrente non ha aderito a tale atto di rinuncia; va pertanto dichiarata l’estinzione del ricorso per rinunzia, e in difetto della relativa accettazione la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore della parte controricorrente , con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. P.Q.M. La Corte dichiara estinto per rinunzia ex art. 391 c.p.c.il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi € 1.800,00 , di cui € 1.600,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sez