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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 gennaio 2022

Cassazione n. 09212/2022

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ere)11'n sul ricorso 18235/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in [OSCURATO:PERSONA] XX Settembre 98/e Pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma via Cavour 228/B, 2 o pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1853/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] SpA adì il Tribunale di Milano con ricorso ex art. 702 c.p.c. per ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] srl, utilizzatrice cessionaria del contratto di leasing stipulato in origine tra l'attrice e la [OSCURATO:SOCIETA] e relativo ad un complesso immobiliare, alla restituzione del bene previo accertamento della intervenuta risoluzione di diritto del contratto per inadempimento della utilizzatrice e al pagamento dei canoni scaduti ed insoluti, oltre che al pagamento di una indennità per l'abusiva occupazione del bene. [OSCURATO:PERSONA] oppose che la banca avrebbe, già in sede di conclusione del contratto, con una condotta contraria a buona fede, "pilotato" una perizia facendo sottostimare il valore dell'immobile, a detrimento di essa utilizzatrice; in secondo luogo sottolineò la non imputabilità dell'inadempimento ad Isam dovendosi imputare alla banca una condotta volta ad ostacolare l'esercizio del diritto di riscatto dell'immobile da parte della utilizzatrice; infine evidenziò la scarsa rilevanza dell'inadempimento in quanto i canoni scaduti ammontavano ad C 758.816,19 a fronte di una cifra di 9 milioni di euro che Isam avrebbe asseritamente conseguito là dove avesse potuto riscattare il bene e lo avesse potuto vendere ad un terzo ; la convenuta chiese anche, in via riconvenzionale, la condanna della banca al pagamento di una somma pari a quella che essa utilizzatrice avrebbe potuto risparmiare ove fosse stato possibile procedere al riscatto del bene; in via subordinata la Isam chiese, per l'ipotesi di accoglimento della domanda di restituzione del bene, che la banca fosse condannata al pagamento di una somma necessaria per completare il compendio immobiliare ed una somma a titolo di addizioni e migliorie.

2. Il Tribunale adito accertò l'intervenuta risoluzione del contratto, condannò la convenuta al rilascio immediato del bene oltre che al pagamento della somma di C 758.816,19 a titolo di canoni scaduti, accertò che l'opzione di acquisto del bene da parte della utilizzatrice avrebbe potuto essere esercitata solo al termine della durata del contratto e solo a condizione che la utilizzatrice stessa avesse adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto e rigettò la domanda di migliorie.

3. La Corte d'Appello di Milano, adita dalla soccombente Isam in via principale e da [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale, con sentenza del 29/4/2019, ha rigettato entrambi gli appelli, confermando gli accertamenti compiuti dal giudice di primo grado sia in ordine alla inconferenza della tesi difensiva di Isam, sia in ordine all'accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, alla condanna alla restituzione del bene e al pagamento dei canoni scaduti, nonché al rigetto della domanda di migliorie ed addizioni.

La Corte d'Appello ha altresì integralmente rigettato l'argomentazione dell'appellante principale relativa alla pretesa sottostima dell'immobile da parte della banca e al preteso comportamento ostruzionistico della medesima volto ad ostacolare l'esercizio del riscatto da parte della utilizzatrice.

3. Avverso la sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] SpA ha resistito con controricorso.

La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale in vista della quale parte resistente ha depositato memoria.

Ritenuto che: 1.Con il primo motivo -violazione e falsa applicazione degli artt. 702 quater c.p.c. 101 c.p.c. e 2, 3, 24 e 111 Cost. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c., mancata ammissione delle prove, vizio di omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nullità della sentenza in relazione all'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.- la ricorrente lamenta che il giudice, non comprendendo la natura del procedimento ex art. 702 c.p.c., abbia precluso l'esercizio dei poteri istruttori, omettendo di ammettere una CTU e di disporre l'acquisizione di prove sulla lamentata sottostima dell'immobile che sarebbero state, nella sua prospettazione, indispensabili ai fini della decisione.

La sentenza laddove omette di ammettere le prove sarebbe altresì viziata da motivazione apparente sia in ordine alla questione della sottostima dell'immobile sia in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale. 1.1 n motivo è infondato.

Con esso si censura, in sostanza, l'impugnata sentenza per non aver ammesso in appello prove indispensabili ai fini della decisione e per non aver disposto l'ammissione di una CTU o l'acquisizione di altri mezzi di prova al fine di poter trovare elementi a sostegno del diritto di Isam a migliorie e al risarcimento del danno di cui alla domanda riconvenzionale.

A sostegno della propria tesi difensiva la ricorrente cita giurisprudenza di questa Corte, in particolare la pronuncia di S.U. n. 10790 del 4/5/2017, che, a suo avviso, consentirebbe di ammettere in appello qualunque elemento istruttorio che possa fare chiarezza su fatti rimasti indimostrati o non sufficientemente dimostrati in primo grado indipendentemente dalle preclusioni istruttorie.

La tesi della ricorrente non è, invero, sostenibile con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 702 quater c.p.c.

Nel procedimento sommario l'art. 702 bis, IV co. c.p.c. prevede che il convenuto debba costituirsi proponendo tutte le proprie difese ed indicando i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, onere al quale la ricorrente ha omesso di ottemperare.

Come si evince, infatti, dalle conclusioni formulate nel primo grado del giudizio e riportate a p. 2 del ricorso, la ricorrente ha omesso di formulare, nel primo grado del giudizio, istanze istruttorie, sicchè non può certo pretendere di vederle ammesse in appello, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., in quanto indispensabili.

E' chiaro che, pur nella prospettiva più ampia fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, con la citata sentenza delle S.U. in ordine alle prove nuove in appello, occorre sempre contemperare il principio delle preclusioni istruttorie con quello dell'accertamento della verità materiale sicchè la valutazione dell'ammissibilità delle prove è sempre subordinata all'esito del primo grado del giudizio, nel quale, si ribadisce non risulta che le prove fossero state articolate.

Con un secondo ordine di argomenti la ricorrente censura l'impugnata sentenza per motivazione apparente in relazione alla pretesa sottostima dell'immobile, da parte di [OSCURATO:PERSONA], e al rigetto della domanda riconvenzionale.

La censura è inammissibile ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c. in presenza di una cd.

"doppia conforme", essendo identici gli elementi di fatto posti a base del primo e del secondo grado del giudizio.

In ogni caso il motivo sarebbe comunque infondato in quanto la Corte d'Appello ha motivato in modo del tutto esaustivo, e certamente più che adeguato rispetto al minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, sulla natura esplorativa della CTU e sulla mancanza di adeguati mezzi di prova formulati dalla Isam circa le pretese migliorie apportate all'immobile e circa il contenuto, ritenuto del tutto vago, della domanda riconvenzionale.

2. Con il secondo motivo di ricorso- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1526 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. degli artt.2,3,4 e 111 Cost. nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo in relazione all'art. 360, co. 4 e 5 c.p.c. - la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia omesso di applicare l'art. 1526 c.c., norma applicabile ratione temporis, al leasing cd. traslativo nel quale nell'ipotesi di inadempimento del compratore il venditore è tenuto a restituire le rate riscosse ma ha diritto a vedersi riconosciuto un equo compenso per l'uso della cosa oltre al risarcimento del danno.

In particolare la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto la compatibilità della clausola penale con la quale è stato definito ex ante il danno derivante da una eventuale risoluzione per inadempimento con l'art. 1526 c.c. 2.1 Il motivo è inammissibile perché la questione è introdotta per la prima volta in cassazione, non avendo la stessa formato oggetto né della difesa nel primo grado del giudizio, come prescritto dall'art. 702 bis, 40 co. c.p.c., né dei motivi di appello.

La proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della impugnata sentenza comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possano rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, 1 co. n. 4 c.p.c., dovendo i motivi per i quali si chiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, contenere a pena di inammissibilità, oltre all'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata, l'esposizione delle ragioni che illustrino in modo intellegibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass., n. 5001 del 2018, Cass. n. 2033 del 2017). * * * * * Qualora si ritenesse, invece, che l'eccezione di merito sia tra quelle rilevabili d'ufficio secondo l'art. 702 bis, IV co. c.p.c. e dunque non soggetta alle preclusioni, il motivo sarebbe infondato in quanto la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni riconosciuto la compatibilità della clausola penale volta alla liquidazione anticipata del danno con l'art. 1526 c.c. applicabile al leasing traslativo.

Occorre tuttavia precisare - ed integrare in tal senso la motivazione dell'impugnata sentenza - che la clausola penale che attribuisce la liquidazione anticipata del danno deve essere interpretata ed eseguita secondo buona fede e dunque non intesa nel senso della attribuzione al concedente del potere di decidere il momento e le condizioni della vendita del bene, rimesse al suo mero arbitrio, ma della necessità che la clausola sia accompagnata dalla stima del bene, al fine di evitare che l'eventuale deprezzamento del medesimo nel tempo non vada a detrimento dell'utilizzatore.

In tal senso si pone la pronuncia di Cass, 3, n. 28022 del 14/10/2021 secondo la quale "In tema di leasing traslativo, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, è valida ed efficace sia la clausola che attribuisca al concedente il diritto al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri attualizzati al momento della risoluzione, sia quella che gli attribuisca la facoltà di determinare unilateralmente il valore del bene oggetto del contratto al fine di detrarlo, previa eventuale vendita dello stesso, dal credito vantato verso l'utilizzatore; questa clausola (cd. patto di deduzione) deve, peraltro, essere interpretata ed eseguita secondo correttezza e buona fede, cosicché, nell'ipotesi in cui, al momento dell'esazione del credito risarcitorio o restitutorio, il bene non sia stato ancora venduto, il concedente dovrà portarne in diffalco il valore commerciale (palesando il criterio adottato per individuarne il valore equo di mercato in caso di contestazione della stima da parte dell'utilizzatore, che avrà l'onere di provarne l'erroneità), mentre, nella contraria ipotesi in cui il bene sia stato già rivenduto, oggetto del diffalco sarà il ricavato della vendita, salva la riduzione del risarcimento, ai sensi dell'art.1227, comma 2, c.c., nel caso di vendita a prezzo vile per negligenza del concedente. 3.Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 10.000 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 200

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere)11'n sul ricorso 18235/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in [OSCURATO:PERSONA] XX Settembre 98/e Pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma via Cavour 228/B, 2 o pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1853/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] SpA adì il Tribunale di Milano con ricorso ex art. 702 c.p.c. per ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] srl, utilizzatrice cessionaria del contratto di leasing stipulato in origine tra l'attrice e la [OSCURATO:SOCIETA] e relativo ad un complesso immobiliare, alla restituzione del bene previo accertamento della intervenuta risoluzione di diritto del contratto per inadempimento della utilizzatrice e al pagamento dei canoni scaduti ed insoluti, oltre che al pagamento di una indennità per l'abusiva occupazione del bene. [OSCURATO:PERSONA] oppose che la banca avrebbe, già in sede di conclusione del contratto, con una condotta contraria a buona fede, "pilotato" una perizia facendo sottostimare il valore dell'immobile, a detrimento di essa utilizzatrice; in secondo luogo sottolineò la non imputabilità dell'inadempimento ad Isam dovendosi imputare alla banca una condotta volta ad ostacolare l'esercizio del diritto di riscatto dell'immobile da parte della utilizzatrice; infine evidenziò la scarsa rilevanza dell'inadempimento in quanto i canoni scaduti ammontavano ad C 758.816,19 a fronte di una cifra di 9 milioni di euro che Isam avrebbe asseritamente conseguito là dove avesse potuto riscattare il bene e lo avesse potuto vendere ad un terzo ; la convenuta chiese anche, in via riconvenzionale, la condanna della banca al pagamento di una somma pari a quella che essa utilizzatrice avrebbe potuto risparmiare ove fosse stato possibile procedere al riscatto del bene; in via subordinata la Isam chiese, per l'ipotesi di accoglimento della domanda di restituzione del bene, che la banca fosse condannata al pagamento di una somma necessaria per completare il compendio immobiliare ed una somma a titolo di addizioni e migliorie. 2. Il Tribunale adito accertò l'intervenuta risoluzione del contratto, condannò la convenuta al rilascio immediato del bene oltre che al pagamento della somma di C 758.816,19 a titolo di canoni scaduti, accertò che l'opzione di acquisto del bene da parte della utilizzatrice avrebbe potuto essere esercitata solo al termine della durata del contratto e solo a condizione che la utilizzatrice stessa avesse adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto e rigettò la domanda di migliorie. 3. La Corte d'Appello di Milano, adita dalla soccombente Isam in via principale e da [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale, con sentenza del 29/4/2019, ha rigettato entrambi gli appelli, confermando gli accertamenti compiuti dal giudice di primo grado sia in ordine alla inconferenza della tesi difensiva di Isam, sia in ordine all'accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, alla condanna alla restituzione del bene e al pagamento dei canoni scaduti, nonché al rigetto della domanda di migliorie ed addizioni. La Corte d'Appello ha altresì integralmente rigettato l'argomentazione dell'appellante principale relativa alla pretesa sottostima dell'immobile da parte della banca e al preteso comportamento ostruzionistico della medesima volto ad ostacolare l'esercizio del riscatto da parte della utilizzatrice. 3. Avverso la sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] SpA ha resistito con controricorso. La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale in vista della quale parte resistente ha depositato memoria. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo -violazione e falsa applicazione degli artt. 702 quater c.p.c. 101 c.p.c. e 2, 3, 24 e 111 Cost. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c., mancata ammissione delle prove, vizio di omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nullità della sentenza in relazione all'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.- la ricorrente lamenta che il giudice, non comprendendo la natura del procedimento ex art. 702 c.p.c., abbia precluso l'esercizio dei poteri istruttori, omettendo di ammettere una CTU e di disporre l'acquisizione di prove sulla lamentata sottostima dell'immobile che sarebbero state, nella sua prospettazione, indispensabili ai fini della decisione. La sentenza laddove omette di ammettere le prove sarebbe altresì viziata da motivazione apparente sia in ordine alla questione della sottostima dell'immobile sia in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale. 1.1 n motivo è infondato. Con esso si censura, in sostanza, l'impugnata sentenza per non aver ammesso in appello prove indispensabili ai fini della decisione e per non aver disposto l'ammissione di una CTU o l'acquisizione di altri mezzi di prova al fine di poter trovare elementi a sostegno del diritto di Isam a migliorie e al risarcimento del danno di cui alla domanda riconvenzionale. A sostegno della propria tesi difensiva la ricorrente cita giurisprudenza di questa Corte, in particolare la pronuncia di S.U. n. 10790 del 4/5/2017, che, a suo avviso, consentirebbe di ammettere in appello qualunque elemento istruttorio che possa fare chiarezza su fatti rimasti indimostrati o non sufficientemente dimostrati in primo grado indipendentemente dalle preclusioni istruttorie. La tesi della ricorrente non è, invero, sostenibile con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 702 quater c.p.c. Nel procedimento sommario l'art. 702 bis, IV co. c.p.c. prevede che il convenuto debba costituirsi proponendo tutte le proprie difese ed indicando i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, onere al quale la ricorrente ha omesso di ottemperare. Come si evince, infatti, dalle conclusioni formulate nel primo grado del giudizio e riportate a p. 2 del ricorso, la ricorrente ha omesso di formulare, nel primo grado del giudizio, istanze istruttorie, sicchè non può certo pretendere di vederle ammesse in appello, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., in quanto indispensabili. E' chiaro che, pur nella prospettiva più ampia fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, con la citata sentenza delle S.U. in ordine alle prove nuove in appello, occorre sempre contemperare il principio delle preclusioni istruttorie con quello dell'accertamento della verità materiale sicchè la valutazione dell'ammissibilità delle prove è sempre subordinata all'esito del primo grado del giudizio, nel quale, si ribadisce non risulta che le prove fossero state articolate. Con un secondo ordine di argomenti la ricorrente censura l'impugnata sentenza per motivazione apparente in relazione alla pretesa sottostima dell'immobile, da parte di [OSCURATO:PERSONA], e al rigetto della domanda riconvenzionale. La censura è inammissibile ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c. in presenza di una cd. "doppia conforme", essendo identici gli elementi di fatto posti a base del primo e del secondo grado del giudizio. In ogni caso il motivo sarebbe comunque infondato in quanto la Corte d'Appello ha motivato in modo del tutto esaustivo, e certamente più che adeguato rispetto al minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, sulla natura esplorativa della CTU e sulla mancanza di adeguati mezzi di prova formulati dalla Isam circa le pretese migliorie apportate all'immobile e circa il contenuto, ritenuto del tutto vago, della domanda riconvenzionale. 2. Con il secondo motivo di ricorso- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1526 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. degli artt.2,3,4 e 111 Cost. nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo in relazione all'art. 360, co. 4 e 5 c.p.c. - la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia omesso di applicare l'art. 1526 c.c., norma applicabile ratione temporis, al leasing cd. traslativo nel quale nell'ipotesi di inadempimento del compratore il venditore è tenuto a restituire le rate riscosse ma ha diritto a vedersi riconosciuto un equo compenso per l'uso della cosa oltre al risarcimento del danno. In particolare la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto la compatibilità della clausola penale con la quale è stato definito ex ante il danno derivante da una eventuale risoluzione per inadempimento con l'art. 1526 c.c. 2.1 Il motivo è inammissibile perché la questione è introdotta per la prima volta in cassazione, non avendo la stessa formato oggetto né della difesa nel primo grado del giudizio, come prescritto dall'art. 702 bis, 40 co. c.p.c., né dei motivi di appello. La proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della impugnata sentenza comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possano rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, 1 co. n. 4 c.p.c., dovendo i motivi per i quali si chiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, contenere a pena di inammissibilità, oltre all'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata, l'esposizione delle ragioni che illustrino in modo intellegibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass., n. 5001 del 2018, Cass. n. 2033 del 2017). * * * * * Qualora si ritenesse, invece, che l'eccezione di merito sia tra quelle rilevabili d'ufficio secondo l'art. 702 bis, IV co. c.p.c. e dunque non soggetta alle preclusioni, il motivo sarebbe infondato in quanto la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni riconosciuto la compatibilità della clausola penale volta alla liquidazione anticipata del danno con l'art. 1526 c.c. applicabile al leasing traslativo. Occorre tuttavia precisare - ed integrare in tal senso la motivazione dell'impugnata sentenza - che la clausola penale che attribuisce la liquidazione anticipata del danno deve essere interpretata ed eseguita secondo buona fede e dunque non intesa nel senso della attribuzione al concedente del potere di decidere il momento e le condizioni della vendita del bene, rimesse al suo mero arbitrio, ma della necessità che la clausola sia accompagnata dalla stima del bene, al fine di evitare che l'eventuale deprezzamento del medesimo nel tempo non vada a detrimento dell'utilizzatore. In tal senso si pone la pronuncia di Cass, 3, n. 28022 del 14/10/2021 secondo la quale "In tema di leasing traslativo, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, è valida ed efficace sia la clausola che attribuisca al concedente il diritto al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri attualizzati al momento della risoluzione, sia quella che gli attribuisca la facoltà di determinare unilateralmente il valore del bene oggetto del contratto al fine di detrarlo, previa eventuale vendita dello stesso, dal credito vantato verso l'utilizzatore; questa clausola (cd. patto di deduzione) deve, peraltro, essere interpretata ed eseguita secondo correttezza e buona fede, cosicché, nell'ipotesi in cui, al momento dell'esazione del credito risarcitorio o restitutorio, il bene non sia stato ancora venduto, il concedente dovrà portarne in diffalco il valore commerciale (palesando il criterio adottato per individuarne il valore equo di mercato in caso di contestazione della stima da parte dell'utilizzatore, che avrà l'onere di provarne l'erroneità), mentre, nella contraria ipotesi in cui il bene sia stato già rivenduto, oggetto del diffalco sarà il ricavato della vendita, salva la riduzione del risarcimento, ai sensi dell'art.1227, comma 2, c.c., nel caso di vendita a prezzo vile per negligenza del concedente. 3.Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 10.000 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 200
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