CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2021
Cassazione n. 03840/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 del GIP TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seatite le conclusioni del PG ?( C 64-A (-1-u ‘-‘e7-ec [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Macerata ha applicato a Guglielmo PRIOLO, ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen., la pena concordata di un anno, dieci mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 99 cod. pen., 2 e 7 I. n. 895/67 (capo A), 99 cod. pen., 23 I. n. 110/75 (capo B) e 81 cpv., 99, 648 cod. pen. (capo C). 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo erronea qualificazione giuridica del fatto di cui ai capi A) e B) dell'imputazione, per il mancato assorbimento, in virtù del principio di specialità ex art. 15 cod. pen., del delitto di cui al capo A) (artt. 2 e 7 I. n. 895/67) nel delitto di cui al capo B) (art. 23 I. n. 110/75) e per la conseguente omessa proporzionale riduzione dell'aumento operato per la continuazione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, escludendo la possibilità di operare, in sede di legittimità, la proporzionale riduzione della pena conseguente al venir meno del reato-satellite assorbito, in quanto il giudice a quo ha determinato la frazione di pena in aumento per la continuazione in modo complessivo e non per ciascuno dei reati-satellite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. L'errore di diritto in cui è incorso il G.i.p. di Macerata è stato quello, contestato in ricorso, di non aver ritenuto assorbito il delitto 'comune' di detenzione illegale di pistola in quello 'speciale' di detenzione di arma clandestina, assorbimento statuito già da Sez. U n. 41558 del 22/6/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270902. [OSCURATO:PERSONA], nello stabilire che i reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un'arma clandestina - in virtù dell'operatività del principio di specialità - non possono concorrere, rispettivamente, con i reati di detenzione e porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, della medesima arma comune da sparo, ha precisato che l'operatività del suddetto principio presuppone l'unità naturalistica del fatto e che, pertanto, resta impregiudicata la possibilità del concorso tra i due indicati reati qualora l'agente ponga in essere una pluralità di condotte nell'ambito di una progressione criminosa, nella quale, alla detenzione o al porto illegale di un'arma comune da sparo, segua, in un secondo momento, la fisica alterazione dell'arma medesima; ipotesi, quest'ultima, che non è dato ricavare nel caso di specie. Da tale mancato assorbimento discende la parziale 'illegalità' della pena patteggiata dal PRIOLO, limitatamente, cioè, al reato-satellite di detenzione illegale di arma comune da sparo di cui al capo A).3. Non può, tuttavia, accogliersi la richiesta, avanzata dal ricorrente, volta ad ottenere che questa Corte, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., provveda direttamente alla rideterminazione della pena, scorporando quella inflitta per il reato assorbito. Secondo la lezione ermeneutica di legittimità, infatti, nell'ipotesi di patteggiamento per una pluralità di reati uniti dal vincolo della continuazione, il venir meno nel corso del giudizio, per una qualsiasi causa, di un reato cosiddetto satellite non determina la caducazione dell'intero accordo, ma soltanto l'eliminazione della pena stabilita per detto reato, a condizione che la misura sia determinata dall'accordo medesimo o sia comunque ricavabile dall'interpretazione della volontà delle parti (Sez. 5, n. 52070 del 6/12/2019, Citti, Rv. 277660; Sez. 1, n. 2317,1 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Fama', Rv. 273378; Sez. U, n. 40256 del 19/7/2018, F., Rv. 273936; Sez. 3, n. 40320 del 22/6/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267758). Tale condizione non sussiste, nel caso in esame, in quanto nella motivazione della sentenza l'aumento per la continuazione è riportato in modo complessivo, senza che risultino indicati i singoli aumenti da applicare per ciascun reato-satellite. 4. Per tale ragione, dovendo ritenersi caducato l'intero patto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Macerata per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al G.i.p. del Tribunale di Macerata per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 25 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]