CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02839/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16312-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] di RAGUSA; - intimata - avverso la sentenza n. 5474/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 16312 sez. MT - ud. 15-12-2021 -2- y RG. 16312/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, n. 5474/6/2019, dep. 26.9.2019, che in controversia su impugnazione del rifiuto sull'istanza di rimborso proposta in relazione alle somme versate nel periodo 1990/1992, per i redditi prodotti da [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] colpiti dal sisma, ha accolto l'appello dell'Ufficio, riformando la decisione di primo grado. La CTR, preso atto della giurisprudenza unionale e di legittimità, in base alla quale "non è possibile riconoscere agli imprenditori e ai soggetti ad essi assimilati l'agevolazione di cui alla I. 289/2002 se non in presenza di una delle seguenti condizioni: a) che sia osservato il regime dei regolamenti de minimis; oppure b) che sia fornita la prova del nesso causale diretto tra aiuto di stato e danno da calamità" ha verificato che "nessuna delle due circostanze è stata dimostrata dal contribuente", per cui ha accolto l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata Considerato che: 1. Col primo motivo si deduce violazione dell'art. 9 comma 17, della legge 290 del 2002; dell'art. 1 comma 665 I. 190/2014, relativamente al rimborso dell'Irpef sul reddito da lavoro autonomo; col secondo motivo si deduce violazione dell'art. 9 comma 17, della legge 290 del 2002; dell'art. 1 comma 665 I. 190/2014, relativamente al rimborso dell'Irpef su reddito da pensione. Cass. n. 10450/2018; n. 32180/2019; n. 25820/2020 (MIA); n. 311 del 2021). 2. I motivi, suscettibili di trattazione unitaria, sono infondati. 2.1.Questa Corte ha sul tema confermato, con giurisprudenza ormai consolidata (Cass. n. 29905 del 2017; n. 19577 del 2018; n. 10450 del 2018, n. 3070 del 2018; n. 2208 del 2019; n. 30373 del 2019; n. n. 9356 del 2020, n. 9812 del 2019, n. 2208 del 25/01/2019, n. 30373 del 2019) che «la nozione euro-unitaria d'impresa include qualsiasi entità che eserciti un'attività economica a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento, laddove costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (Corte giustizia: 23/04/1991, Hofner & Elser; 16/11/1995, Federation franca/se des societes d'assurances; 11/12/1997, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:DATA_NASCITA], Commissione vs. Italia; 01/07/2008, Motoe; 26/03/2009, [OSCURATO:PERSONA])». Ciò «si raccorda sia con la normativa fiscale europea, laddove si stabilisce che è soggetto passivo d'imposta sul valore aggiunto "chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività" (art. 9, par. 9, Direttiva UE n. 2006/112/CE; conf. art. 4, Direttiva UE n. 77/388/CE), sia con la normativa europea sugli appalti pubblici, laddove si stabilisce che "i termini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente la realizzazione di lavori c/o opere, prodotti e servizi" (art. 1 par., 8, Direttiva UE, n. 2004/18/CE)». Tale nozione 1 è stata recepita dalla decisione del 14/08/2015, C(2015) 5549 final, par. 134, della Commissione UE laddove si afferma che i "soggetti che non svolgono attività economica (...) non vanno considerati come imprese"»; e che «ciò significa che non importa neppure che l'attività economica possa essere una libera professione regolamentata e che le prestazioni possano essere intellettuali, tecniche o specialistiche (v. Commissione UE 30/01/1995, n. 95/188/CE; conf. Corte giustizia, 23/04/1991, Hoefner e 18/06/1998, Commissione vs. Italia)». 2.2.Va pertanto considerata attività d'impresa quella svolta dal lavoratore autonomo, quale è il contribuente in esame. 2.3.Ciò premesso, si osserva che lo svolgimento di un'attività di impresa comunitaria costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 665, prima parte, della legge n. 190 del 2014, limite all'applicabilità del beneficio in esame. Peraltro, in linea con la giurisprudenza unionale, i cui principi sono stati applicati da questa Corte con giurisprudenza pacifica (da ultimo Cass. n. 30927 del 2019, n. 17885 del 2021, n. 16481 del 2021) è stato ribadito che l'art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002 - riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, attraverso le due simmetriche possibilità del pagamento del dieci per cento del dovuto, per chi non ha ancora pagato, e del rimborso del novanta per centro di quanto versato, per chi ha già pagato - non operante in materia di Iva, non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa, in ragione del combinato disposto dell'art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014 e della decisione n. C (2015) 5549 "final" del 14 agosto 2015 della Commissione UE, che ha ritenuto tale previsione emessa in violazione dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dunque, incompatibile con il mercato interno, perché configurante un illegittimo aiuto di stato. 2.4.In relazione ai richiamati principi il giudice nazionale è chiamato a verificare (Cass., sez. 6-5, 26 giugno 2019, n. 17199) per gli aiuti concessi per calamità naturali, se il beneficio supera la soglia "de minimis" di cui all'art. 92 del TFUE (e del regolamento applicabile), e la ricorrenza delle condizioni che rendono gli stessi compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, § 2, lett. b), del TFUE, ovvero che siano destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale (Cass., sez. 5, 25 gennaio 2019, n. 2208). Ne deriva che il beneficiario, sul quale grava il relativo onere probatorio, deve avere la sede operativa nell'area colpita dalla calamità al momento dell'evento e che deve essere evitata una sovra- compensazione dei danni subiti dall'impresa, scorporando dal pregiudizio accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto) (V. da ultimo Cass. 16481/2021; n. 12379/2021). 3. La CTR ha accertato la mancanza di prova, gravante come detto sul contribuente, sulla ricorrenza delle condizioni per fruire dei benefici di cui alla legge agevolativa invocata: la sentenza impugnata si è pertanto adeguata ai superiori principi per cui il ricorso va respinto. Nulla sulle spese, non essendosi l'Agenzia delle entrate costituita. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principa