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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 novembre 2023

Cassazione n. 31592/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023Numero di raccolta generale 31592/2023Data pubblicazione 14/11/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]** * Presidente** * * Consigliere * STATO** * Consigliere** * Consigliere * 15066/2022* * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 15066/2022 * proposto da* * * e * *domiciliati ex lege presso la Cancelleria della Corte di [OSCURATO:PERSONA] piazza Cavour e rappresentati e difesi dall avvocato* * * ricorrentecontro* * dirigente dei Servizi assistenziali minoridell * * e * tutore provvisorio dei minori* * * e * *PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE intimati* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023avverso la sentenza della Corte d appello di Bologna n. 5/2022Numero di raccolta generale 31592/2023depositata il 29.4.2022 Data pubblicazione 14/11/2023sentite le conclusioni del Procuratore generale che ha concluso perl accoglimento del ricorsosentita l * * Da * per delega dell * **udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.9.2023 dalConsigliere * * * * *1.

Con sentenza del 14.12.2020 notificata ai sensi dell art. 15comma 3 della legge n. 184 del 1983 in data 7.1.2021 ilTribunale per i minorenni di Bologna ha accolto il ricorso propostodal Pubblico Ministero dichiarando lo stato di adottabilità dei minori* * * e * * figli di * * e* * * confermando la nomina a tutoreprovvisorio del * Sociale dell * * e * edisponendo il collocamento dei due minori nell attuale famigliaaffidataria a scopo adottivo con interruzione dei rapporti con igenitori con la sola eccezione di garantire al minore * diproseguire la frequentazione «di fatto» dei genitori nell ambito diincontri protetti organizzati dal * e dal * *2.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello conricorso depositato il 24.2.2021 * * e * ** chiedendo preliminarmente di dichiarare la nullità delprocedimento per violazione dell art. 78 cod.proc.civ. di revocarelo stato di adottabilità alla luce dell asserita inesistenza dello statodi abbandono dei minori e in via istruttoria di disporre unaconsulenza tecnica sulle persone degli appellanti volta ad indagarnele capacità genitoriali.2 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023Numero di raccolta generale 31592/2023* all atto introduttivo le parti appellanti hannoData pubblicazione 14/11/2023depositato istanza di rimessione in termini segnalando di avereproposto tempestivamente appello in data 5.2.2021 depositando labusta telematica che la busta telematica risultava accettata econsegnata il 5.2.2021 ma successivamente l Ufficio giudiziarionon aveva comunicato alcun esito e la busta risultava ancora inlavorazione che dopo avere comunicato il problema allaCancelleria avevano provveduto a nuovo deposito stantel impossibilità per la Cancelleria di recuperare la precedente bustatelematica.Il * Sociale tutore dei minori ha chiesto il rigettodell impugnazione.La Corte di appello di Bologna con sentenza del 29.4.2022 hadichiarato inammissibile l appello in quanto tardivo gravando gliappellanti delle spese di lite.3.

Secondo la Corte di appello la mancata ricezione da parte degliappellanti della terza e della quarta p.e.c. missiva di postaelettronica certificata non avrebbe di per sé inficiato ilperfezionamento e la tempestività del deposito telematico essendoa tal fine sufficiente la ricezione del secondo messaggio contenentela ricevuta di avvenuta consegna che secondo le scansionicartacee depositate sarebbe avvenuta il 5.2.2021 alle ore17 49 05.* comunque necessario – ha osservato la Corte felsinea che ilcontenuto della busta contenesse effettivamente gli atti necessari aperfezionare il deposito e in particolare l atto stesso di appello laprocura e il provvedimento appellato mentre nel caso di specieall esito dell esame esperito in seguito al deposito delle bustetelematiche a cura di parte appellante avvenuto in un secondotempo dopo un primo deposito di scansioni cartacee non era statopossibile verificare compiutamente il contenuto delle stesse inquanto non apribili e palesemente viziate.3 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023Numero di raccolta generale 31592/20234.

Avverso la predetta sentenza notificata in data 29.4.2022 conData pubblicazione 14/11/2023* * e * * * con il supporto di unmotivo volto a denunciare la violazione e falsa applicazionedell art.1 comma 58 della legge n.92 del 2012 e dell art.16 biscomma 7 del d.l. 179 del 2012.5.

Con successiva istanza di remissione in termini i ricorrentihanno riferito di aver ricevuto il 16.6.2022 in sede di iscrizione aruolo del ricorso per cassazione la ricevuta di accettazione e diconsegna e una p.e.c. di esito dei controlli automatici informativa dierrore imprevisto e necessità di verifiche che dopo la loro richiestadi verifiche avevano ricevuto solo il 18.6.2022 la p.e.c. n.4 chedopo la loro richiesta di verifiche avevano ricevuto solo il18.6.2022 la p.e.c. n.4 che informava del rigetto dell atto pererrore di decifratura della busta al pari di due ulteriori p.e.c. del20.6.2022 di analogo contenuto.I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.6.

Con ordinanza interlocutoria n. 15374 del 31.5.2023 la Cortedisposta preliminarmente la rimessione in termini dei ricorrenti harinviato alla pubblica udienza del 28 settembre ore 10.00 e hamandato alla Cancelleria di richiedere informazioni scritte allaCancelleria della Corte di appello di Bologna con riferimento alproc. r.g.v. 211/2021 deciso con sentenza n.5 del 29.4.2022 dellaSezione civile per i minorenni con riferimento alla bustatelematica del 5.2.2021 proveniente dalla parte appellante ondeverificare in particolare se in particolare se i files degli atti in essacontenuta fossero o meno leggibili da parte della stessa*La parte ricorrente ha depositato memoria con cui chiede ora inprincipalità la dichiarazione di nullità del procedimento per mancatanomina curatore ex art.78 c.p.c.4 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023Numero di raccolta generale 31592/2023In data 21.9.2023 è pervenuta la richiesta informativa dellaData pubblicazione 14/11/2023Cancelleria della Corte di appello di Bologna che ha rispostoquanto segue «a seguito dell ordinanza RG 15066/2022 ** * e * * c/ * * del 6aprile 2023 e alla richiesta d informazioni per la causa RG211/2021 VG della Corte d Appello di Bologna “ con riferimentoalla busta telematica del 5.2.2021 proveniente dalla parteappellante e in particolare se i files degli atti in essa contenutafossero o meno leggibili da parte della stessa * si riportaquanto dichiarato via email alla sottoscritta in data 18.09.2023da * * Civile * di Bologna “la busta telematica inquestione è stata ricevuta dal * * di * ** del * di Bologna ma la fase di elaborazionesuccessiva alla ricezione si è interrotta prima che la busta potesseessere resa disponibile e quindi visibile agli applicativi di cancelleria*Il Procuratore generale ha concluso per l accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE7.

Con la precedente ordinanza interlocutoria è stata disposta larimessione in termini ex art.153 comma 2 cod.proc.civ. propostadai ricorrenti relativamente al deposito del ricorso per cassazionenotificato in data 27.5.2022 e iscritto a ruolo in via telematica il16.6.2022.I ricorrenti infatti dopo aver ricevuto le missive p.e.c. con lericevute di accettazione e di consegna avevano ricevuto una terzap.e.c. di esito dei controlli automatici recante informativa di erroreimprevisto e necessità di verifiche dopo la loro richiesta diverifiche avevano ricevuto solo il 18.6.2022 la p.e.c. n.4 cheinformava del rigetto dell atto per errore di decifratura della bustaal pari di due p.e.c. del 20.6.2022 di analogo contenuto.5 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023L istanza è stata ritenuta fondata sia perché non constava daiNumero di raccolta generale 31592/2023messaggi prodotti dai ricorrenti che l errore imprevisto foDastas epu blbolicraozio ne 14/11/2023addebitabile sia perché il deposito telematico degli atti processualisi perfeziona quando viene emessa la seconda missiva p.e.c.* 6 L n. 238 del 5.1.2023 * 1 n. 6743 del 10.3.2021 .8. * il problema della validità del deposito del ricorso percassazione la rimessione alla pubblica udienza è stata disposta inrelazione al motivo di ricorso con cui i ricorrenti si dolgono delladichiarazione di inammissibilità del loro appello pronunciata dallaCorte felsinea che non si è basata sui vizi anche in quella sedeemersi con riferimento alla ricezione della terza e della quartap.e.c.Al riguardo infatti la Corte territoriale in applicazione dello stessoprincipio appena enunciato ha osservato«Sul punto si precisa che nell ambito del processo civiletelematico la parte depositante riceve quattro messaggi PEC laricevuta di accettazione rilasciata dal gestore PEC utilizzato dallaparte depositante a fronte dell invio della busta telematicacontenente l atto da depositare la ricevuta di avvenuta consegnarilasciata nel momento in cui il messaggio contenente la bustatelematica è ricevuto nella casella PEC del Ministero della *il messaggio di esito dei controlli automatici svolti sul messaggio esulla busta telematica dal gestore dei servizi telematici delMinistero della * e da ultimo il messaggio di esito deicontrolli manuali a seguito dell intervento della cancelleria didestinazione quando viene accettata la busta telematica v. ** I sez. * 6743 del 10 marzo 2021 .

E ben vero che a taleriguardo la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “ildeposito telematico degli atti processuali si perfeziona quandoviene emessa la seconda PEC ovvero la ricevuta di avvenutaconsegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del6 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023Ministero della giustizia come disposto dall art. 16 bis comma 7Numero di raccolta generale 31592/2023del d.l. n. 179 del 2012 … il quale ha anche aggiunto chDeat a pfuebrbmlicaazio ne 14/11/2023l applicabilità delle disposizioni di cui all art.155 commi 4 e 5 cpc ildeposito è tempestivamente effettuato quando la ricevuta diavvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno discadenza” v. * * * n.17328 del 27 giugno 2019 .

Allaluce della citata giurisprudenza deve quindi ritenersi che lamancata ricezione da parte degli appellanti della terza e dellaquarta PEC non avrebbe di per sé inficiato il perfezionamento e latempestività del deposito telematico essendo sufficiente perquanto sopra detto la ricezione del secondo messaggio contenentela ricevuta di avvenuta consegna che secondo le scansionicartacee depositate sarebbe avvenuta il 5 febbraio 2021 ore17 49 05.»9.

La Corte territoriale ha invece ritenuto l appello inammissibileper altra ragione e cioè perché che il contenuto della busta speditatelematicamente deve contenere «effettivamente gli atti necessaria perfezionare il deposito e in particolare l atto stesso di appello laprocura e il provvedimento appellato.

Nel caso di specie deve darsitelematiche a cura di parte appellante cui si è dato corso soltantodopo il deposito delle buste stesse avendo l appellante in un primotempo depositato soltanto la scansione cartacea di tali depositinon è stato possibile verificare compiutamente il contenuto dellestesse in quanto non apribili e palesemente viziati.»10.

I ricorrenti sostengono che tale risultato negativo erainevitabile se la Corte di appello aveva proceduto direttamenteall esame delle buste e che queste erano perfettamente leggibili adopera della cancelleria.I ricorrenti fanno riferimento agli artt.11 e 34 del decreto21.2.2011 n. 44 * concernente le regole tecniche perl adozione nel processo civile e nel processo penale delle7 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023Numero di raccolta generale 31592/2023tecnologie dell informazione e della comunicazione in attuazioneData pubblicazione 14/11/2023dei principi previsti dal d.lgs. 7.3.2005 n. 82 e successivemodificazioni ai sensi dell articolo 4 commi 1 e 2 del d.l.29.12.2009 n. 193 convertito nella legge 22.2.2010 n. 24 e alprovvedimento 16.4.2014 specifiche tecniche ex art. 34 *44/2011 art.14 e allegato 6.Tanto premesso i ricorrenti assumono che nella ricevuta diavvenuta consegna vi è unicamente l «Atto.enc» ottenuto dallacifratura dell «Atto.msg» che a sua volta contiene tutti gli attidepositati con l invio all ufficio giudiziario destinatario e che lacifratura di * è eseguita con la chiave di sessione * cifrata con il certificato del destinatario che èpossibile pertanto unicamente alla Cancelleria aprire tale atto perverificarne il contenuto che i files .enc sono files compressi chevengono creati in fase di deposito e che contengono i dati deldeposito in forma criptata che solo il destinatario di tali filesovvero la Cancelleria ha la possibilità di aprirli.* i ricorrenti che dalle motivazioni della sentenzaimpugnata si evinceva chiaramente che la Corte d appello diBologna aveva proceduto autonomamente all apertura delle bustetelematiche depositate dall avv. * nel termine assegnatoperché a pagina 4 della sentenza si legge «Nel caso di speciedeve darsi atto del fatto che l esame in seguito al deposito dellebuste telematiche a cura di parte appellante … non è stato possibileverificare compiutamente il contenuto delle stesse in quanto nonapribili e palesemente viziate».11.

La questione di interesse nomofilattico attiene ai limiti emodalità del controllo in sede di legittimità sul deposito e ilcontenuto degli atti telematici su cui non si rinvengono precedentispecifici nella giurisprudenza della Corte e che appare perciòmeritevole di essere esaminata in pubblica udienza.8 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023L assunto dei ricorrenti pur prospettato in una censura diNumero di raccolta generale 31592/2023violazione di legge propone una questione di fatto D astai apu bbplicuazrio ne 14/11/2023processuale visto che essi sostengono che diversamente daquanto affermato dalla Corte bolognese le buste telematiche sipotevano aprire e contenevano i necessari allegati ossia atto diappello provvedimento impugnato e procura .È ben noto tuttavia che in tema di questione processuale laCassazione è giudice del «fatto processuale» a fronte di unaspecifica deduzione di violazione da parte del ricorrente * U n. 8077 del 22.5.2012 * U n. 20181 del 25.7.2019* L n. 20924 del 5.8.2019 è lecito interrogarsi quindi se ilfatto processuale telematico debba essere verificato allo stessomodo in cui nel sistema cartaceo sarebbe stato necessariocontrollare l apposizione di un timbro di cancelleria su di un attoasseritamente depositato.12.

Si è già osservato che l assunto dei ricorrenti trova nellavicenda tre importanti elementi di riscontroa il procedimento di deposito telematico aveva subito unainterruzione per fatto incolpevole del notificante e il sistema nonaveva generato la terza e la quarta p.e.c.b la parte appellata si era regolarmente costituita e si era difesanel merito chiedendo la conferma della sentenza impugnata e ilrigetto dell appello mostrando così di aver potuto leggere l attonotificato senza nulla eccepire sentenza impugnata pag.3capoversoc la Corte di appello non ha dichiarato di essersi basata su alcunacertificazione della propria Cancelleria circa la non leggibilità degliallegati alla predetta busta telematica.13.

La Corte ha ritenuto opportuno affrontare le questioni cosìdelineate in pubblica udienza.Nel frattempo e in una prospettiva di economia processuale intesaa contenere la durata del giudizio in termini ragionevoli sono state9 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023Numero di raccolta generale 31592/2023richieste informazioni alla Cancelleria della Corte di appello diData pubblicazione 14/11/2023Bologna per verificare se il documento informatico di cui si discutefosse o meno leggibile.Come sopra ricordato la Cancelleria della Corte di appello diBologna ha risposto che “la busta telematica in questione è stataricevuta dal * * di * * * del* di Bologna ma la fase di elaborazione successiva allaricezione si è interrotta prima che la busta potesse essere resadisponibile e quindi visibile agli applicativi di cancelleria*In altre parole la Cancelleria del Giudice a quo ha chiarito che labusta non era visibile neppure ad essa e tuttavia che ciò era dipesodall interruzione del processo di acquisizione del messaggiotelematico dopo la generazione della ricevuta di avvenutaconsegna rilasciata nel momento in cui il messaggio contenente labusta telematica è stato ricevuto nella casella PEC del Ministerodella * seconda p.e.c. per evento ritenuto correttamenteut supra dalla stessa sentenza impugnata incolpevole eindipendente da fatto e colpa della parte interessata.14. * conto di quanto riferito dalla Cancelleria della Corte diappello di Bologna confortato peraltro dai molteplici elementiindiziari sopra ricordati primo fra tutti la lettura dell atto senzariserve ed eccezioni di sorta ad opera della controparte deveconcludersi che l inammissibilità dell appello è stata dichiarataillegittimamente perché l atto difensivo non poteva essere letto edesaminato dal giudice neppure con l ausilio dei servizi dicancelleria per effetto di un evento fortuito non imputabile allaparte interessata dopo la ricezione del messaggio di avvenutaconsegna.In altri e più chiari termini l illeggibilità dei files dipendeva dallostesso fatto fortuito che la Corte aveva ritenuto correttamentenon imputabile alla parte cosa questa che per intrinseca coerenza10 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023Numero di raccolta generale 31592/2023avrebbe imposto la rimessione in termini tanto più che il diritto diData pubblicazione 14/11/2023difesa e il contraddittorio non avevano patito vulnus alcuno.* circostanza come ha osservato il Procuratore generalesarebbe stata agevolmente accertata dalla Corte territoriale seavesse formulato la stessa richiesta proposta da questa Corte allasua cancelleria anziché valutare direttamente la leggibilità deifiles a maggior ragione in un contesto in cui non si era verificataalcuna lesione dei diritti alla difesa della controparte e al principiodel contraddittorio.15.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvioalla Corte di appello di Bologna che valuterà anche la richiesta didichiarazione di nullità per la mancata nomina del curatorespeciale dei minori e regolerà anche le spese del giudizio dilegittimità.Occorre infine disporre che in caso di utilizzazione della presenteordinanza sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti riportati nell ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023Numero di raccolta generale 31592/2023Data pubblicazione 14/11/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]** * Presidente** * * Consigliere * STATO** * Consigliere** * Consigliere * 15066/2022* * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 15066/2022 * proposto da* * * e * *domiciliati ex lege presso la Cancelleria della Corte di [OSCURATO:PERSONA] piazza Cavour e rappresentati e difesi dall avvocato* * * ricorrentecontro* * dirigente dei Servizi assistenziali minoridell * * e * tutore provvisorio dei minori* * * e * *PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE intimati* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023avverso la sentenza della Corte d appello di Bologna n. 5/2022Numero di raccolta generale 31592/2023depositata il 29.4.2022 Data pubblicazione 14/11/2023sentite le conclusioni del Procuratore generale che ha concluso perl accoglimento del ricorsosentita l * * Da * per delega dell * **udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.9.2023 dalConsigliere * * * * *1.

Con sentenza del 14.12.2020 notificata ai sensi dell art. 15comma 3 della legge n. 184 del 1983 in data 7.1.2021 ilTribunale per i minorenni di Bologna ha accolto il ricorso propostodal Pubblico Ministero dichiarando lo stato di adottabilità dei minori* * * e * * figli di * * e* * * confermando la nomina a tutoreprovvisorio del * Sociale dell * * e * edisponendo il collocamento dei due minori nell attuale famigliaaffidataria a scopo adottivo con interruzione dei rapporti con igenitori con la sola eccezione di garantire al minore * diproseguire la frequentazione «di fatto» dei genitori nell ambito diincontri protetti organizzati dal * e dal * *2.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello conricorso depositato il 24.2.2021 * * e * ** chiedendo preliminarmente di dichiarare la nullità delprocedimento per violazione dell art. 78 cod.proc.civ. di revocarelo stato di adottabilità alla luce dell asserita inesistenza dello statodi abbandono dei minori e in via istruttoria di disporre unaconsulenza tecnica sulle persone degli appellanti volta ad indagarnele capacità genitoriali.2 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023Numero di raccolta generale 31592/2023* all atto introduttivo le parti appellanti hannoData pubblicazione 14/11/2023depositato istanza di rimessione in termini segnalando di avereproposto tempestivamente appello in data 5.2.2021 depositando labusta telematica che la busta telematica risultava accettata econsegnata il 5.2.2021 ma successivamente l Ufficio giudiziarionon aveva comunicato alcun esito e la busta risultava ancora inlavorazione che dopo avere comunicato il problema allaCancelleria avevano provveduto a nuovo deposito stantel impossibilità per la Cancelleria di recuperare la precedente bustatelematica.Il * Sociale tutore dei minori ha chiesto il rigettodell impugnazione.La Corte di appello di Bologna con sentenza del 29.4.2022 hadichiarato inammissibile l appello in quanto tardivo gravando gliappellanti delle spese di lite.3.

Secondo la Corte di appello la mancata ricezione da parte degliappellanti della terza e della quarta p.e.c. missiva di postaelettronica certificata non avrebbe di per sé inficiato ilperfezionamento e la tempestività del deposito telematico essendoa tal fine sufficiente la ricezione del secondo messaggio contenentela ricevuta di avvenuta consegna che secondo le scansionicartacee depositate sarebbe avvenuta il 5.2.2021 alle ore17 49 05.* comunque necessario – ha osservato la Corte felsinea che ilcontenuto della busta contenesse effettivamente gli atti necessari aperfezionare il deposito e in particolare l atto stesso di appello laprocura e il provvedimento appellato mentre nel caso di specieall esito dell esame esperito in seguito al deposito delle bustetelematiche a cura di parte appellante avvenuto in un secondotempo dopo un primo deposito di scansioni cartacee non era statopossibile verificare compiutamente il contenuto delle stesse inquanto non apribili e palesemente viziate.3 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023Numero di raccolta generale 31592/20234.

Avverso la predetta sentenza notificata in data 29.4.2022 conData pubblicazione 14/11/2023* * e * * * con il supporto di unmotivo volto a denunciare la violazione e falsa applicazionedell art.1 comma 58 della legge n.92 del 2012 e dell art.16 biscomma 7 del d.l. 179 del 2012.5.

Con successiva istanza di remissione in termini i ricorrentihanno riferito di aver ricevuto il 16.6.2022 in sede di iscrizione aruolo del ricorso per cassazione la ricevuta di accettazione e diconsegna e una p.e.c. di esito dei controlli automatici informativa dierrore imprevisto e necessità di verifiche che dopo la loro richiestadi verifiche avevano ricevuto solo il 18.6.2022 la p.e.c. n.4 chedopo la loro richiesta di verifiche avevano ricevuto solo il18.6.2022 la p.e.c. n.4 che informava del rigetto dell atto pererrore di decifratura della busta al pari di due ulteriori p.e.c. del20.6.2022 di analogo contenuto.I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.6.

Con ordinanza interlocutoria n. 15374 del 31.5.2023 la Cortedisposta preliminarmente la rimessione in termini dei ricorrenti harinviato alla pubblica udienza del 28 settembre ore 10.00 e hamandato alla Cancelleria di richiedere informazioni scritte allaCancelleria della Corte di appello di Bologna con riferimento alproc. r.g.v. 211/2021 deciso con sentenza n.5 del 29.4.2022 dellaSezione civile per i minorenni con riferimento alla bustatelematica del 5.2.2021 proveniente dalla parte appellante ondeverificare in particolare se in particolare se i files degli atti in essacontenuta fossero o meno leggibili da parte della stessa*La parte ricorrente ha depositato memoria con cui chiede ora inprincipalità la dichiarazione di nullità del procedimento per mancatanomina curatore ex art.78 c.p.c.4 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023Numero di raccolta generale 31592/2023In data 21.9.2023 è pervenuta la richiesta informativa dellaData pubblicazione 14/11/2023Cancelleria della Corte di appello di Bologna che ha rispostoquanto segue «a seguito dell ordinanza RG 15066/2022 ** * e * * c/ * * del 6aprile 2023 e alla richiesta d informazioni per la causa RG211/2021 VG della Corte d Appello di Bologna “ con riferimentoalla busta telematica del 5.2.2021 proveniente dalla parteappellante e in particolare se i files degli atti in essa contenutafossero o meno leggibili da parte della stessa * si riportaquanto dichiarato via email alla sottoscritta in data 18.09.2023da * * Civile * di Bologna “la busta telematica inquestione è stata ricevuta dal * * di * ** del * di Bologna ma la fase di elaborazionesuccessiva alla ricezione si è interrotta prima che la busta potesseessere resa disponibile e quindi visibile agli applicativi di cancelleria*Il Procuratore generale ha concluso per l accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE7.

Con la precedente ordinanza interlocutoria è stata disposta larimessione in termini ex art.153 comma 2 cod.proc.civ. propostadai ricorrenti relativamente al deposito del ricorso per cassazionenotificato in data 27.5.2022 e iscritto a ruolo in via telematica il16.6.2022.I ricorrenti infatti dopo aver ricevuto le missive p.e.c. con lericevute di accettazione e di consegna avevano ricevuto una terzap.e.c. di esito dei controlli automatici recante informativa di erroreimprevisto e necessità di verifiche dopo la loro richiesta diverifiche avevano ricevuto solo il 18.6.2022 la p.e.c. n.4 cheinformava del rigetto dell atto per errore di decifratura della bustaal pari di due p.e.c. del 20.6.2022 di analogo contenuto.5 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023L istanza è stata ritenuta fondata sia perché non constava daiNumero di raccolta generale 31592/2023messaggi prodotti dai ricorrenti che l errore imprevisto foDastas epu blbolicraozio ne 14/11/2023addebitabile sia perché il deposito telematico degli atti processualisi perfeziona quando viene emessa la seconda missiva p.e.c.* 6 L n. 238 del 5.1.2023 * 1 n. 6743 del 10.3.2021 .8. * il problema della validità del deposito del ricorso percassazione la rimessione alla pubblica udienza è stata disposta inrelazione al motivo di ricorso con cui i ricorrenti si dolgono delladichiarazione di inammissibilità del loro appello pronunciata dallaCorte felsinea che non si è basata sui vizi anche in quella sedeemersi con riferimento alla ricezione della terza e della quartap.e.c.Al riguardo infatti la Corte territoriale in applicazione dello stessoprincipio appena enunciato ha osservato«Sul punto si precisa che nell ambito del processo civiletelematico la parte depositante riceve quattro messaggi PEC laricevuta di accettazione rilasciata dal gestore PEC utilizzato dallaparte depositante a fronte dell invio della busta telematicacontenente l atto da depositare la ricevuta di avvenuta consegnarilasciata nel momento in cui il messaggio contenente la bustatelematica è ricevuto nella casella PEC del Ministero della *il messaggio di esito dei controlli automatici svolti sul messaggio esulla busta telematica dal gestore dei servizi telematici delMinistero della * e da ultimo il messaggio di esito deicontrolli manuali a seguito dell intervento della cancelleria didestinazione quando viene accettata la busta telematica v. ** I sez. * 6743 del 10 marzo 2021 .

E ben vero che a taleriguardo la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “ildeposito telematico degli atti processuali si perfeziona quandoviene emessa la seconda PEC ovvero la ricevuta di avvenutaconsegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del6 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023Ministero della giustizia come disposto dall art. 16 bis comma 7Numero di raccolta generale 31592/2023del d.l. n. 179 del 2012 … il quale ha anche aggiunto chDeat a pfuebrbmlicaazio ne 14/11/2023l applicabilità delle disposizioni di cui all art.155 commi 4 e 5 cpc ildeposito è tempestivamente effettuato quando la ricevuta diavvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno discadenza” v. * * * n.17328 del 27 giugno 2019 .

Allaluce della citata giurisprudenza deve quindi ritenersi che lamancata ricezione da parte degli appellanti della terza e dellaquarta PEC non avrebbe di per sé inficiato il perfezionamento e latempestività del deposito telematico essendo sufficiente perquanto sopra detto la ricezione del secondo messaggio contenentela ricevuta di avvenuta consegna che secondo le scansionicartacee depositate sarebbe avvenuta il 5 febbraio 2021 ore17 49 05.»9.

La Corte territoriale ha invece ritenuto l appello inammissibileper altra ragione e cioè perché che il contenuto della busta speditatelematicamente deve contenere «effettivamente gli atti necessaria perfezionare il deposito e in particolare l atto stesso di appello laprocura e il provvedimento appellato.

Nel caso di specie deve darsitelematiche a cura di parte appellante cui si è dato corso soltantodopo il deposito delle buste stesse avendo l appellante in un primotempo depositato soltanto la scansione cartacea di tali depositinon è stato possibile verificare compiutamente il contenuto dellestesse in quanto non apribili e palesemente viziati.»10.

I ricorrenti sostengono che tale risultato negativo erainevitabile se la Corte di appello aveva proceduto direttamenteall esame delle buste e che queste erano perfettamente leggibili adopera della cancelleria.I ricorrenti fanno riferimento agli artt.11 e 34 del decreto21.2.2011 n. 44 * concernente le regole tecniche perl adozione nel processo civile e nel processo penale delle7 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023Numero di raccolta generale 31592/2023tecnologie dell informazione e della comunicazione in attuazioneData pubblicazione 14/11/2023dei principi previsti dal d.lgs. 7.3.2005 n. 82 e successivemodificazioni ai sensi dell articolo 4 commi 1 e 2 del d.l.29.12.2009 n. 193 convertito nella legge 22.2.2010 n. 24 e alprovvedimento 16.4.2014 specifiche tecniche ex art. 34 *44/2011 art.14 e allegato 6.Tanto premesso i ricorrenti assumono che nella ricevuta diavvenuta consegna vi è unicamente l «Atto.enc» ottenuto dallacifratura dell «Atto.msg» che a sua volta contiene tutti gli attidepositati con l invio all ufficio giudiziario destinatario e che lacifratura di * è eseguita con la chiave di sessione * cifrata con il certificato del destinatario che èpossibile pertanto unicamente alla Cancelleria aprire tale atto perverificarne il contenuto che i files .enc sono files compressi chevengono creati in fase di deposito e che contengono i dati deldeposito in forma criptata che solo il destinatario di tali filesovvero la Cancelleria ha la possibilità di aprirli.* i ricorrenti che dalle motivazioni della sentenzaimpugnata si evinceva chiaramente che la Corte d appello diBologna aveva proceduto autonomamente all apertura delle bustetelematiche depositate dall avv. * nel termine assegnatoperché a pagina 4 della sentenza si legge «Nel caso di speciedeve darsi atto del fatto che l esame in seguito al deposito dellebuste telematiche a cura di parte appellante … non è stato possibileverificare compiutamente il contenuto delle stesse in quanto nonapribili e palesemente viziate».11.

La questione di interesse nomofilattico attiene ai limiti emodalità del controllo in sede di legittimità sul deposito e ilcontenuto degli atti telematici su cui non si rinvengono precedentispecifici nella giurisprudenza della Corte e che appare perciòmeritevole di essere esaminata in pubblica udienza.8 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023L assunto dei ricorrenti pur prospettato in una censura diNumero di raccolta generale 31592/2023violazione di legge propone una questione di fatto D astai apu bbplicuazrio ne 14/11/2023processuale visto che essi sostengono che diversamente daquanto affermato dalla Corte bolognese le buste telematiche sipotevano aprire e contenevano i necessari allegati ossia atto diappello provvedimento impugnato e procura .È ben noto tuttavia che in tema di questione processuale laCassazione è giudice del «fatto processuale» a fronte di unaspecifica deduzione di violazione da parte del ricorrente * U n. 8077 del 22.5.2012 * U n. 20181 del 25.7.2019* L n. 20924 del 5.8.2019 è lecito interrogarsi quindi se ilfatto processuale telematico debba essere verificato allo stessomodo in cui nel sistema cartaceo sarebbe stato necessariocontrollare l apposizione di un timbro di cancelleria su di un attoasseritamente depositato.12.

Si è già osservato che l assunto dei ricorrenti trova nellavicenda tre importanti elementi di riscontroa il procedimento di deposito telematico aveva subito unainterruzione per fatto incolpevole del notificante e il sistema nonaveva generato la terza e la quarta p.e.c.b la parte appellata si era regolarmente costituita e si era difesanel merito chiedendo la conferma della sentenza impugnata e ilrigetto dell appello mostrando così di aver potuto leggere l attonotificato senza nulla eccepire sentenza impugnata pag.3capoversoc la Corte di appello non ha dichiarato di essersi basata su alcunacertificazione della propria Cancelleria circa la non leggibilità degliallegati alla predetta busta telematica.13.

La Corte ha ritenuto opportuno affrontare le questioni cosìdelineate in pubblica udienza.Nel frattempo e in una prospettiva di economia processuale intesaa contenere la durata del giudizio in termini ragionevoli sono state9 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023Numero di raccolta generale 31592/2023richieste informazioni alla Cancelleria della Corte di appello diData pubblicazione 14/11/2023Bologna per verificare se il documento informatico di cui si discutefosse o meno leggibile.Come sopra ricordato la Cancelleria della Corte di appello diBologna ha risposto che “la busta telematica in questione è stataricevuta dal * * di * * * del* di Bologna ma la fase di elaborazione successiva allaricezione si è interrotta prima che la busta potesse essere resadisponibile e quindi visibile agli applicativi di cancelleria*In altre parole la Cancelleria del Giudice a quo ha chiarito che labusta non era visibile neppure ad essa e tuttavia che ciò era dipesodall interruzione del processo di acquisizione del messaggiotelematico dopo la generazione della ricevuta di avvenutaconsegna rilasciata nel momento in cui il messaggio contenente labusta telematica è stato ricevuto nella casella PEC del Ministerodella * seconda p.e.c. per evento ritenuto correttamenteut supra dalla stessa sentenza impugnata incolpevole eindipendente da fatto e colpa della parte interessata.14. * conto di quanto riferito dalla Cancelleria della Corte diappello di Bologna confortato peraltro dai molteplici elementiindiziari sopra ricordati primo fra tutti la lettura dell atto senzariserve ed eccezioni di sorta ad opera della controparte deveconcludersi che l inammissibilità dell appello è stata dichiarataillegittimamente perché l atto difensivo non poteva essere letto edesaminato dal giudice neppure con l ausilio dei servizi dicancelleria per effetto di un evento fortuito non imputabile allaparte interessata dopo la ricezione del messaggio di avvenutaconsegna.In altri e più chiari termini l illeggibilità dei files dipendeva dallostesso fatto fortuito che la Corte aveva ritenuto correttamentenon imputabile alla parte cosa questa che per intrinseca coerenza10 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023Numero di raccolta generale 31592/2023avrebbe imposto la rimessione in termini tanto più che il diritto diData pubblicazione 14/11/2023difesa e il contraddittorio non avevano patito vulnus alcuno.* circostanza come ha osservato il Procuratore generalesarebbe stata agevolmente accertata dalla Corte territoriale seavesse formulato la stessa richiesta proposta da questa Corte allasua cancelleria anziché valutare direttamente la leggibilità deifiles a maggior ragione in un contesto in cui non si era verificataalcuna lesione dei diritti alla difesa della controparte e al principiodel contraddittorio.15.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvioalla Corte di appello di Bologna che valuterà anche la richiesta didichiarazione di nullità per la mancata nomina del curatorespeciale dei minori e regolerà anche le spese del giudizio dilegittimità.Occorre infine disporre che in caso di utilizzazione della presenteordinanza sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti riportati nell ordinanza. *[OSCURATO:PERSONA] il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di appello di Bologna in diversa composizione anche perla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza siaomessa l indicazione delle generalità e degli altri dati identificatividelle parti riportati nell ordinanza.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile il 28 settembre 2023Il Consigliere relatore* * *La Presidente* *11 di 11* **[OSCURATO:PERSONA] il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di appello di Bologna in diversa composizione anche perla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza siaomessa l indicazione delle generalità e degli altri dati identificatividelle parti riportati nell ordinanza.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile il 28 settembre 2023Il Consigliere relatore* * *La Presidente* *11 di 11* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023Numero di raccolta generale 31592/2023Data pubblicazione 14/11/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]** * Presidente** * * Consigliere * STATO** * Consigliere** * Consigliere * 15066/2022* * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 15066/2022 * proposto da* * * e * *domiciliati ex lege presso la Cancelleria della Corte di [OSCURATO:PERSONA] piazza Cavour e rappresentati e difesi dall avvocato* * * ricorrentecontro* * dirigente dei Servizi assistenziali minoridell * * e * tutore provvisorio dei minori* * * e * *PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE intimati* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023avverso la sentenza della Corte d appello di Bologna n. 5/2022Numero di raccolta generale 31592/2023depositata il 29.4.2022 Data pubblicazione 14/11/2023sentite le conclusioni del Procuratore generale che ha concluso perl accoglimento del ricorsosentita l * * Da * per delega dell * **udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.9.2023 dalConsigliere * * * * *1. Con sentenza del 14.12.2020 notificata ai sensi dell art. 15comma 3 della legge n. 184 del 1983 in data 7.1.2021 ilTribunale per i minorenni di Bologna ha accolto il ricorso propostodal Pubblico Ministero dichiarando lo stato di adottabilità dei minori* * * e * * figli di * * e* * * confermando la nomina a tutoreprovvisorio del * Sociale dell * * e * edisponendo il collocamento dei due minori nell attuale famigliaaffidataria a scopo adottivo con interruzione dei rapporti con igenitori con la sola eccezione di garantire al minore * diproseguire la frequentazione «di fatto» dei genitori nell ambito diincontri protetti organizzati dal * e dal * *2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello conricorso depositato il 24.2.2021 * * e * ** chiedendo preliminarmente di dichiarare la nullità delprocedimento per violazione dell art. 78 cod.proc.civ. di revocarelo stato di adottabilità alla luce dell asserita inesistenza dello statodi abbandono dei minori e in via istruttoria di disporre unaconsulenza tecnica sulle persone degli appellanti volta ad indagarnele capacità genitoriali.2 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023Numero di raccolta generale 31592/2023* all atto introduttivo le parti appellanti hannoData pubblicazione 14/11/2023depositato istanza di rimessione in termini segnalando di avereproposto tempestivamente appello in data 5.2.2021 depositando labusta telematica che la busta telematica risultava accettata econsegnata il 5.2.2021 ma successivamente l Ufficio giudiziarionon aveva comunicato alcun esito e la busta risultava ancora inlavorazione che dopo avere comunicato il problema allaCancelleria avevano provveduto a nuovo deposito stantel impossibilità per la Cancelleria di recuperare la precedente bustatelematica.Il * Sociale tutore dei minori ha chiesto il rigettodell impugnazione.La Corte di appello di Bologna con sentenza del 29.4.2022 hadichiarato inammissibile l appello in quanto tardivo gravando gliappellanti delle spese di lite.3. Secondo la Corte di appello la mancata ricezione da parte degliappellanti della terza e della quarta p.e.c. missiva di postaelettronica certificata non avrebbe di per sé inficiato ilperfezionamento e la tempestività del deposito telematico essendoa tal fine sufficiente la ricezione del secondo messaggio contenentela ricevuta di avvenuta consegna che secondo le scansionicartacee depositate sarebbe avvenuta il 5.2.2021 alle ore17 49 05.* comunque necessario – ha osservato la Corte felsinea che ilcontenuto della busta contenesse effettivamente gli atti necessari aperfezionare il deposito e in particolare l atto stesso di appello laprocura e il provvedimento appellato mentre nel caso di specieall esito dell esame esperito in seguito al deposito delle bustetelematiche a cura di parte appellante avvenuto in un secondotempo dopo un primo deposito di scansioni cartacee non era statopossibile verificare compiutamente il contenuto delle stesse inquanto non apribili e palesemente viziate.3 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023Numero di raccolta generale 31592/20234. Avverso la predetta sentenza notificata in data 29.4.2022 conData pubblicazione 14/11/2023* * e * * * con il supporto di unmotivo volto a denunciare la violazione e falsa applicazionedell art.1 comma 58 della legge n.92 del 2012 e dell art.16 biscomma 7 del d.l. 179 del 2012.5. Con successiva istanza di remissione in termini i ricorrentihanno riferito di aver ricevuto il 16.6.2022 in sede di iscrizione aruolo del ricorso per cassazione la ricevuta di accettazione e diconsegna e una p.e.c. di esito dei controlli automatici informativa dierrore imprevisto e necessità di verifiche che dopo la loro richiestadi verifiche avevano ricevuto solo il 18.6.2022 la p.e.c. n.4 chedopo la loro richiesta di verifiche avevano ricevuto solo il18.6.2022 la p.e.c. n.4 che informava del rigetto dell atto pererrore di decifratura della busta al pari di due ulteriori p.e.c. del20.6.2022 di analogo contenuto.I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.6. Con ordinanza interlocutoria n. 15374 del 31.5.2023 la Cortedisposta preliminarmente la rimessione in termini dei ricorrenti harinviato alla pubblica udienza del 28 settembre ore 10.00 e hamandato alla Cancelleria di richiedere informazioni scritte allaCancelleria della Corte di appello di Bologna con riferimento alproc. r.g.v. 211/2021 deciso con sentenza n.5 del 29.4.2022 dellaSezione civile per i minorenni con riferimento alla bustatelematica del 5.2.2021 proveniente dalla parte appellante ondeverificare in particolare se in particolare se i files degli atti in essacontenuta fossero o meno leggibili da parte della stessa*La parte ricorrente ha depositato memoria con cui chiede ora inprincipalità la dichiarazione di nullità del procedimento per mancatanomina curatore ex art.78 c.p.c.4 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023Numero di raccolta generale 31592/2023In data 21.9.2023 è pervenuta la richiesta informativa dellaData pubblicazione 14/11/2023Cancelleria della Corte di appello di Bologna che ha rispostoquanto segue «a seguito dell ordinanza RG 15066/2022 ** * e * * c/ * * del 6aprile 2023 e alla richiesta d informazioni per la causa RG211/2021 VG della Corte d Appello di Bologna “ con riferimentoalla busta telematica del 5.2.2021 proveniente dalla parteappellante e in particolare se i files degli atti in essa contenutafossero o meno leggibili da parte della stessa * si riportaquanto dichiarato via email alla sottoscritta in data 18.09.2023da * * Civile * di Bologna “la busta telematica inquestione è stata ricevuta dal * * di * ** del * di Bologna ma la fase di elaborazionesuccessiva alla ricezione si è interrotta prima che la busta potesseessere resa disponibile e quindi visibile agli applicativi di cancelleria*Il Procuratore generale ha concluso per l accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE7. Con la precedente ordinanza interlocutoria è stata disposta larimessione in termini ex art.153 comma 2 cod.proc.civ. propostadai ricorrenti relativamente al deposito del ricorso per cassazionenotificato in data 27.5.2022 e iscritto a ruolo in via telematica il16.6.2022.I ricorrenti infatti dopo aver ricevuto le missive p.e.c. con lericevute di accettazione e di consegna avevano ricevuto una terzap.e.c. di esito dei controlli automatici recante informativa di erroreimprevisto e necessità di verifiche dopo la loro richiesta diverifiche avevano ricevuto solo il 18.6.2022 la p.e.c. n.4 cheinformava del rigetto dell atto per errore di decifratura della bustaal pari di due p.e.c. del 20.6.2022 di analogo contenuto.5 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023L istanza è stata ritenuta fondata sia perché non constava daiNumero di raccolta generale 31592/2023messaggi prodotti dai ricorrenti che l errore imprevisto foDastas epu blbolicraozio ne 14/11/2023addebitabile sia perché il deposito telematico degli atti processualisi perfeziona quando viene emessa la seconda missiva p.e.c.* 6 L n. 238 del 5.1.2023 * 1 n. 6743 del 10.3.2021 .8. * il problema della validità del deposito del ricorso percassazione la rimessione alla pubblica udienza è stata disposta inrelazione al motivo di ricorso con cui i ricorrenti si dolgono delladichiarazione di inammissibilità del loro appello pronunciata dallaCorte felsinea che non si è basata sui vizi anche in quella sedeemersi con riferimento alla ricezione della terza e della quartap.e.c.Al riguardo infatti la Corte territoriale in applicazione dello stessoprincipio appena enunciato ha osservato«Sul punto si precisa che nell ambito del processo civiletelematico la parte depositante riceve quattro messaggi PEC laricevuta di accettazione rilasciata dal gestore PEC utilizzato dallaparte depositante a fronte dell invio della busta telematicacontenente l atto da depositare la ricevuta di avvenuta consegnarilasciata nel momento in cui il messaggio contenente la bustatelematica è ricevuto nella casella PEC del Ministero della *il messaggio di esito dei controlli automatici svolti sul messaggio esulla busta telematica dal gestore dei servizi telematici delMinistero della * e da ultimo il messaggio di esito deicontrolli manuali a seguito dell intervento della cancelleria didestinazione quando viene accettata la busta telematica v. ** I sez. * 6743 del 10 marzo 2021 . E ben vero che a taleriguardo la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “ildeposito telematico degli atti processuali si perfeziona quandoviene emessa la seconda PEC ovvero la ricevuta di avvenutaconsegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del6 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023Ministero della giustizia come disposto dall art. 16 bis comma 7Numero di raccolta generale 31592/2023del d.l. n. 179 del 2012 … il quale ha anche aggiunto chDeat a pfuebrbmlicaazio ne 14/11/2023l applicabilità delle disposizioni di cui all art.155 commi 4 e 5 cpc ildeposito è tempestivamente effettuato quando la ricevuta diavvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno discadenza” v. * * * n.17328 del 27 giugno 2019 . Allaluce della citata giurisprudenza deve quindi ritenersi che lamancata ricezione da parte degli appellanti della terza e dellaquarta PEC non avrebbe di per sé inficiato il perfezionamento e latempestività del deposito telematico essendo sufficiente perquanto sopra detto la ricezione del secondo messaggio contenentela ricevuta di avvenuta consegna che secondo le scansionicartacee depositate sarebbe avvenuta il 5 febbraio 2021 ore17 49 05.»9. La Corte territoriale ha invece ritenuto l appello inammissibileper altra ragione e cioè perché che il contenuto della busta speditatelematicamente deve contenere «effettivamente gli atti necessaria perfezionare il deposito e in particolare l atto stesso di appello laprocura e il provvedimento appellato. Nel caso di specie deve darsitelematiche a cura di parte appellante cui si è dato corso soltantodopo il deposito delle buste stesse avendo l appellante in un primotempo depositato soltanto la scansione cartacea di tali depositinon è stato possibile verificare compiutamente il contenuto dellestesse in quanto non apribili e palesemente viziati.»10. I ricorrenti sostengono che tale risultato negativo erainevitabile se la Corte di appello aveva proceduto direttamenteall esame delle buste e che queste erano perfettamente leggibili adopera della cancelleria.I ricorrenti fanno riferimento agli artt.11 e 34 del decreto21.2.2011 n. 44 * concernente le regole tecniche perl adozione nel processo civile e nel processo penale delle7 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023Numero di raccolta generale 31592/2023tecnologie dell informazione e della comunicazione in attuazioneData pubblicazione 14/11/2023dei principi previsti dal d.lgs. 7.3.2005 n. 82 e successivemodificazioni ai sensi dell articolo 4 commi 1 e 2 del d.l.29.12.2009 n. 193 convertito nella legge 22.2.2010 n. 24 e alprovvedimento 16.4.2014 specifiche tecniche ex art. 34 *44/2011 art.14 e allegato 6.Tanto premesso i ricorrenti assumono che nella ricevuta diavvenuta consegna vi è unicamente l «Atto.enc» ottenuto dallacifratura dell «Atto.msg» che a sua volta contiene tutti gli attidepositati con l invio all ufficio giudiziario destinatario e che lacifratura di * è eseguita con la chiave di sessione * cifrata con il certificato del destinatario che èpossibile pertanto unicamente alla Cancelleria aprire tale atto perverificarne il contenuto che i files .enc sono files compressi chevengono creati in fase di deposito e che contengono i dati deldeposito in forma criptata che solo il destinatario di tali filesovvero la Cancelleria ha la possibilità di aprirli.* i ricorrenti che dalle motivazioni della sentenzaimpugnata si evinceva chiaramente che la Corte d appello diBologna aveva proceduto autonomamente all apertura delle bustetelematiche depositate dall avv. * nel termine assegnatoperché a pagina 4 della sentenza si legge «Nel caso di speciedeve darsi atto del fatto che l esame in seguito al deposito dellebuste telematiche a cura di parte appellante … non è stato possibileverificare compiutamente il contenuto delle stesse in quanto nonapribili e palesemente viziate».11. La questione di interesse nomofilattico attiene ai limiti emodalità del controllo in sede di legittimità sul deposito e ilcontenuto degli atti telematici su cui non si rinvengono precedentispecifici nella giurisprudenza della Corte e che appare perciòmeritevole di essere esaminata in pubblica udienza.8 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023L assunto dei ricorrenti pur prospettato in una censura diNumero di raccolta generale 31592/2023violazione di legge propone una questione di fatto D astai apu bbplicuazrio ne 14/11/2023processuale visto che essi sostengono che diversamente daquanto affermato dalla Corte bolognese le buste telematiche sipotevano aprire e contenevano i necessari allegati ossia atto diappello provvedimento impugnato e procura .È ben noto tuttavia che in tema di questione processuale laCassazione è giudice del «fatto processuale» a fronte di unaspecifica deduzione di violazione da parte del ricorrente * U n. 8077 del 22.5.2012 * U n. 20181 del 25.7.2019* L n. 20924 del 5.8.2019 è lecito interrogarsi quindi se ilfatto processuale telematico debba essere verificato allo stessomodo in cui nel sistema cartaceo sarebbe stato necessariocontrollare l apposizione di un timbro di cancelleria su di un attoasseritamente depositato.12. Si è già osservato che l assunto dei ricorrenti trova nellavicenda tre importanti elementi di riscontroa il procedimento di deposito telematico aveva subito unainterruzione per fatto incolpevole del notificante e il sistema nonaveva generato la terza e la quarta p.e.c.b la parte appellata si era regolarmente costituita e si era difesanel merito chiedendo la conferma della sentenza impugnata e ilrigetto dell appello mostrando così di aver potuto leggere l attonotificato senza nulla eccepire sentenza impugnata pag.3capoversoc la Corte di appello non ha dichiarato di essersi basata su alcunacertificazione della propria Cancelleria circa la non leggibilità degliallegati alla predetta busta telematica.13. La Corte ha ritenuto opportuno affrontare le questioni cosìdelineate in pubblica udienza.Nel frattempo e in una prospettiva di economia processuale intesaa contenere la durata del giudizio in termini ragionevoli sono state9 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023Numero di raccolta generale 31592/2023richieste informazioni alla Cancelleria della Corte di appello diData pubblicazione 14/11/2023Bologna per verificare se il documento informatico di cui si discutefosse o meno leggibile.Come sopra ricordato la Cancelleria della Corte di appello diBologna ha risposto che “la busta telematica in questione è stataricevuta dal * * di * * * del* di Bologna ma la fase di elaborazione successiva allaricezione si è interrotta prima che la busta potesse essere resadisponibile e quindi visibile agli applicativi di cancelleria*In altre parole la Cancelleria del Giudice a quo ha chiarito che labusta non era visibile neppure ad essa e tuttavia che ciò era dipesodall interruzione del processo di acquisizione del messaggiotelematico dopo la generazione della ricevuta di avvenutaconsegna rilasciata nel momento in cui il messaggio contenente labusta telematica è stato ricevuto nella casella PEC del Ministerodella * seconda p.e.c. per evento ritenuto correttamenteut supra dalla stessa sentenza impugnata incolpevole eindipendente da fatto e colpa della parte interessata.14. * conto di quanto riferito dalla Cancelleria della Corte diappello di Bologna confortato peraltro dai molteplici elementiindiziari sopra ricordati primo fra tutti la lettura dell atto senzariserve ed eccezioni di sorta ad opera della controparte deveconcludersi che l inammissibilità dell appello è stata dichiarataillegittimamente perché l atto difensivo non poteva essere letto edesaminato dal giudice neppure con l ausilio dei servizi dicancelleria per effetto di un evento fortuito non imputabile allaparte interessata dopo la ricezione del messaggio di avvenutaconsegna.In altri e più chiari termini l illeggibilità dei files dipendeva dallostesso fatto fortuito che la Corte aveva ritenuto correttamentenon imputabile alla parte cosa questa che per intrinseca coerenza10 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023Numero di raccolta generale 31592/2023avrebbe imposto la rimessione in termini tanto più che il diritto diData pubblicazione 14/11/2023difesa e il contraddittorio non avevano patito vulnus alcuno.* circostanza come ha osservato il Procuratore generalesarebbe stata agevolmente accertata dalla Corte territoriale seavesse formulato la stessa richiesta proposta da questa Corte allasua cancelleria anziché valutare direttamente la leggibilità deifiles a maggior ragione in un contesto in cui non si era verificataalcuna lesione dei diritti alla difesa della controparte e al principiodel contraddittorio.15. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvioalla Corte di appello di Bologna che valuterà anche la richiesta didichiarazione di nullità per la mancata nomina del curatorespeciale dei minori e regolerà anche le spese del giudizio dilegittimità.Occorre infine disporre che in caso di utilizzazione della presenteordinanza sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti riportati nell ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023Numero di raccolta generale 31592/2023Data pubblicazione 14/11/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]** * Presidente** * * Consigliere * STATO** * Consigliere** * Consigliere * 15066/2022* * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 15066/2022 * proposto da* * * e * *domiciliati ex lege presso la Cancelleria della Corte di [OSCURATO:PERSONA] piazza Cavour e rappresentati e difesi dall avvocato* * * ricorrentecontro* * dirigente dei Servizi assistenziali minoridell * * e * tutore provvisorio dei minori* * * e * *PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE intimati* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023avverso la sentenza della Corte d appello di Bologna n. 5/2022Numero di raccolta generale 31592/2023depositata il 29.4.2022 Data pubblicazione 14/11/2023sentite le conclusioni del Procuratore generale che ha concluso perl accoglimento del ricorsosentita l * * Da * per delega dell * **udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.9.2023 dalConsigliere * * * * *1. Con sentenza del 14.12.2020 notificata ai sensi dell art. 15comma 3 della legge n. 184 del 1983 in data 7.1.2021 ilTribunale per i minorenni di Bologna ha accolto il ricorso propostodal Pubblico Ministero dichiarando lo stato di adottabilità dei minori* * * e * * figli di * * e* * * confermando la nomina a tutoreprovvisorio del * Sociale dell * * e * edisponendo il collocamento dei due minori nell attuale famigliaaffidataria a scopo adottivo con interruzione dei rapporti con igenitori con la sola eccezione di garantire al minore * diproseguire la frequentazione «di fatto» dei genitori nell ambito diincontri protetti organizzati dal * e dal * *2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello conricorso depositato il 24.2.2021 * * e * ** chiedendo preliminarmente di dichiarare la nullità delprocedimento per violazione dell art. 78 cod.proc.civ. di revocarelo stato di adottabilità alla luce dell asserita inesistenza dello statodi abbandono dei minori e in via istruttoria di disporre unaconsulenza tecnica sulle persone degli appellanti volta ad indagarnele capacità genitoriali.2 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023Numero di raccolta generale 31592/2023* all atto introduttivo le parti appellanti hannoData pubblicazione 14/11/2023depositato istanza di rimessione in termini segnalando di avereproposto tempestivamente appello in data 5.2.2021 depositando labusta telematica che la busta telematica risultava accettata econsegnata il 5.2.2021 ma successivamente l Ufficio giudiziarionon aveva comunicato alcun esito e la busta risultava ancora inlavorazione che dopo avere comunicato il problema allaCancelleria avevano provveduto a nuovo deposito stantel impossibilità per la Cancelleria di recuperare la precedente bustatelematica.Il * Sociale tutore dei minori ha chiesto il rigettodell impugnazione.La Corte di appello di Bologna con sentenza del 29.4.2022 hadichiarato inammissibile l appello in quanto tardivo gravando gliappellanti delle spese di lite.3. Secondo la Corte di appello la mancata ricezione da parte degliappellanti della terza e della quarta p.e.c. missiva di postaelettronica certificata non avrebbe di per sé inficiato ilperfezionamento e la tempestività del deposito telematico essendoa tal fine sufficiente la ricezione del secondo messaggio contenentela ricevuta di avvenuta consegna che secondo le scansionicartacee depositate sarebbe avvenuta il 5.2.2021 alle ore17 49 05.* comunque necessario – ha osservato la Corte felsinea che ilcontenuto della busta contenesse effettivamente gli atti necessari aperfezionare il deposito e in particolare l atto stesso di appello laprocura e il provvedimento appellato mentre nel caso di specieall esito dell esame esperito in seguito al deposito delle bustetelematiche a cura di parte appellante avvenuto in un secondotempo dopo un primo deposito di scansioni cartacee non era statopossibile verificare compiutamente il contenuto delle stesse inquanto non apribili e palesemente viziate.3 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023Numero di raccolta generale 31592/20234. Avverso la predetta sentenza notificata in data 29.4.2022 conData pubblicazione 14/11/2023* * e * * * con il supporto di unmotivo volto a denunciare la violazione e falsa applicazionedell art.1 comma 58 della legge n.92 del 2012 e dell art.16 biscomma 7 del d.l. 179 del 2012.5. Con successiva istanza di remissione in termini i ricorrentihanno riferito di aver ricevuto il 16.6.2022 in sede di iscrizione aruolo del ricorso per cassazione la ricevuta di accettazione e diconsegna e una p.e.c. di esito dei controlli automatici informativa dierrore imprevisto e necessità di verifiche che dopo la loro richiestadi verifiche avevano ricevuto solo il 18.6.2022 la p.e.c. n.4 chedopo la loro richiesta di verifiche avevano ricevuto solo il18.6.2022 la p.e.c. n.4 che informava del rigetto dell atto pererrore di decifratura della busta al pari di due ulteriori p.e.c. del20.6.2022 di analogo contenuto.I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.6. Con ordinanza interlocutoria n. 15374 del 31.5.2023 la Cortedisposta preliminarmente la rimessione in termini dei ricorrenti harinviato alla pubblica udienza del 28 settembre ore 10.00 e hamandato alla Cancelleria di richiedere informazioni scritte allaCancelleria della Corte di appello di Bologna con riferimento alproc. r.g.v. 211/2021 deciso con sentenza n.5 del 29.4.2022 dellaSezione civile per i minorenni con riferimento alla bustatelematica del 5.2.2021 proveniente dalla parte appellante ondeverificare in particolare se in particolare se i files degli atti in essacontenuta fossero o meno leggibili da parte della stessa*La parte ricorrente ha depositato memoria con cui chiede ora inprincipalità la dichiarazione di nullità del procedimento per mancatanomina curatore ex art.78 c.p.c.4 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023Numero di raccolta generale 31592/2023In data 21.9.2023 è pervenuta la richiesta informativa dellaData pubblicazione 14/11/2023Cancelleria della Corte di appello di Bologna che ha rispostoquanto segue «a seguito dell ordinanza RG 15066/2022 ** * e * * c/ * * del 6aprile 2023 e alla richiesta d informazioni per la causa RG211/2021 VG della Corte d Appello di Bologna “ con riferimentoalla busta telematica del 5.2.2021 proveniente dalla parteappellante e in particolare se i files degli atti in essa contenutafossero o meno leggibili da parte della stessa * si riportaquanto dichiarato via email alla sottoscritta in data 18.09.2023da * * Civile * di Bologna “la busta telematica inquestione è stata ricevuta dal * * di * ** del * di Bologna ma la fase di elaborazionesuccessiva alla ricezione si è interrotta prima che la busta potesseessere resa disponibile e quindi visibile agli applicativi di cancelleria*Il Procuratore generale ha concluso per l accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE7. Con la precedente ordinanza interlocutoria è stata disposta larimessione in termini ex art.153 comma 2 cod.proc.civ. propostadai ricorrenti relativamente al deposito del ricorso per cassazionenotificato in data 27.5.2022 e iscritto a ruolo in via telematica il16.6.2022.I ricorrenti infatti dopo aver ricevuto le missive p.e.c. con lericevute di accettazione e di consegna avevano ricevuto una terzap.e.c. di esito dei controlli automatici recante informativa di erroreimprevisto e necessità di verifiche dopo la loro richiesta diverifiche avevano ricevuto solo il 18.6.2022 la p.e.c. n.4 cheinformava del rigetto dell atto per errore di decifratura della bustaal pari di due p.e.c. del 20.6.2022 di analogo contenuto.5 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023L istanza è stata ritenuta fondata sia perché non constava daiNumero di raccolta generale 31592/2023messaggi prodotti dai ricorrenti che l errore imprevisto foDastas epu blbolicraozio ne 14/11/2023addebitabile sia perché il deposito telematico degli atti processualisi perfeziona quando viene emessa la seconda missiva p.e.c.* 6 L n. 238 del 5.1.2023 * 1 n. 6743 del 10.3.2021 .8. * il problema della validità del deposito del ricorso percassazione la rimessione alla pubblica udienza è stata disposta inrelazione al motivo di ricorso con cui i ricorrenti si dolgono delladichiarazione di inammissibilità del loro appello pronunciata dallaCorte felsinea che non si è basata sui vizi anche in quella sedeemersi con riferimento alla ricezione della terza e della quartap.e.c.Al riguardo infatti la Corte territoriale in applicazione dello stessoprincipio appena enunciato ha osservato«Sul punto si precisa che nell ambito del processo civiletelematico la parte depositante riceve quattro messaggi PEC laricevuta di accettazione rilasciata dal gestore PEC utilizzato dallaparte depositante a fronte dell invio della busta telematicacontenente l atto da depositare la ricevuta di avvenuta consegnarilasciata nel momento in cui il messaggio contenente la bustatelematica è ricevuto nella casella PEC del Ministero della *il messaggio di esito dei controlli automatici svolti sul messaggio esulla busta telematica dal gestore dei servizi telematici delMinistero della * e da ultimo il messaggio di esito deicontrolli manuali a seguito dell intervento della cancelleria didestinazione quando viene accettata la busta telematica v. ** I sez. * 6743 del 10 marzo 2021 . E ben vero che a taleriguardo la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “ildeposito telematico degli atti processuali si perfeziona quandoviene emessa la seconda PEC ovvero la ricevuta di avvenutaconsegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del6 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023Ministero della giustizia come disposto dall art. 16 bis comma 7Numero di raccolta generale 31592/2023del d.l. n. 179 del 2012 … il quale ha anche aggiunto chDeat a pfuebrbmlicaazio ne 14/11/2023l applicabilità delle disposizioni di cui all art.155 commi 4 e 5 cpc ildeposito è tempestivamente effettuato quando la ricevuta diavvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno discadenza” v. * * * n.17328 del 27 giugno 2019 . Allaluce della citata giurisprudenza deve quindi ritenersi che lamancata ricezione da parte degli appellanti della terza e dellaquarta PEC non avrebbe di per sé inficiato il perfezionamento e latempestività del deposito telematico essendo sufficiente perquanto sopra detto la ricezione del secondo messaggio contenentela ricevuta di avvenuta consegna che secondo le scansionicartacee depositate sarebbe avvenuta il 5 febbraio 2021 ore17 49 05.»9. La Corte territoriale ha invece ritenuto l appello inammissibileper altra ragione e cioè perché che il contenuto della busta speditatelematicamente deve contenere «effettivamente gli atti necessaria perfezionare il deposito e in particolare l atto stesso di appello laprocura e il provvedimento appellato. Nel caso di specie deve darsitelematiche a cura di parte appellante cui si è dato corso soltantodopo il deposito delle buste stesse avendo l appellante in un primotempo depositato soltanto la scansione cartacea di tali depositinon è stato possibile verificare compiutamente il contenuto dellestesse in quanto non apribili e palesemente viziati.»10. I ricorrenti sostengono che tale risultato negativo erainevitabile se la Corte di appello aveva proceduto direttamenteall esame delle buste e che queste erano perfettamente leggibili adopera della cancelleria.I ricorrenti fanno riferimento agli artt.11 e 34 del decreto21.2.2011 n. 44 * concernente le regole tecniche perl adozione nel processo civile e nel processo penale delle7 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023Numero di raccolta generale 31592/2023tecnologie dell informazione e della comunicazione in attuazioneData pubblicazione 14/11/2023dei principi previsti dal d.lgs. 7.3.2005 n. 82 e successivemodificazioni ai sensi dell articolo 4 commi 1 e 2 del d.l.29.12.2009 n. 193 convertito nella legge 22.2.2010 n. 24 e alprovvedimento 16.4.2014 specifiche tecniche ex art. 34 *44/2011 art.14 e allegato 6.Tanto premesso i ricorrenti assumono che nella ricevuta diavvenuta consegna vi è unicamente l «Atto.enc» ottenuto dallacifratura dell «Atto.msg» che a sua volta contiene tutti gli attidepositati con l invio all ufficio giudiziario destinatario e che lacifratura di * è eseguita con la chiave di sessione * cifrata con il certificato del destinatario che èpossibile pertanto unicamente alla Cancelleria aprire tale atto perverificarne il contenuto che i files .enc sono files compressi chevengono creati in fase di deposito e che contengono i dati deldeposito in forma criptata che solo il destinatario di tali filesovvero la Cancelleria ha la possibilità di aprirli.* i ricorrenti che dalle motivazioni della sentenzaimpugnata si evinceva chiaramente che la Corte d appello diBologna aveva proceduto autonomamente all apertura delle bustetelematiche depositate dall avv. * nel termine assegnatoperché a pagina 4 della sentenza si legge «Nel caso di speciedeve darsi atto del fatto che l esame in seguito al deposito dellebuste telematiche a cura di parte appellante … non è stato possibileverificare compiutamente il contenuto delle stesse in quanto nonapribili e palesemente viziate».11. La questione di interesse nomofilattico attiene ai limiti emodalità del controllo in sede di legittimità sul deposito e ilcontenuto degli atti telematici su cui non si rinvengono precedentispecifici nella giurisprudenza della Corte e che appare perciòmeritevole di essere esaminata in pubblica udienza.8 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023L assunto dei ricorrenti pur prospettato in una censura diNumero di raccolta generale 31592/2023violazione di legge propone una questione di fatto D astai apu bbplicuazrio ne 14/11/2023processuale visto che essi sostengono che diversamente daquanto affermato dalla Corte bolognese le buste telematiche sipotevano aprire e contenevano i necessari allegati ossia atto diappello provvedimento impugnato e procura .È ben noto tuttavia che in tema di questione processuale laCassazione è giudice del «fatto processuale» a fronte di unaspecifica deduzione di violazione da parte del ricorrente * U n. 8077 del 22.5.2012 * U n. 20181 del 25.7.2019* L n. 20924 del 5.8.2019 è lecito interrogarsi quindi se ilfatto processuale telematico debba essere verificato allo stessomodo in cui nel sistema cartaceo sarebbe stato necessariocontrollare l apposizione di un timbro di cancelleria su di un attoasseritamente depositato.12. Si è già osservato che l assunto dei ricorrenti trova nellavicenda tre importanti elementi di riscontroa il procedimento di deposito telematico aveva subito unainterruzione per fatto incolpevole del notificante e il sistema nonaveva generato la terza e la quarta p.e.c.b la parte appellata si era regolarmente costituita e si era difesanel merito chiedendo la conferma della sentenza impugnata e ilrigetto dell appello mostrando così di aver potuto leggere l attonotificato senza nulla eccepire sentenza impugnata pag.3capoversoc la Corte di appello non ha dichiarato di essersi basata su alcunacertificazione della propria Cancelleria circa la non leggibilità degliallegati alla predetta busta telematica.13. La Corte ha ritenuto opportuno affrontare le questioni cosìdelineate in pubblica udienza.Nel frattempo e in una prospettiva di economia processuale intesaa contenere la durata del giudizio in termini ragionevoli sono state9 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023Numero di raccolta generale 31592/2023richieste informazioni alla Cancelleria della Corte di appello diData pubblicazione 14/11/2023Bologna per verificare se il documento informatico di cui si discutefosse o meno leggibile.Come sopra ricordato la Cancelleria della Corte di appello diBologna ha risposto che “la busta telematica in questione è stataricevuta dal * * di * * * del* di Bologna ma la fase di elaborazione successiva allaricezione si è interrotta prima che la busta potesse essere resadisponibile e quindi visibile agli applicativi di cancelleria*In altre parole la Cancelleria del Giudice a quo ha chiarito che labusta non era visibile neppure ad essa e tuttavia che ciò era dipesodall interruzione del processo di acquisizione del messaggiotelematico dopo la generazione della ricevuta di avvenutaconsegna rilasciata nel momento in cui il messaggio contenente labusta telematica è stato ricevuto nella casella PEC del Ministerodella * seconda p.e.c. per evento ritenuto correttamenteut supra dalla stessa sentenza impugnata incolpevole eindipendente da fatto e colpa della parte interessata.14. * conto di quanto riferito dalla Cancelleria della Corte diappello di Bologna confortato peraltro dai molteplici elementiindiziari sopra ricordati primo fra tutti la lettura dell atto senzariserve ed eccezioni di sorta ad opera della controparte deveconcludersi che l inammissibilità dell appello è stata dichiarataillegittimamente perché l atto difensivo non poteva essere letto edesaminato dal giudice neppure con l ausilio dei servizi dicancelleria per effetto di un evento fortuito non imputabile allaparte interessata dopo la ricezione del messaggio di avvenutaconsegna.In altri e più chiari termini l illeggibilità dei files dipendeva dallostesso fatto fortuito che la Corte aveva ritenuto correttamentenon imputabile alla parte cosa questa che per intrinseca coerenza10 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 15066/2022Numero sezionale 4213/2023Numero di raccolta generale 31592/2023avrebbe imposto la rimessione in termini tanto più che il diritto diData pubblicazione 14/11/2023difesa e il contraddittorio non avevano patito vulnus alcuno.* circostanza come ha osservato il Procuratore generalesarebbe stata agevolmente accertata dalla Corte territoriale seavesse formulato la stessa richiesta proposta da questa Corte allasua cancelleria anziché valutare direttamente la leggibilità deifiles a maggior ragione in un contesto in cui non si era verificataalcuna lesione dei diritti alla difesa della controparte e al principiodel contraddittorio.15. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvioalla Corte di appello di Bologna che valuterà anche la richiesta didichiarazione di nullità per la mancata nomina del curatorespeciale dei minori e regolerà anche le spese del giudizio dilegittimità.Occorre infine disporre che in caso di utilizzazione della presenteordinanza sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti riportati nell ordinanza. *[OSCURATO:PERSONA] il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di appello di Bologna in diversa composizione anche perla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza siaomessa l indicazione delle generalità e degli altri dati identificatividelle parti riportati nell ordinanza.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile il 28 settembre 2023Il Consigliere relatore* * *La Presidente* *11 di 11* **[OSCURATO:PERSONA] il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di appello di Bologna in diversa composizione anche perla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza siaomessa l indicazione delle generalità e degli altri dati identificatividelle parti riportati nell ordinanza.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile il 28 settembre 2023Il Consigliere relatore* * *La Presidente* *11 di 11* *
Sentenza Cassazione n. 31592/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris