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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03257/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Lecco aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cod. en., 75 d.

Igs. 159 del 2011 condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza ed illogicità della motivazione per avere ritenuto provata la colpevolezza del Boca nonché per avere disatteso la richiesta di nullità della sentenza per le incongruenze nelle date dei commessi reati.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, in quanto meramente reiterativo di doglianze già affrontate e risolte - con congrua motivazione - in sede di merito. [OSCURATO:PERSONA], quanto all'affermazione di responsabilità del Boca, si limita a richiamare principi di diritto e ad affermare che i Giudici di appello hanno omesso di considerare , o hanno valutato erroneamente, una serie di elementi oggettivi ostativi alla teso accusatoria, omettendo tuttavia di specificare quali parti di motivazione sarebbero viziate e quali sarebbero stati gli elementi pretermessi, in tal modo incorrendo anche nel vizio di aspecificità.

Del pari aspecifica è la doglianza inerente l'incongruenza contenuta nei capi di imputazione: la condanna è avvenuta in ordine agli episodi del 28/03/2019, 23/02/2019 e 06/05/2019, in relazione ai quali alcuna violazione de diritto di difesa si è verificata, come correttamente argomentato dai Giudici di merito.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Lecco aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cod. en., 75 d. Igs. 159 del 2011 condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza ed illogicità della motivazione per avere ritenuto provata la colpevolezza del Boca nonché per avere disatteso la richiesta di nullità della sentenza per le incongruenze nelle date dei commessi reati. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, in quanto meramente reiterativo di doglianze già affrontate e risolte - con congrua motivazione - in sede di merito. [OSCURATO:PERSONA], quanto all'affermazione di responsabilità del Boca, si limita a richiamare principi di diritto e ad affermare che i Giudici di appello hanno omesso di considerare , o hanno valutato erroneamente, una serie di elementi oggettivi ostativi alla teso accusatoria, omettendo tuttavia di specificare quali parti di motivazione sarebbero viziate e quali sarebbero stati gli elementi pretermessi, in tal modo incorrendo anche nel vizio di aspecificità. Del pari aspecifica è la doglianza inerente l'incongruenza contenuta nei capi di imputazione: la condanna è avvenuta in ordine agli episodi del 28/03/2019, 23/02/2019 e 06/05/2019, in relazione ai quali alcuna violazione de diritto di difesa si è verificata, come correttamente argomentato dai Giudici di merito. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 20
Sentenza Cassazione n. 03257/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris