Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 marzo 2024

Cassazione n. 12553/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18516/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati personalmente presso il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ( ) -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - nonché [OSCURATO:SOCIETA]. –Società di Gestione Entrate e Tributi – concessionaria per il Comune di Pietropaola; -intimato - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CATANZARO n.814/2023 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata allaparte il 12/3/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18516/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati personalmente presso il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ( ) -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - nonché [OSCURATO:SOCIETA]. –Società di Gestione Entrate e Tributi – concessionaria per il Comune di Pietropaola; -intimato - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CATANZARO n.814/2023 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata allaparte il 12/3/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così
Decreto Cassazione n. 12553/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris