CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 febbraio 2023
Cassazione n. 37679/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 giugno 1993 avverso la sentenza n. 459/2023 emessa il 14 febbraio 2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita nell'udienza del 12 luglio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per l'intervenuta rinuncia; letta la rinuncia al ricorso, depositata nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 febbraio 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha emesso sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Della Corte ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] Della Corte ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'abnormità della sentenza di patteggiamento, pronunciata dal giudice del dibattimento in assenza di manifestazione della volontà dell'imputato. Il ricorrente ha premesso che in sede di udienza preliminare era stata concordata la pena ma il Giudice, pur avendo riservato la decisione all'esito della camera di consiglio, aveva emesso decreto che dispone il giudizio. Innanzi al Giudice del dibattimento era stata sollevata l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per omessa valutazione da parte del Giudice per l'udienza preliminare dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Dopo plurimi rinvii e mutamento di giudici, all'udienza del 14 febbraio 2023, il Giudice, nonostante la formulazione dell'eccezione di nullità, aveva pronunciato la sentenza di patteggiamento, senza che l'istanza fosse stata reiterata in sede di dibattimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), attesa l'intervenuta rinuncia ad esso. 2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di euro 3.000,00, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende. Deve precisarsi che questa Corte (Sez. 4, n. 45618 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pujia, Rv. 282549 - 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01) ha affermato che, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. Nel caso in esame, tuttavia, non risulta che la sopravvenuta carenza di interesse sia stata determinata da una causa non imputabile al ricorrente, sicché il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non opera distinzioni tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 12 luglio 2023 Il Consigliere e