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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 ottobre 1970

Cassazione n. 03209/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria con la quale il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d ’ Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, commessa nella veste di amministratore della società Petroleum s.r.l. per aver, in una situazione di dissesto irreversibile, sottratto dalla cassa contanti, tra il 1° gennaio 2012 e il 1° gennaio 2013, l’importo complessivo di euro 185.593,00 effettuando, con cadenza quasi giornaliera, prelievi di euro 999,99 contabilizzati con la scrittura “rimborso finanziamento soci”.

2. L’imputato propone ricorso per cassazione , con il proprio difensore di fiducia, deducendo, con un unico, articolato motivo, violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.

Il fulcro delle censure risiede nell’avvenuta conferma della sua responsabilità penale per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva nonché per l’omessa riqualificazione dello stesso nel meno grave delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale.

Al riguardo, il ricorrente evidenzia, in primo luogo, che, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di merito, i finanziamenti soci oggetto di restituzione sono stati erroneamente qualificati “in conto capitale” poiché, come emerge dalle scritture contabili della fallita, quando i soci avevano voluto finanziare la società a tale titolo lo avevano precisatoespressamente, mentre, nel caso in esame, era stato evidenziato che l’importo era stato concesso a mero titolo di finanziamento non postergato.

Proprio per questo, soggiunge la difesa, la curatela aveva deciso di non intraprendere nei suoi confronti azioni di responsabilità e/o revocatorie della restituzione del finanziamento in favore dei soci.

Precisa, inoltre, chela restituzione non era avvenuta in proprio favore bensì dagli e redi del defunto socio [OSCURATO:PERSONA] che aveva effettuato il finanziamento.

Espone, inoltre, che, come riconosciuto dallo stesso Tribunale nel giudizio di primo grado, dal bilancio alla data del 31 dicembre 2010 risultava che i debiti verso soci per finanziamenti esigibili entro l’anno successivo ammontavano all’importo dieuro 472.075,00 e, dunque, il credito oggetto di restituzione agli eredi del socioera esigibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il motivodi ricorso non è fondat o per quanto di seguito esposto.

2. La Corte territorialeha motivato il proprio convincimento sull’assunto per il quale, poiché la società fallita era già in crisi conclamata nell’anno 2010 (considerato che aveva subito la perdita del capitale sociale, che si era ridotto all’importo di euro 443.118,00),al di là delle indicazioni contenute nel bilancio e nellanota integrativa in ordine alla natura del finanziamento soci, la restituzione dello stesso doveva configurarsi quale bancarotta fraudolenta distrattiva e non preferenziale.

3. Pertanto la decisione impugnata s i è posta nel solco della consolidata giurisprudenza di questa Corte che, anche di recente, ha ribadito che integra il delitto dibancarotta patrimoniale per distrazione e non quello dibancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore di una società che procede, in violazione della regola della postergazione di cui all'art. 2467 cod. civ., al rimborso difinanziamenti, comunque denominati, eseguiti dai soci in un periodo di delicata tensione finanziaria dell'impresa e finalizzati concretamente a fronteggiare le criticità di tenuta del capitale.

Vi è infatti che, piuttosto che la formale qualificazione, assumono rilievo la collocazione temporale e funzionale dell'afflusso di risorse finanziarie assicurato del socio, perché il secondo comma dell'art. 2467 cod. civ. cura di precisare che per finanziamenti dei soci si intendono quelli "in qualsiasi forma effettuati", locuzione che permette di attribuire alle immissioni di denaro effettuate in un periodo di significativo squilibrio finanziario o discarsa liquidità la veste di finanziamenti "sostitutivi del capitale", assoggettati alla medesima disciplina dei conferimenti o dei versa menti a salvaguardia del capitale di rischio.

