CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30747/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 24 settembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Palermo il 19 ottobre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anno 1, mesi 4 di reclusione ed euro 3.444 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Palermo il 24 luglio 2021. Rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali si contesta, in termini sovrapponibili, il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, sono manifestamente infondati, in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata (pagine 5-6); la Corte di appello, infatti, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sezioni Unite sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), ha rimarcato sia il numero elevato delle dosi ricavabili (889,16) dalla sostanza stupefacente ritrovatek< idoneo a soddisfare un numero consistente di richieste di cessioni, sia la "professionalità" dell'imputato rivelata non solo dal fatto che questi deteneva la sostanza non nella sua abitazione, ma in un adiacente magazzino del cognato, le cui chiavi, nella sua disponibilità, erano occultate nella cassetta della posta, ma anche dal ritrovamento nell'appartamento occupato dall'imputato di rotoli di carta stagnola e di appunti manoscritti contenenti un elenco di nominativi con, a fianco ad ognuno di essi, un importo in denaro. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 aprile