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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 40566/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cagliari avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio quanto al capo 18) e per il rigetto del ricorso nel resto; letta la memoria con conclusioni inviata dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 aprile 2022 il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero e in riforma dell'ordinanza del G.i,p. del Tribunale di Latina in data 2 marzo 2022, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], Tenente dei Carabinieri, già in servizio presso il NORM di Latina, la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio in relazione ai reati di cui ai capi 12, 13, 14, 15, 16 e 18 dell'incolpazione provvisoria, riguardanti fatti di corruzione, peculato, falso ideologico, cessione di stupefacenti, commessi in relazione ai rapporti intrattenuti, specificamente con riguardo all'episodio dell'il. febbraio 2019, da Calabresi e dall'appuntato Williot, con il confidente [OSCURATO:PERSONA], cui in cambio di informazioni, funzionali all'esecuzione di arresti, era consegnata parte della droga sequestrata in occasione delle operazioni effettuate, venendo corrispondentemente indicate nei verbali quantità di sostanza stupefacente inferiore, in modo da consentire la consegna del surplus a [OSCURATO:PERSONA].

2. Ha presentato ricorso Calabresi tramite i suoi difensori.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 191 e 406, comma 8, cod. proc. pen. in relazione all'utilizzazione di atti investigativi compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari.

Il Tribunale aveva indebitamente ritenuto utilizzabili atti compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari, dando rilievo al fatto che tempestivamente era stata richiesta dal Pubblico ministero la proroga, ma senza attendere la decisione del giudice all'udienza fissata in data successiva a quella della decisione sull'appello cautelare, solo il decreto di proroga consentendo l'utilizzazione di quegli atti.

Il rilievo avrebbe dovuto intendersi riferito in particolare alla nota del 10/11/2021 a firma del Calabresi e alla conversazione intercettata del 10/11/2021, intercorsa tra Calabresi e [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 310 e 603, commi 2 e 3 cod. proc. pen., in relazione all'acquisizione di atti depositati dal Pubblico ministero in data 13 aprile 2022, in violazione del principio devolutivo.

Gli atti prodotti non avevano connessione o collegamento con i fatti imputati a Calabresi e non avevano interesse investigativo, cosicché non avrebbero potuto essere acquisiti e utilizzati, ciò che il Tribunale aveva omesso di considerare, a fronte dell'eccezione formulata.

2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla credibilità del coimputato [OSCURATO:PERSONA], all'attendibilità intrinseca del narrato e alla sussistenza di riscontri individualizzanti.

Esclusa una generale messa a disposizione, oggetto di contestazione al capo 2), il Tribunale ha finito per circoscrivere il coinvolgimento di Calabresi alle condotte riguardanti l'episodio dell'arresto di Riccio, Polidoro e Palombo.

In tale prospettiva ha disatteso le premesse in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nel caso di specie, peraltro, rese oltre il termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione: il Tribunale in concreto aveva rilevato minimi riscontri, ma non anche che gli stessi fossero individualizzanti.

Il Tribunale aveva rigettato con motivazione mancante o illogica tutte le doglianze formulate con riguardo all'attendibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, aveva rivalutato le dichiarazioni di D'Oro, compagna di [OSCURATO:PERSONA], ritenute il riscontro individualizzante a supporto di quelle del collaboratore. • Ma vi erano aspetti idonei ad inficiare l'attendibilità della ricostruzione fornita, non adeguatamente considerati.

Al riguardo sono segnalate discrasie in ordine ai militari presenti in occasione dell'arresto dell'Il febbraio 2019, al luogo di rinvenimento dello stupefacente e a taluni aspetti delle dichiarazioni della D'Oro, dalle quali, peraltro, traspariva risentimento verso Williot e di riflesso verso Calabresi, che con motivazione insufficiente era stato negato dal Tribunale, quando la ragione dell'astio avrebbe dovuto rinvenirsi nel fatto che nel corso dell'operazione i militari avevano esposto [OSCURATO:PERSONA] al rischio di vedersi coinvolto come confidente, tanto che di seguito il predetto aveva subito ritorsioni dall'ambiente malavitoso colpito e per questo aveva scelto la strada della collaborazione, peraltro nell'immediatezza negata da Williot.

Proprio l'interesse ad entrare nel programma di protezione costituiva elemento essenziale del vaglio di attendibilità del dichiarante e della sua compagna, dovendosi escludere che i predetti potessero considerarsi autonomi e che tra i due non fossero intercorsi accordi sul narrato.

Le dichiarazioni della D'Oro non erano idonee a riscontrare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi in tale prospettiva considerare i tabulati e le schermate del telefono della donna, non risultando inoltre nei dialoghi intercorsi via sms riferimenti ad aumenti dei quantitativi richiesti alle spacciatrici e non emergendo che quel giorno fosse stata D'Oro ad accompagnare [OSCURATO:PERSONA] al centro commerciale Millepiedi, teatro dell'operazione.

Contraddittorie erano le dichiarazioni del predetto in ordine al fatto che nella circostanza fossero stati rinvenuti sulla sua persona 2 grammi di cocaina, circostanza menzionata solo il 12/8/2021, così come le dichiarazioni relative al tipo e quantità di droga che era stata consegnata a [OSCURATO:PERSONA] dopo l'operazione e quelle concernenti la disponibilità di soldi falsi e il tipo di indumento indossato, alla presenza di un taschino e di una cinta, dichiarazioni non supportate dalla compagna D'Oro, che de relato aveva fatto riferimento alla consegna di 10 grammi di cocaina da parte di Williot, manifestandosi dunque incertezze nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e non corrispondenza con quelle della D'Oro.2.4.

Con il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 63, comma 2, 64, 191 cod. proc. pen., 384 cod. pen., e vizio di motivazione in ordine al capo 18, in subordine sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 384 cod. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 27, comma 2 Cost.Relativamente al capo 18, incentrato sulla nota inviata dal ricorrente in data 10/11/2021, in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del Pubblico ministero in data 9/8/2021, segnala che la richiesta, pur rivolta al Comandante del [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri, concerneva la nota del [OSCURATO:PERSONA] e dunque era nella sostanza rivolta a quest'ultimo. [OSCURATO:PERSONA] all'epoca era già sottoposto ad indagini e nel contempo non aveva contezza di ciò, non potendo sottrarsi alla richiesta nella veste di ufficiale di polizia giudiziaria.

Non avrebbe dunque potuto parlarsi di documento o di memoria, mancando l'elemento della spontaneità.

In concreto vi era stato un tentativo di ottenere un contributo dichiarativo di Calabresi sui fatti oggetto della richiesta, aggirando le garanzie spettanti a soggetto indagato, che ove interrogato avrebbe potuto avvalersi della facoltà di non rispondere.

In concreto, la nota redatta aveva il valore di una dichiarazione orale, ma finiva per eludere le garanzie difensive, configurandosi una causa di inutilizzabilità ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] fosse stato escusso come persona informata sui fatti, le dichiarazioni da lui rese sarebbero risultate non punibili ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. pen.

Di qui la necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata, volta ad estendere l'applicabilità della norma anche ai delitti di falso, ove ricorra un caso di aggiramento del diritto di difesa.

In subordine il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 384, comma secondo, cod. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 27, comma secondo, Cost., nella parte in cui non esclude la punibilità del delitto di falso ideologico in atto pubblico, ove le informazioni siano richieste a chi non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o a rispondere, sotto forma di compimento di atto pubblico, volto ad attestare la veridicità delle informazioni, cui il destinatario non possa sottrarsi.

In ogni caso il ricorrente sottolinea che la motivazione è viziata da illogicità e contraddittorietà, anche con travisamento della prova.

Il Tribunale non aveva considerato il tenore della richiesta di chiarimenti che riguardava il giorno precedente quello dell'arresto, avvenuto non il 12 febbraio, come indicato nella richiesta, ma il giorno 11, cosicché il giorno precedente avrebbe dovuto intendersi quello del 10 febbraio: in coerenza con tale aspetto, Calabresi nella nota del 10/11/2021 aveva riferito che non vi erano messaggi telefonici relativi al periodo oggetto di delega, gli unici messaggi intercorsi tra il possessore dell'utenza 3493149588 e l'utenza in uso a Polidoro il giorno dell'arresto essendo stati riportati nell'informativa riepilogativa.

Non era dunque ravvisabile alcuna contrarietà al vero nè con riguardo al giorno 10 febbraio né in relazione al giorno 11 febbraio, come evidenziato nella nota difensiva e non considerato dal Tribunale.

Il Tribunale aveva richiamato la conversazione del 10/11/2021, da cui aveva desunto un'ammissione di colpevolezza, avendo lo stesso Calabresi affermato di aver attestato il falso nella nota inviata il 10 novembre: ma la richiesta di chiarimenti riguardava l'utenza in uso a Polidoro e l'altra utenza menzionata, mentre il messaggio concernente l'ordinativo di stupefacenti, oggetto della conversazione intercettata, riguardava l'utenza della Polidoro e altra utenza, nr. 3519811441.

Peraltro, già nell'informativa che concludeva le indagini non era stata celata la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nelle conversazioni, circostanza ex post confermata.

2.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e al pericolo di reiterazione.

Relativamente al pericolo di inquinamento probatorio, correlato al fatto di continuare ad operare presso l'Arma dei Carabinieri e alla spiccata attitudine ad alterare la realtà, modificandola con atti falsi, era stato dimostrato che il ricorrente non aveva più collegamenti con i colleghi di Latina, gli unici contatti essendo emersi con D'Atino e Conte in relazione alla richiesta di chiarimenti formulata dalla Procura.

Quanto al pericolo di recidiva, attestato dalla spregiudicatezza sottesa alle condotte tenute al fine di perseguire personali interessi di carriera, era stato dimostrato che il movente contrastava con la realtà, avendo il ricorrente vinto un concorso che prevedeva progressione di carriera ad anzianità nel breve termine, essendo apodittica sul punto l'affermazione del Tribunale.

3. I difensori del ricorrente hanno depositato motivi nuovi, peraltro volti ad integrare i temi di cui agli originari primo, terzo e quinto motivo.

Segnalano che in data 01/06/2022 il G.i.p. aveva respinto la richiesta di proroga delle indagini preliminari, così da rendere definitivamente inutilizzabili gli atti di indagine compiuti dopo il 01/11/2021, con ovvia ricaduta sul capo 18), che in effetti non figura nell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., nel frattempo inviato.Residuava dunque il solo episodio dell'arresto Riccio, la cui valutazione dipendeva dalle inattendibili dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], inficiate da non consoni comportamenti del predetto, oggetto di specifica segnalazione al Servizio di Protezione, mentre quanto alle esigenze cautelari, avrebbe dovuto ritenersi venuto meno il pericolo di inquinamento probatorio, per il resto dovendosi ribadire gli argomenti esposti nei motivi originari.

4. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'annullamento senza rinvio quanto al capo 18) e per il rigetto del ricorso nel resto.

5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, e successive proroghe, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Cominciando dal secondo motivo di ricorso, se ne rileva l'inammissibilità, in quanto alla deduzione dell'acquisizione tardiva di documenti indebitamente utilizzati non si correla alcuna specifica indicazione della natura di tali documenti, della loro valenza probatoria e della concreta incidenza sulla ricostruzione operata dai Giudici di merito: il motivo risulta dunque generico (si richiama, con riguardo alla deduzione dell'inutilizzabilità di atti, Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417, secondo cui chi la eccepisce ha l'onere di indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato).

2. Il primo motivo, da valutarsi congiuntamente con il quarto motivo, è per contro fondato, in ragione di quanto emerso nelle more, cioè il diniego da parte del G.i.p. della proroga del termine delle indagini preliminari, ciò che vale a superare il rilievo del Tribunale incentrato sulla tempestività della richiesta di proroga da parte del Pubblico ministero.

Ne discende l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi al 31 ottobre 2021.

Va, peraltro, osservato che la nota a firma del ricorrente, datata 10/11/2021, non costituisce solo un atto di indagine, ma è anche il corpo del reato contestato al capo 18), non incidendo sotto tale profilo la scadenza del termine delle indagini, non diversamente da quanto affermato con riguardo a conversazioni, a rigore, inutilizzabili (Sez.

U, n. 32697 del 26/06/2014, Floris, Rv. 259776) o a dichiarazioni rese da soggetto che non avrebbe potuto essere escusso come teste e tuttavia rilevanti ex se ove contenenti affermazioni calunniose (Sez. 6, n. 10290 del 22/01/2014, Fortunato, Rv. 259446).

Sta di fatto che, nel caso di specie, senza necessità di valutare le ulteriori deduzioni difensive, formulate nel quarto motivo, compresa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 384 cod. pen., deve prendersi atto che il Tribunale in sede di verifica della configurabilità di gravi indizi in ordine al capo 18), a fronte di elementi di generico significato e a fronte delle deduzioni difensive, ha decisivamente preso in considerazione (cfr. pag. 22) la conversazione intercorsa tra il ricorrente e la sua compagna [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la quale risulta attinta dalla rilevata causa di inutilizzabilità.

Da ciò discende che risultano irrimediabilmente venuti meno gli indizi di colpevolezza riguardanti l'ipotesi di falso di cui al capo 18), per la quale va pronunciato annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

3. Il terzo motivo di ricorso è infondato e in larga misura inammissibile.

3.1. Contrariamente a quanto difensivamente dedotto, il Tribunale ha valutato la concreta attendibilità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], rilevando inoltre che sono ravvisabili riscontri individualizzanti a sostegno delle accuse rivenienti dal collaboratore.

3.2. In primo luogo, si osserva che non incide sulla coerenza della complessiva valutazione l'esclusione di elementi tali da suffragare a carico del ricorrente gravi indizi in ordine ad un patto corruttivo incentrato su una continuativa messa a disposizione da parte del ricorrente, che forma oggetto della contestazione provvisoria di cui al capo 2).

In particolare, il Tribunale ha ritenuto non illogicamente che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA], pur inseritosi in una prassi operativa da tempo coinvolgente altri Carabinieri, avesse specificamente riguardato l'episodio culminato nell'arresto di Riccio, Polidoro e Palombo, risalente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Peraltro, il Tribunale ha anche sottolineato come quella prassi avesse trovato plurimi riscontri e come anche nel caso dell'episodio coinvolgente il ricorrente, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], in un'operazione di polizia giudiziaria propiziata dalle confidenze e dal contributo di [OSCURATO:PERSONA], quegli elementi di conferma fossero comunque idonei a suffragare una modalità consolidata, anche per quanto riguardava la consegna di droga al collaboratore e alla strumentale falsificazione dei verbali (sotto tale profilo valgono i riferimenti del Tribunale alle dichiarazioni della sorella di [OSCURATO:PERSONA] e di Raponi, nonché le risultanze della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e Tiritera dell'il agosto 2021 nonché delle conversazioni tra Tiritera e il maresciallo Quarte e tra Tiritera e la compagna, menzionate dal Tribunale a pag. 14).

3.3. Non rileva la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], una volta assunta la veste di collaboratore, avesse reso le più specifiche dichiarazioni a carico del ricorrente dopo che erano decorsi 180 giorni dall'inizio della collaborazione, in quanto il Tribunale ha sul punto correttamente richiamato l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale le dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini dell'emissione di misure cautelari ovvero nell'udienza preliminare o nel giudizio abbreviato, salva una attenta verifica dell'attendibilità del dichiarante e la possibile rilevanza sotto tale profilo del tempo trascorso (Sez.

U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241882).

3.4. D'altro canto, il Tribunale si è concretamente impegnato nello scrutinio richiesto, che il ricorrente ha censurato sulla base di deduzioni che non individuano vizi nel ragionamento probatorio, ma prospettano valutazioni alternative, basate sugli elementi acquisiti, operazione non rientrante tra quelle consentite in questa sede (sul punto si richiama Sez.

U, n. 1 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828, secondo cui in materia di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza «alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie»).

Né possono valorizzarsi i rilievi difensivi esposti nei motivi aggiunti, fondati su pretese condotte inosservanti, oggetto di denuncia, tenute dal collaboratore (si tratta di un tema inerente al merito, non sottoposto al Tribunale e non incidente direttamente sulla concreta attendibilità del dichiarante).

3.5. Il Tribunale ha, in primo luogo, escluso che fossero ravvisabili ragioni di astio, tali da ispirare le accuse del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che al contrario egli aveva formulato assumendosi i rischi conseguenti alla narrazione di gravi reati nei quali era coinvolto, per giunta dopo aver acquisito lo stato di collaboratore, allorché non avrebbe avuto uno specifico interesse a dar conto di quei reati, a fronte di un passato connotato da precedenti modesti, fermo restando che la stato acquisito è stato valutato anche al fine di escludere l'incidenza dell'asserita iniziale ritrosia di Williot ad assecondare la richiesta di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, il Tribunale ha sottolineato come non fossero ravvisabili motivi di risentimento diffuso verso i Carabinieri, a fronte di quanto segnalato da Tiritera al superiore [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad un messaggio di ringraziamento inviatogli proprio da [OSCURATO:PERSONA] nel 2019.

Ed ancora ha rilevato (cfr. pag. 10) come, a detta del collaboratore, il ricorrente, presentatogli da Williot, avesse manifestato un atteggiamento di benevolenza, pur a fronte dell'avviso orale che i precedenti di [OSCURATO:PERSONA] avevano ispirato.

In questa sede è stato prospettato un motivo di astio legato alle pericolose conseguenze derivanti da reazioni malavitose alla sua opera di confidente, manifestatasi in occasione dell'arresto di Riccio, Palombo e Polidoro.

Ma in realtà si tratta di una deduzione che è ampiamente assorbita dalla valutazione del Tribunale, che ha segnalato come al di là dell'incidenza delle minacce subite da [OSCURATO:PERSONA] sulla decisione di diventare collaboratore, lo sviluppo della vicenda e gli elementi acquisiti non abbiano suffragato l'ipotesi di iniziative strumentali e calunniose del collaboratore nei confronti del ricorrente e dei Carabinieri di Latina in generale.

3.6. Risultano del tutto inconferenti i rilievi difensivi incentrati su profili specifici inerenti alla dinamica dell'episodio culminato nell'arresto di Riccio, Polidoro e Palombo, essendo certo che tale operazione di polizia giudiziaria era stata propiziata proprio da [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso, si tratta ancora una volta di doglianze che non riguardano il nucleo essenziale delle accuse rivolte da [OSCURATO:PERSONA], riferite all'intesa di tipo corruttivo intercorsa con Williot e con il [OSCURATO:PERSONA] in funzione dell'arresto da eseguire e della droga da recuperare, nonché della consegna di una parte dello stupefacente allo stesso [OSCURATO:PERSONA]: il motivo di ricorso indugia nell'analisi di profili secondari, per giunta sulla base di una frammentaria e parcellizzata valorizzazione di alcune risultanze processuali, inidonea a dar conto di un travisamento della prova e tale da risolversi invece in una discussione, inerente al merito, sul significato attribuibile ad alcuni elementi o ad alcuni passaggi delle dichiarazioni accusatorie piuttosto che ad altri.

3.7. Il Tribunale, dato conto, dunque, del giudizio di credibilità e di attendibilità intrinseca del narrato sulla base degli elementi acquisiti, sincronicamente valutati (come consentito da Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145), ha inoltre sottolineato come le dichiarazioni del collaboratore trovassero conferma individualizzante (come necessario: sul punto si rinvia ancora una volta a Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255144, nonché a Sez.

U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598) non solo nell'inquadramento della vicenda in un sistema già sperimentato da altri Carabinieri, tale da costituire, nel presupposto del ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], un elemento di riscontro del tipo di accordi che con il predetto venivano solitamente presi, ma anche nelle dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA], compagna del collaboratore, di cui invano è stata contestata la veste di fonte conoscitiva autonoma, essendo emerso che ella non si era limitata a riferire di fatti appresi dal compagno, ma era stata diretta testimone di alcuni episodi e comunque era stata presente nel momento cruciale dell'incontro con Williot e Calabresi, funzionale alla successiva operazione di polizia giudiziaria, risultando puramente assertiva la deduzione di un previo accordo sul contenuto delle deposizioni.

Ha rilevato il Tribunale come il racconto di [OSCURATO:PERSONA] fosse stato in particolare riscontrato dalla versione della compagna in ordine al colloquio intercorso all'interno della vettura con i due Carabinieri, nonché in ordine al fatto che in quel contesto fosse intercorso uno scambio di messaggi con gli spacciatori, volti a definire il quantitativo e la natura dello stupefacente, messaggi suffragati dalla visione del cellulare di D'[OSCURATO:PERSONA] in uso a [OSCURATO:PERSONA] e dal contenuto della copia forense estratta dal cellulare in uso alla Polidoro.

Ed ancora D'[OSCURATO:PERSONA], secondo la ricostruzione del Tribunale, aveva suffragato le dichiarazioni accusatorie con riferimento alla consegna a [OSCURATO:PERSONA] di un quantitativo di sostanza stupefacente, cui aveva fatto riferimento il predetto, allorché ella si era recato a riprenderlo all'uscita dalla Caserma.

In linea generale il Tribunale ha altresì osservato come, a fronte della narrazione di una pluralità di episodi simili, susseguitisi in periodi diversi, potessero reputarsi non rilevanti incertezze in ordine agli esatti quantitativi di droga consegnata al collaboratore dopo l'operazione.

3.8. A fronte di ciò, si risolvono ancora una volta in deduzioni funzionali a diverse valutazioni di merito, basate sugli elementi di prova acquisiti, piuttosto che in censure volte a porre in evidenza smagliature nella tenuta logica della motivazione, i rilievi esposti nel motivo di ricorso in ordine a pretese discrepanze nelle dichiarazioni accusatorie o in ordine alle smentite rivenienti da altri elementi: va sul punto osservato che il Tribunale ha dato conto del quadro indiziario e, nel rispetto delle disposizioni in materia di valutazione di dichiarazioni rese da imputati in procedimento connesso, ha proceduto ad una sua coerente ricostruzione.

In realtà nel ricorso sono valorizzati criticamente frammenti di contributi dichiarativi, estrapolati dalla complessiva narrazione accusatoria, e sono formulate assertive contestazioni in ordine a profili che non concernono il nucleo fondamentale delle dichiarazioni, ma assecondano alternativi rivoli argomentativi sulla base di un riferimento, non di rado generico, ad elementi probatori, che non tiene conto degli specifici limiti della cognizione consentita in sede di legittimità.

Ciò vale per quanto attiene all'ambito temporale in cui ebbe a dipanarsi la vicenda, ai movimenti di D'[OSCURATO:PERSONA], alla compatibilità della presenza di un piccolo quantitativo di cocaina con il tipo di indumenti indossati da [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'operazione di polizia giudiziaria, all'esatta quantificazione della droga consegnata all'esito a [OSCURATO:PERSONA], essendo stato dato conto, peraltro, del fatto che, a detta di [OSCURATO:PERSONA], egli ricevette la sostanza stupefacente in due fasi diverse, fermo restando che ai fini del concorso del ricorrente risulta inconferente che egli fosse materialmente presente alla consegna.

Non si espone dunque alle doglianze formulate la valutazione del Tribunale in ordine alla configurabilità della gravità indiziaria per i contestati delitti di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, peculato, spaccio di stupefacenti e falso ideologico di cui ai capi da 12) a 16) della contestazione provvisoria.

4. E' infine fondato il quinto motivo, riguardante il profilo cautelare.

4.1. Il Tribunale, nel riformare l'ordinanza del G.i.p., ha operato un'autonoma valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, disattendendo la richiesta del Pubblico ministero appellante, volta all'applicazione della custodia in carcere, e disponendo invece l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio delle funzioni.

A tal fine ha ritenuto di poter ravvisare un pericolo di inquinamento, correlato alla spiccata attitudine del ricorrente ad alterare la realtà, come dimostrato dall'episodio di cui al capo 18), e un pericolo di recidiva, attestato dalla spregiudicatezza del ricorrente, funzionale al conseguimento di interessi personali inerenti alla carriera.

4.2. Si tratta di una motivazione inidonea a sorreggere il formulato giudizio.

Il pericolo di inquinamento implica, ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen, la sussistenza di specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova.

Ma nel caso di specie non è stato dato conto né di esigenze inderogabili e specifiche né di situazioni di concreto e attuale pericolo, in assenza di qualsivoglia indicazione del tipo di prova esposta a pericolo di inquinamento né della concreta capacità e volontà del ricorrente di operare in quella direzione, del tutto inconferente risultando il riferimento alla condotta che forma oggetto del capo 18), in relazione alla quale viene in questa sede pronunciato annullamento senza rinvio.

D'altro canto, sul versante del pericolo di reiterazione, premesso che lo stesso deve essere concreto e attuale e che l'attualità non coincide con l'imminenza bensì con la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991), il riferimento alla spregiudicatezza del ricorrente non è valutata né in relazione al profilo temporale, essendo ormai decorsi più di tre anni dai reati contestati, una volta escluso quello di cui al capo 18), né in relazione al concreto contesto operativo del ricorrente, che svolge le funzioni altrove, senza che sia stato dato conto della persistente possibilità di azione illecita e della conseguente continuità del pericolo.

L'ordinanza impugnata deve essere dunque annullata con riferimento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cagliari avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio quanto al capo 18) e per il rigetto del ricorso nel resto; letta la memoria con conclusioni inviata dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 aprile 2022 il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero e in riforma dell'ordinanza del G.i,p. del Tribunale di Latina in data 2 marzo 2022, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], Tenente dei Carabinieri, già in servizio presso il NORM di Latina, la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio in relazione ai reati di cui ai capi 12, 13, 14, 15, 16 e 18 dell'incolpazione provvisoria, riguardanti fatti di corruzione, peculato, falso ideologico, cessione di stupefacenti, commessi in relazione ai rapporti intrattenuti, specificamente con riguardo all'episodio dell'il. febbraio 2019, da Calabresi e dall'appuntato Williot, con il confidente [OSCURATO:PERSONA], cui in cambio di informazioni, funzionali all'esecuzione di arresti, era consegnata parte della droga sequestrata in occasione delle operazioni effettuate, venendo corrispondentemente indicate nei verbali quantità di sostanza stupefacente inferiore, in modo da consentire la consegna del surplus a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha presentato ricorso Calabresi tramite i suoi difensori. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 191 e 406, comma 8, cod. proc. pen. in relazione all'utilizzazione di atti investigativi compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari. Il Tribunale aveva indebitamente ritenuto utilizzabili atti compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari, dando rilievo al fatto che tempestivamente era stata richiesta dal Pubblico ministero la proroga, ma senza attendere la decisione del giudice all'udienza fissata in data successiva a quella della decisione sull'appello cautelare, solo il decreto di proroga consentendo l'utilizzazione di quegli atti. Il rilievo avrebbe dovuto intendersi riferito in particolare alla nota del 10/11/2021 a firma del Calabresi e alla conversazione intercettata del 10/11/2021, intercorsa tra Calabresi e [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 310 e 603, commi 2 e 3 cod. proc. pen., in relazione all'acquisizione di atti depositati dal Pubblico ministero in data 13 aprile 2022, in violazione del principio devolutivo. Gli atti prodotti non avevano connessione o collegamento con i fatti imputati a Calabresi e non avevano interesse investigativo, cosicché non avrebbero potuto essere acquisiti e utilizzati, ciò che il Tribunale aveva omesso di considerare, a fronte dell'eccezione formulata. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla credibilità del coimputato [OSCURATO:PERSONA], all'attendibilità intrinseca del narrato e alla sussistenza di riscontri individualizzanti. Esclusa una generale messa a disposizione, oggetto di contestazione al capo 2), il Tribunale ha finito per circoscrivere il coinvolgimento di Calabresi alle condotte riguardanti l'episodio dell'arresto di Riccio, Polidoro e Palombo. In tale prospettiva ha disatteso le premesse in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nel caso di specie, peraltro, rese oltre il termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione: il Tribunale in concreto aveva rilevato minimi riscontri, ma non anche che gli stessi fossero individualizzanti. Il Tribunale aveva rigettato con motivazione mancante o illogica tutte le doglianze formulate con riguardo all'attendibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, aveva rivalutato le dichiarazioni di D'Oro, compagna di [OSCURATO:PERSONA], ritenute il riscontro individualizzante a supporto di quelle del collaboratore. • Ma vi erano aspetti idonei ad inficiare l'attendibilità della ricostruzione fornita, non adeguatamente considerati. Al riguardo sono segnalate discrasie in ordine ai militari presenti in occasione dell'arresto dell'Il febbraio 2019, al luogo di rinvenimento dello stupefacente e a taluni aspetti delle dichiarazioni della D'Oro, dalle quali, peraltro, traspariva risentimento verso Williot e di riflesso verso Calabresi, che con motivazione insufficiente era stato negato dal Tribunale, quando la ragione dell'astio avrebbe dovuto rinvenirsi nel fatto che nel corso dell'operazione i militari avevano esposto [OSCURATO:PERSONA] al rischio di vedersi coinvolto come confidente, tanto che di seguito il predetto aveva subito ritorsioni dall'ambiente malavitoso colpito e per questo aveva scelto la strada della collaborazione, peraltro nell'immediatezza negata da Williot. Proprio l'interesse ad entrare nel programma di protezione costituiva elemento essenziale del vaglio di attendibilità del dichiarante e della sua compagna, dovendosi escludere che i predetti potessero considerarsi autonomi e che tra i due non fossero intercorsi accordi sul narrato. Le dichiarazioni della D'Oro non erano idonee a riscontrare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi in tale prospettiva considerare i tabulati e le schermate del telefono della donna, non risultando inoltre nei dialoghi intercorsi via sms riferimenti ad aumenti dei quantitativi richiesti alle spacciatrici e non emergendo che quel giorno fosse stata D'Oro ad accompagnare [OSCURATO:PERSONA] al centro commerciale Millepiedi, teatro dell'operazione. Contraddittorie erano le dichiarazioni del predetto in ordine al fatto che nella circostanza fossero stati rinvenuti sulla sua persona 2 grammi di cocaina, circostanza menzionata solo il 12/8/2021, così come le dichiarazioni relative al tipo e quantità di droga che era stata consegnata a [OSCURATO:PERSONA] dopo l'operazione e quelle concernenti la disponibilità di soldi falsi e il tipo di indumento indossato, alla presenza di un taschino e di una cinta, dichiarazioni non supportate dalla compagna D'Oro, che de relato aveva fatto riferimento alla consegna di 10 grammi di cocaina da parte di Williot, manifestandosi dunque incertezze nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e non corrispondenza con quelle della D'Oro.2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 63, comma 2, 64, 191 cod. proc. pen., 384 cod. pen., e vizio di motivazione in ordine al capo 18, in subordine sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 384 cod. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 27, comma 2 Cost.Relativamente al capo 18, incentrato sulla nota inviata dal ricorrente in data 10/11/2021, in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del Pubblico ministero in data 9/8/2021, segnala che la richiesta, pur rivolta al Comandante del [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri, concerneva la nota del [OSCURATO:PERSONA] e dunque era nella sostanza rivolta a quest'ultimo. [OSCURATO:PERSONA] all'epoca era già sottoposto ad indagini e nel contempo non aveva contezza di ciò, non potendo sottrarsi alla richiesta nella veste di ufficiale di polizia giudiziaria. Non avrebbe dunque potuto parlarsi di documento o di memoria, mancando l'elemento della spontaneità. In concreto vi era stato un tentativo di ottenere un contributo dichiarativo di Calabresi sui fatti oggetto della richiesta, aggirando le garanzie spettanti a soggetto indagato, che ove interrogato avrebbe potuto avvalersi della facoltà di non rispondere. In concreto, la nota redatta aveva il valore di una dichiarazione orale, ma finiva per eludere le garanzie difensive, configurandosi una causa di inutilizzabilità ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] fosse stato escusso come persona informata sui fatti, le dichiarazioni da lui rese sarebbero risultate non punibili ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. pen. Di qui la necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata, volta ad estendere l'applicabilità della norma anche ai delitti di falso, ove ricorra un caso di aggiramento del diritto di difesa. In subordine il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 384, comma secondo, cod. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 27, comma secondo, Cost., nella parte in cui non esclude la punibilità del delitto di falso ideologico in atto pubblico, ove le informazioni siano richieste a chi non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o a rispondere, sotto forma di compimento di atto pubblico, volto ad attestare la veridicità delle informazioni, cui il destinatario non possa sottrarsi. In ogni caso il ricorrente sottolinea che la motivazione è viziata da illogicità e contraddittorietà, anche con travisamento della prova. Il Tribunale non aveva considerato il tenore della richiesta di chiarimenti che riguardava il giorno precedente quello dell'arresto, avvenuto non il 12 febbraio, come indicato nella richiesta, ma il giorno 11, cosicché il giorno precedente avrebbe dovuto intendersi quello del 10 febbraio: in coerenza con tale aspetto, Calabresi nella nota del 10/11/2021 aveva riferito che non vi erano messaggi telefonici relativi al periodo oggetto di delega, gli unici messaggi intercorsi tra il possessore dell'utenza 3493149588 e l'utenza in uso a Polidoro il giorno dell'arresto essendo stati riportati nell'informativa riepilogativa. Non era dunque ravvisabile alcuna contrarietà al vero nè con riguardo al giorno 10 febbraio né in relazione al giorno 11 febbraio, come evidenziato nella nota difensiva e non considerato dal Tribunale. Il Tribunale aveva richiamato la conversazione del 10/11/2021, da cui aveva desunto un'ammissione di colpevolezza, avendo lo stesso Calabresi affermato di aver attestato il falso nella nota inviata il 10 novembre: ma la richiesta di chiarimenti riguardava l'utenza in uso a Polidoro e l'altra utenza menzionata, mentre il messaggio concernente l'ordinativo di stupefacenti, oggetto della conversazione intercettata, riguardava l'utenza della Polidoro e altra utenza, nr. 3519811441. Peraltro, già nell'informativa che concludeva le indagini non era stata celata la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nelle conversazioni, circostanza ex post confermata. 2.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e al pericolo di reiterazione. Relativamente al pericolo di inquinamento probatorio, correlato al fatto di continuare ad operare presso l'Arma dei Carabinieri e alla spiccata attitudine ad alterare la realtà, modificandola con atti falsi, era stato dimostrato che il ricorrente non aveva più collegamenti con i colleghi di Latina, gli unici contatti essendo emersi con D'Atino e Conte in relazione alla richiesta di chiarimenti formulata dalla Procura. Quanto al pericolo di recidiva, attestato dalla spregiudicatezza sottesa alle condotte tenute al fine di perseguire personali interessi di carriera, era stato dimostrato che il movente contrastava con la realtà, avendo il ricorrente vinto un concorso che prevedeva progressione di carriera ad anzianità nel breve termine, essendo apodittica sul punto l'affermazione del Tribunale. 3. I difensori del ricorrente hanno depositato motivi nuovi, peraltro volti ad integrare i temi di cui agli originari primo, terzo e quinto motivo. Segnalano che in data 01/06/2022 il G.i.p. aveva respinto la richiesta di proroga delle indagini preliminari, così da rendere definitivamente inutilizzabili gli atti di indagine compiuti dopo il 01/11/2021, con ovvia ricaduta sul capo 18), che in effetti non figura nell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., nel frattempo inviato.Residuava dunque il solo episodio dell'arresto Riccio, la cui valutazione dipendeva dalle inattendibili dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], inficiate da non consoni comportamenti del predetto, oggetto di specifica segnalazione al Servizio di Protezione, mentre quanto alle esigenze cautelari, avrebbe dovuto ritenersi venuto meno il pericolo di inquinamento probatorio, per il resto dovendosi ribadire gli argomenti esposti nei motivi originari. 4. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'annullamento senza rinvio quanto al capo 18) e per il rigetto del ricorso nel resto. 5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, e successive proroghe, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Cominciando dal secondo motivo di ricorso, se ne rileva l'inammissibilità, in quanto alla deduzione dell'acquisizione tardiva di documenti indebitamente utilizzati non si correla alcuna specifica indicazione della natura di tali documenti, della loro valenza probatoria e della concreta incidenza sulla ricostruzione operata dai Giudici di merito: il motivo risulta dunque generico (si richiama, con riguardo alla deduzione dell'inutilizzabilità di atti, Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417, secondo cui chi la eccepisce ha l'onere di indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato). 2. Il primo motivo, da valutarsi congiuntamente con il quarto motivo, è per contro fondato, in ragione di quanto emerso nelle more, cioè il diniego da parte del G.i.p. della proroga del termine delle indagini preliminari, ciò che vale a superare il rilievo del Tribunale incentrato sulla tempestività della richiesta di proroga da parte del Pubblico ministero. Ne discende l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi al 31 ottobre 2021. Va, peraltro, osservato che la nota a firma del ricorrente, datata 10/11/2021, non costituisce solo un atto di indagine, ma è anche il corpo del reato contestato al capo 18), non incidendo sotto tale profilo la scadenza del termine delle indagini, non diversamente da quanto affermato con riguardo a conversazioni, a rigore, inutilizzabili (Sez. U, n. 32697 del 26/06/2014, Floris, Rv. 259776) o a dichiarazioni rese da soggetto che non avrebbe potuto essere escusso come teste e tuttavia rilevanti ex se ove contenenti affermazioni calunniose (Sez. 6, n. 10290 del 22/01/2014, Fortunato, Rv. 259446). Sta di fatto che, nel caso di specie, senza necessità di valutare le ulteriori deduzioni difensive, formulate nel quarto motivo, compresa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 384 cod. pen., deve prendersi atto che il Tribunale in sede di verifica della configurabilità di gravi indizi in ordine al capo 18), a fronte di elementi di generico significato e a fronte delle deduzioni difensive, ha decisivamente preso in considerazione (cfr. pag. 22) la conversazione intercorsa tra il ricorrente e la sua compagna [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la quale risulta attinta dalla rilevata causa di inutilizzabilità. Da ciò discende che risultano irrimediabilmente venuti meno gli indizi di colpevolezza riguardanti l'ipotesi di falso di cui al capo 18), per la quale va pronunciato annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato e in larga misura inammissibile. 3.1. Contrariamente a quanto difensivamente dedotto, il Tribunale ha valutato la concreta attendibilità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], rilevando inoltre che sono ravvisabili riscontri individualizzanti a sostegno delle accuse rivenienti dal collaboratore. 3.2. In primo luogo, si osserva che non incide sulla coerenza della complessiva valutazione l'esclusione di elementi tali da suffragare a carico del ricorrente gravi indizi in ordine ad un patto corruttivo incentrato su una continuativa messa a disposizione da parte del ricorrente, che forma oggetto della contestazione provvisoria di cui al capo 2). In particolare, il Tribunale ha ritenuto non illogicamente che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA], pur inseritosi in una prassi operativa da tempo coinvolgente altri Carabinieri, avesse specificamente riguardato l'episodio culminato nell'arresto di Riccio, Polidoro e Palombo, risalente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Peraltro, il Tribunale ha anche sottolineato come quella prassi avesse trovato plurimi riscontri e come anche nel caso dell'episodio coinvolgente il ricorrente, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], in un'operazione di polizia giudiziaria propiziata dalle confidenze e dal contributo di [OSCURATO:PERSONA], quegli elementi di conferma fossero comunque idonei a suffragare una modalità consolidata, anche per quanto riguardava la consegna di droga al collaboratore e alla strumentale falsificazione dei verbali (sotto tale profilo valgono i riferimenti del Tribunale alle dichiarazioni della sorella di [OSCURATO:PERSONA] e di Raponi, nonché le risultanze della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e Tiritera dell'il agosto 2021 nonché delle conversazioni tra Tiritera e il maresciallo Quarte e tra Tiritera e la compagna, menzionate dal Tribunale a pag. 14). 3.3. Non rileva la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], una volta assunta la veste di collaboratore, avesse reso le più specifiche dichiarazioni a carico del ricorrente dopo che erano decorsi 180 giorni dall'inizio della collaborazione, in quanto il Tribunale ha sul punto correttamente richiamato l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale le dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini dell'emissione di misure cautelari ovvero nell'udienza preliminare o nel giudizio abbreviato, salva una attenta verifica dell'attendibilità del dichiarante e la possibile rilevanza sotto tale profilo del tempo trascorso (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241882). 3.4. D'altro canto, il Tribunale si è concretamente impegnato nello scrutinio richiesto, che il ricorrente ha censurato sulla base di deduzioni che non individuano vizi nel ragionamento probatorio, ma prospettano valutazioni alternative, basate sugli elementi acquisiti, operazione non rientrante tra quelle consentite in questa sede (sul punto si richiama Sez. U, n. 1 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828, secondo cui in materia di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza «alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie»). Né possono valorizzarsi i rilievi difensivi esposti nei motivi aggiunti, fondati su pretese condotte inosservanti, oggetto di denuncia, tenute dal collaboratore (si tratta di un tema inerente al merito, non sottoposto al Tribunale e non incidente direttamente sulla concreta attendibilità del dichiarante). 3.5. Il Tribunale ha, in primo luogo, escluso che fossero ravvisabili ragioni di astio, tali da ispirare le accuse del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che al contrario egli aveva formulato assumendosi i rischi conseguenti alla narrazione di gravi reati nei quali era coinvolto, per giunta dopo aver acquisito lo stato di collaboratore, allorché non avrebbe avuto uno specifico interesse a dar conto di quei reati, a fronte di un passato connotato da precedenti modesti, fermo restando che la stato acquisito è stato valutato anche al fine di escludere l'incidenza dell'asserita iniziale ritrosia di Williot ad assecondare la richiesta di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato come non fossero ravvisabili motivi di risentimento diffuso verso i Carabinieri, a fronte di quanto segnalato da Tiritera al superiore [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad un messaggio di ringraziamento inviatogli proprio da [OSCURATO:PERSONA] nel 2019. Ed ancora ha rilevato (cfr. pag. 10) come, a detta del collaboratore, il ricorrente, presentatogli da Williot, avesse manifestato un atteggiamento di benevolenza, pur a fronte dell'avviso orale che i precedenti di [OSCURATO:PERSONA] avevano ispirato. In questa sede è stato prospettato un motivo di astio legato alle pericolose conseguenze derivanti da reazioni malavitose alla sua opera di confidente, manifestatasi in occasione dell'arresto di Riccio, Palombo e Polidoro. Ma in realtà si tratta di una deduzione che è ampiamente assorbita dalla valutazione del Tribunale, che ha segnalato come al di là dell'incidenza delle minacce subite da [OSCURATO:PERSONA] sulla decisione di diventare collaboratore, lo sviluppo della vicenda e gli elementi acquisiti non abbiano suffragato l'ipotesi di iniziative strumentali e calunniose del collaboratore nei confronti del ricorrente e dei Carabinieri di Latina in generale. 3.6. Risultano del tutto inconferenti i rilievi difensivi incentrati su profili specifici inerenti alla dinamica dell'episodio culminato nell'arresto di Riccio, Polidoro e Palombo, essendo certo che tale operazione di polizia giudiziaria era stata propiziata proprio da [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, si tratta ancora una volta di doglianze che non riguardano il nucleo essenziale delle accuse rivolte da [OSCURATO:PERSONA], riferite all'intesa di tipo corruttivo intercorsa con Williot e con il [OSCURATO:PERSONA] in funzione dell'arresto da eseguire e della droga da recuperare, nonché della consegna di una parte dello stupefacente allo stesso [OSCURATO:PERSONA]: il motivo di ricorso indugia nell'analisi di profili secondari, per giunta sulla base di una frammentaria e parcellizzata valorizzazione di alcune risultanze processuali, inidonea a dar conto di un travisamento della prova e tale da risolversi invece in una discussione, inerente al merito, sul significato attribuibile ad alcuni elementi o ad alcuni passaggi delle dichiarazioni accusatorie piuttosto che ad altri. 3.7. Il Tribunale, dato conto, dunque, del giudizio di credibilità e di attendibilità intrinseca del narrato sulla base degli elementi acquisiti, sincronicamente valutati (come consentito da Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145), ha inoltre sottolineato come le dichiarazioni del collaboratore trovassero conferma individualizzante (come necessario: sul punto si rinvia ancora una volta a Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255144, nonché a Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598) non solo nell'inquadramento della vicenda in un sistema già sperimentato da altri Carabinieri, tale da costituire, nel presupposto del ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], un elemento di riscontro del tipo di accordi che con il predetto venivano solitamente presi, ma anche nelle dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA], compagna del collaboratore, di cui invano è stata contestata la veste di fonte conoscitiva autonoma, essendo emerso che ella non si era limitata a riferire di fatti appresi dal compagno, ma era stata diretta testimone di alcuni episodi e comunque era stata presente nel momento cruciale dell'incontro con Williot e Calabresi, funzionale alla successiva operazione di polizia giudiziaria, risultando puramente assertiva la deduzione di un previo accordo sul contenuto delle deposizioni. Ha rilevato il Tribunale come il racconto di [OSCURATO:PERSONA] fosse stato in particolare riscontrato dalla versione della compagna in ordine al colloquio intercorso all'interno della vettura con i due Carabinieri, nonché in ordine al fatto che in quel contesto fosse intercorso uno scambio di messaggi con gli spacciatori, volti a definire il quantitativo e la natura dello stupefacente, messaggi suffragati dalla visione del cellulare di D'[OSCURATO:PERSONA] in uso a [OSCURATO:PERSONA] e dal contenuto della copia forense estratta dal cellulare in uso alla Polidoro. Ed ancora D'[OSCURATO:PERSONA], secondo la ricostruzione del Tribunale, aveva suffragato le dichiarazioni accusatorie con riferimento alla consegna a [OSCURATO:PERSONA] di un quantitativo di sostanza stupefacente, cui aveva fatto riferimento il predetto, allorché ella si era recato a riprenderlo all'uscita dalla Caserma. In linea generale il Tribunale ha altresì osservato come, a fronte della narrazione di una pluralità di episodi simili, susseguitisi in periodi diversi, potessero reputarsi non rilevanti incertezze in ordine agli esatti quantitativi di droga consegnata al collaboratore dopo l'operazione. 3.8. A fronte di ciò, si risolvono ancora una volta in deduzioni funzionali a diverse valutazioni di merito, basate sugli elementi di prova acquisiti, piuttosto che in censure volte a porre in evidenza smagliature nella tenuta logica della motivazione, i rilievi esposti nel motivo di ricorso in ordine a pretese discrepanze nelle dichiarazioni accusatorie o in ordine alle smentite rivenienti da altri elementi: va sul punto osservato che il Tribunale ha dato conto del quadro indiziario e, nel rispetto delle disposizioni in materia di valutazione di dichiarazioni rese da imputati in procedimento connesso, ha proceduto ad una sua coerente ricostruzione. In realtà nel ricorso sono valorizzati criticamente frammenti di contributi dichiarativi, estrapolati dalla complessiva narrazione accusatoria, e sono formulate assertive contestazioni in ordine a profili che non concernono il nucleo fondamentale delle dichiarazioni, ma assecondano alternativi rivoli argomentativi sulla base di un riferimento, non di rado generico, ad elementi probatori, che non tiene conto degli specifici limiti della cognizione consentita in sede di legittimità. Ciò vale per quanto attiene all'ambito temporale in cui ebbe a dipanarsi la vicenda, ai movimenti di D'[OSCURATO:PERSONA], alla compatibilità della presenza di un piccolo quantitativo di cocaina con il tipo di indumenti indossati da [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'operazione di polizia giudiziaria, all'esatta quantificazione della droga consegnata all'esito a [OSCURATO:PERSONA], essendo stato dato conto, peraltro, del fatto che, a detta di [OSCURATO:PERSONA], egli ricevette la sostanza stupefacente in due fasi diverse, fermo restando che ai fini del concorso del ricorrente risulta inconferente che egli fosse materialmente presente alla consegna. Non si espone dunque alle doglianze formulate la valutazione del Tribunale in ordine alla configurabilità della gravità indiziaria per i contestati delitti di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, peculato, spaccio di stupefacenti e falso ideologico di cui ai capi da 12) a 16) della contestazione provvisoria. 4. E' infine fondato il quinto motivo, riguardante il profilo cautelare. 4.1. Il Tribunale, nel riformare l'ordinanza del G.i.p., ha operato un'autonoma valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, disattendendo la richiesta del Pubblico ministero appellante, volta all'applicazione della custodia in carcere, e disponendo invece l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio delle funzioni. A tal fine ha ritenuto di poter ravvisare un pericolo di inquinamento, correlato alla spiccata attitudine del ricorrente ad alterare la realtà, come dimostrato dall'episodio di cui al capo 18), e un pericolo di recidiva, attestato dalla spregiudicatezza del ricorrente, funzionale al conseguimento di interessi personali inerenti alla carriera. 4.2. Si tratta di una motivazione inidonea a sorreggere il formulato giudizio. Il pericolo di inquinamento implica, ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen, la sussistenza di specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova. Ma nel caso di specie non è stato dato conto né di esigenze inderogabili e specifiche né di situazioni di concreto e attuale pericolo, in assenza di qualsivoglia indicazione del tipo di prova esposta a pericolo di inquinamento né della concreta capacità e volontà del ricorrente di operare in quella direzione, del tutto inconferente risultando il riferimento alla condotta che forma oggetto del capo 18), in relazione alla quale viene in questa sede pronunciato annullamento senza rinvio. D'altro canto, sul versante del pericolo di reiterazione, premesso che lo stesso deve essere concreto e attuale e che l'attualità non coincide con l'imminenza bensì con la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991), il riferimento alla spregiudicatezza del ricorrente non è valutata né in relazione al profilo temporale, essendo ormai decorsi più di tre anni dai reati contestati, una volta escluso quello di cui al capo 18), né in relazione al concreto contesto operativo del ricorrente, che svolge le funzioni altrove, senza che sia stato dato conto della persistente possibilità di azione illecita e della conseguente continuità del pericolo. L'ordinanza impugnata deve essere dunque annullata con riferimento