CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 47405/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] keh—e-fiàzo-nrturso---~"dl [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 novembre 2022 la Corte di appello di Caltanissetta, in riforma della pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 20 maggio 2021, ha (tra l'altro) rideterminato, sull'accordo delle parti, la pena inflitta: a [OSCURATO:PERSONA] in anni sei, mesi due, giorni ventisei di reclusione ed euro 31.667,00 di multa, in ordine ai reati di cui ai capi 6), 8), 9), 12), 14), 16), 18) e 20), escluso l'aumento per la recidiva e ritenuta più grave la fattispecie contestatagli al capo 6); a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno, mesi due di reclusione ed euro 3.500,00 di multa, per i reati di cui ai capi 24), 36), 38), 40), 42), 44), in aumento sulla pena allo stesso già applicata dal G.U.P. del Tribunale di Caltanissetta in data 26 ottobre 2016, irrevocabile il 6 febbraio 2020; a [OSCURATO:PERSONA] in anni due, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, ritenuto più grave il reato contestato al capo 73); a [OSCURATO:PERSONA] in anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in relazione ai capi 35) e 41). 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, proponendo, con quattro distinti atti, i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento alla mancata pronuncia della prescrizione dei reati ascrittigli ai capi 8), 9), 12), 14), 16), 18) e 20) della rubrica, conseguente alla intervenuta esclusione della recidiva reiterata e specifica nel concordato in appello. A dire del ricorrente, infatti, ritenuta la possibilità, in caso di prescrizione, di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di concordato in appello e considerato che, nel caso di specie, la recidiva reiterata e specifica è stata esclusa dalla Corte di merito dal calcolo del trattamento sanzionatorio, risulterebbe, all'evidenza, conseguente la necessità di dichiarare l'intervenuta estinzione per prescrizione di tutti i reati contestatigli ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 nei capi 8), 9), 12), 14), 16), 18) e 20), in quanto maturatasi antecedentemente alla pronuncia della decisione di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con un'unica censura, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 429 e 178 cod. proc. pen., lamentando l'indeterminatezza e l'insufficienza dell'imputazione ex art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ascrittagli al capo 24), in particolar modo non risultando precisati luogo, data e quantitativo di stupefacente ceduto. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito, con un'unica doglianza, violazione di legge processuale per carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle contestate aggravanti, altresì lamentando la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, infine, con tre distinti motivi: violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 533 cod. proc. pen., con riguardo al disposto riconoscimento oltre ogni ragionevole dubbio della sua responsabilità penale, a suo dire affermata in assenza di un adeguato compendio probatorio; violazione di legge, nonché carenza, erroneità e illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione dei reati; violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alla eccessiva entità della pena inflittagli. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 8), 9), 12), 14), 16), 18) e 20), in quanto, esclusa la recidiva reiterata e specifica contestata, tali ultimi risultano estinti per intervenuta prescrizione già prima della pronuncia della sentenza di appello, altresì invocando la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. Le difese di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato conclusioni scritte, memoria difensiva e note scritte, con cui hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato, comportando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati contestatigli ai capi 8), 9), 12), 14), 16), 18) e 20) della rubrica, in quanto estinti per prescrizione, con conseguente rideterminazione della pena finale a lui concretamente applicata, invece dovendo essere dichiarati inammissibili i ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ed infatti, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] deve, in primo luogo, essere osservato come il motivo di doglianza da lui dedotto sia certamente ammissibile, avendo questa Suprema Corte stabilito, nel suo più autorevole consesso, che nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01). Tale prescrizione risulta, effettivamente, maturatasi nel caso di specie, avendo la stessa Corte di appello precisato, nella sentenza impugnata, che «in ordine alle condotte di reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90, riqualificate dal giudice di primo grado ai sensi del V comma dello stesso art. 73 cit., il termine prorogato di prescrizione, comprensivo dei periodi di sospensione e quindi complessivamente pari a 8 anni, 1 mese e 2 giorni, è spirato (con conseguente estinzione del reato) per tutti gli illeciti commessi entro la data del 18.3.2014». Tra tali reati rientrano anche quelli contestati al Pollara ai capi 8), 9), 12), 14), 16), 18) e 20) di imputazione - una volta esclusa dal calcolo la recidiva reiterata e specifica, come concretamente operato dalla Corte di merito - atteso che, per come pure precisatosi nella sentenza impugnata, tali delitti, riqualificati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, «sono stati commessi il 7.4.2012, il 14.4.2012, il 10.5.2012, il 14.8.2012, il 7.12.2012, il 19.12.2012 e il 23.12.2012», e quindi tutti in epoca antecedente al 18 marzo 2014. Ha, conseguentemente, errato la Corte di appello nel non aver dichiarato l'intervenuta estinzione dei suddetti reati per prescrizione, essendo decorso il relativo termine assai prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai reati contestatigli ai capi 8), 9), 12), 14), 16), 18) e 20) di imputazione, perché estinti per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] rileva, poi, come la rideterminazione del trattamento sanzionatorio finale imposto al Pollara possa essere direttamente effettuato in questa sede, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen., in quanto facilmente evincibile dalle statuizioni concordate dalle parti, ed accolte dal giudice di merito. Ed infatti, residuando la sola ipotesi criminosa sub 6) - già originariamente prevista come reato più grave - ed elidendosi l'aumento per la continuazione disposto per i reati in questa sede dichiarati prescritti (pari ad anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 11.500,00 di multa), ne consegue che la pena base fissata per il delitto di cui al capo 6), pari ad anni sei di reclusione ed euro 36,000,00 di multa, deve unicamente essere ridotta di un terzo, per il rito, così da condurre alla pena finale, in concreto applicata al Pollara, di anni quattro di reclusione ed euro 24.000 di multa.3. Sono, invece, inammissibili le doglianze eccepite da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto proposte con motivi in questa sede non consentiti. E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) - con la conseguenza che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall'art. 448-bis dello stesso codice, dato che riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01). 4. In conclusione, quindi, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati ascrittigli ai capi 8), 9), 12), 14), 16), 18) e 20) di imputazione, perché estinti per prescrizione, con rideterminazione della pena finale a lui inflitta nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 24.000,00 di multa, mentre devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna di tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai reati di cui ai capi 8), 9), 12), 14), 16), 18) e 20) perché estinti per prescrizione e determina la pena finale in anni quattro di reclusione ed euro 24.000,00 di multa. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00