Il che si salda con la ratio della norma, che risiede nelcontrasto agli abusi del socio che, utilizzando la propria posizione privilegiata all’interno della società, dissimuli un'iniezione di denaro, finalizzata a ricapitalizzare la società stessa in un periodo di crisi, con le forme del finanziamento rimborsabile secondo le regole del mutuo, così da poterne ottenere la restituzione alla scadenza o persino in ogni tempo e da pretermettere il soddisfacimento dei creditori "esterni" alla compagine societaria.

In detta situazione, allora, al di là delle formali indicazioni contenute nel bilancio e nella nota integrativa – attraverso le quali, a ragionare diversamente, si potrebbe facilmente eludere il dettato normativo - il credito del socio deve ritenersi sempre postergato e non può essere pagato dall'organo gestorio se non una volta soddisfatti tutti gli altri crediti, salvo incorrere nel delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva perché la disciplina della postergazione non individua un diverso grado del credito restitutorio (tale da giustificare la qualificazione del reato in termini di bancarotta fraudolenta preferenziale)ma rende inesigibile la pretesa alla restituzione (Sez. 5, n. 29670 del 20/06/2024, Vantaggiato, Rv. 288014).

In definitiva, l’anticipato rimborso del finanziamento concesso in caso di irreversibile crisi aziendale – accertata , come si è evidenziato, con adeguate argomentazioni,suffragate dalla documentazione contabile della società nel caso in esame - co mporta in caso di fallimento un depauperamento delle risorse a garanzia della massa dei creditori, dunque una condotta integrativa di bancarotta patrimoniale per distrazione (nello stesso senso sez. 5, n. 25773 del 20/02/2019, Scarpaci, Rv. 277577; sez.5, n. 50188 del 10(05/2017, Mascellani, Rv. 271775; sez. 5, n. 26041 del 25/02/2019, Nicoletti, non mass.; sez. 5, n. 50495 del 14/06/2018, Sestili, Rv. 274602; sez. 5, n. 34505 del 06/06/2014, Marchesi, Rv. 264277; sez. 5, n. 41143 del 20/05/2014, Zavaroni, Rv. 261250). 4.Pertanto il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria con la quale il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d ’ Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, commessa nella veste di amministratore della società Petroleum s.r.l. per aver, in una situazione di dissesto irreversibile, sottratto dalla cassa contanti, tra il 1° gennaio 2012 e il 1° gennaio 2013, l’importo complessivo di euro 185.593,00 effettuando, con cadenza quasi giornaliera, prelievi di euro 999,99 contabilizzati con la scrittura “rimborso finanziamento soci”. 2. L’imputato propone ricorso per cassazione , con il proprio difensore di fiducia, deducendo, con un unico, articolato motivo, violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. Il fulcro delle censure risiede nell’avvenuta conferma della sua responsabilità penale per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva nonché per l’omessa riqualificazione dello stesso nel meno grave delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale. Al riguardo, il ricorrente evidenzia, in primo luogo, che, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di merito, i finanziamenti soci oggetto di restituzione sono stati erroneamente qualificati “in conto capitale” poiché, come emerge dalle scritture contabili della fallita, quando i soci avevano voluto finanziare la società a tale titolo lo avevano precisatoespressamente, mentre, nel caso in esame, era stato evidenziato che l’importo era stato concesso a mero titolo di finanziamento non postergato. Proprio per questo, soggiunge la difesa, la curatela aveva deciso di non intraprendere nei suoi confronti azioni di responsabilità e/o revocatorie della restituzione del finanziamento in favore dei soci. Precisa, inoltre, chela restituzione non era avvenuta in proprio favore bensì dagli e redi del defunto socio [OSCURATO:PERSONA] che aveva effettuato il finanziamento. Espone, inoltre, che, come riconosciuto dallo stesso Tribunale nel giudizio di primo grado, dal bilancio alla data del 31 dicembre 2010 risultava che i debiti verso soci per finanziamenti esigibili entro l’anno successivo ammontavano all’importo dieuro 472.075,00 e, dunque, il credito oggetto di restituzione agli eredi del socioera esigibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il motivodi ricorso non è fondat o per quanto di seguito esposto. 2. La Corte territorialeha motivato il proprio convincimento sull’assunto per il quale, poiché la società fallita era già in crisi conclamata nell’anno 2010 (considerato che aveva subito la perdita del capitale sociale, che si era ridotto all’importo di euro 443.118,00),al di là delle indicazioni contenute nel bilancio e nellanota integrativa in ordine alla natura del finanziamento soci, la restituzione dello stesso doveva configurarsi quale bancarotta fraudolenta distrattiva e non preferenziale. 3. Pertanto la decisione impugnata s i è posta nel solco della consolidata giurisprudenza di questa Corte che, anche di recente, ha ribadito che integra il delitto dibancarotta patrimoniale per distrazione e non quello dibancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore di una società che procede, in violazione della regola della postergazione di cui all'art. 2467 cod. civ., al rimborso difinanziamenti, comunque denominati, eseguiti dai soci in un periodo di delicata tensione finanziaria dell'impresa e finalizzati concretamente a fronteggiare le criticità di tenuta del capitale. Vi è infatti che, piuttosto che la formale qualificazione, assumono rilievo la collocazione temporale e funzionale dell'afflusso di risorse finanziarie assicurato del socio, perché il secondo comma dell'art. 2467 cod. civ. cura di precisare che per finanziamenti dei soci si intendono quelli "in qualsiasi forma effettuati", locuzione che permette di attribuire alle immissioni di denaro effettuate in un periodo di significativo squilibrio finanziario o discarsa liquidità la veste di finanziamenti "sostitutivi del capitale", assoggettati alla medesima disciplina dei conferimenti o dei versa menti a salvaguardia del capitale di rischio. Il che si salda con la ratio della norma, che risiede nelcontrasto agli abusi del socio che, utilizzando la propria posizione privilegiata all’interno della società, dissimuli un'iniezione di denaro, finalizzata a ricapitalizzare la società stessa in un periodo di crisi, con le forme del finanziamento rimborsabile secondo le regole del mutuo, così da poterne ottenere la restituzione alla scadenza o persino in ogni tempo e da pretermettere il soddisfacimento dei creditori "esterni" alla compagine societaria. In detta situazione, allora, al di là delle formali indicazioni contenute nel bilancio e nella nota integrativa – attraverso le quali, a ragionare diversamente, si potrebbe facilmente eludere il dettato normativo - il credito del socio deve ritenersi sempre postergato e non può essere pagato dall'organo gestorio se non una volta soddisfatti tutti gli altri crediti, salvo incorrere nel delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva perché la disciplina della postergazione non individua un diverso grado del credito restitutorio (tale da giustificare la qualificazione del reato in termini di bancarotta fraudolenta preferenziale)ma rende inesigibile la pretesa alla restituzione (Sez. 5, n. 29670 del 20/06/2024, Vantaggiato, Rv. 288014). In definitiva, l’anticipato rimborso del finanziamento concesso in caso di irreversibile crisi aziendale – accertata , come si è evidenziato, con adeguate argomentazioni,suffragate dalla documentazione contabile della società nel caso in esame - co mporta in caso di fallimento un depauperamento delle risorse a garanzia della massa dei creditori, dunque una condotta integrativa di bancarotta patrimoniale per distrazione (nello stesso senso sez. 5, n. 25773 del 20/02/2019, Scarpaci, Rv. 277577; sez.5, n. 50188 del 10(05/2017, Mascellani, Rv. 271775; sez. 5, n. 26041 del 25/02/2019, Nicoletti, non mass.; sez. 5, n. 50495 del 14/06/2018, Sestili, Rv. 274602; sez. 5, n. 34505 del 06/06/2014, Marchesi, Rv. 264277; sez. 5, n. 41143 del 20/05/2014, Zavaroni, Rv. 261250). 4.Pertanto il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr
Sentenza Cassazione n. 03209/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris