CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 giugno 2022
Cassazione n. 01647/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 11/7/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 29 giugno 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stata applicata al predetto la misura della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore del Lucci deducendo con unico motivo violazione ed erronea applicazione degli artt. 274, 275 e 275-bis cod. proc. pen. ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta adeguatezza della misura in atto, con riferimento alla ammissione di responsabilità da parte del ricorrente, alla occasionalità del fatto ed alla disponibilità di trasferirsi in località distante dal luogo dei fatti. Le ragioni della ritenuta trasgressività del ricorrente è invero correlata a presunti e non riscontrati persistenti rapporti con ambienti criminali, sorvolando la possibilità di controllo con il braccialetto elettronico e non considerando la sostanziale incensuratezza del ricorrente e la circostanza che, ove fosse stata accolta la misura gradata, è la moglie a doverlo ospitare. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; ed ancora, dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Invero il ricorso risulta genericamente versato in fatto rispetto all'incensurabile giudizio sulla esistenza di cogenti esigenze cautelari salvaguardabili solo con la misura carceraria conseguenti - da un lato - alla gravità del fatto (detenzione a fini di spaccio di oltre 850 grammi di cocaina e confezionamento di partite di droga presso il domicilio della madre del Lucci, protetto da un sistema di video sorveglianza), dalla quale non illogicamente sono desunti rapporti con qualificati ambienti criminali, e - dall'altro - dai precedenti per furto e droga a carico del ricorrente. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4. Devono essere disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod.