CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 29943/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10531/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e difes o dall’[OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio legale in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA],in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentatae difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , come da procura a margine del controricorso, con domicilio in Roma, presso lo studio della seconda, via E.Q. Viscontin. 103; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Bolognan. 2908/2019 pubblicata il 18 ottobre2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2023 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi; Considerato che C.C. 15 giugno 2023 r.g.n. 10531/2020 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo dal predetto proposta,con cui gli veniva ingiunto , quale fideiussore , unitamente alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , di cui era amministratore unico, il pagamento della somma di Euro 126.553,85, oltre a interessi e spese , da parte di [OSCURATO:SOCIETA] quale prezzo pattuito per il contratto di forniturastipulato tra le parti in data 12 novembre 2009 ; Il gravame veniva respinto dalla Corte d’ a ppello di Bologna con la decisione n. 2908/2019; avverso la decisione della Corte d’appello, Ghenea ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi; ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] societàcooperativa; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria; Ritenuto che con il ricorso, il ricorrente lamenta: con il primo motivo , in relazione all’a rt. 360, co. 1, n. 3 e 5 c.p.c. , la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ossia l’omesso esame delle eccezioni di nullità (per indeterminatezza e per mancanza di accordo) della clausola di garanzia e violazione di legge o falsa applicazione dell’art.345 c.p.c.; con il secondomotivo, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 5 c.p.c. , la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ossia l’omesso esame dell’eccezione di inefficacia (per mancata approvazione specifica) della clausola di garanzia e violazione di legge o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.; con il terzo motivo, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 5 c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1418 c.c. e 1421 c.c. e con riferimento agli artt. 1325, 1326, 1346, 1937, 1341 c.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c.; la violazione di legge o C.C. 15 giugno 2023 r.g.n. 10531/2020 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.; in particolare ilricorrente sostiene che, anche ammettendo che egli non avesse eccepito la nullità della clausola fideiussoria per mancanza di accordo o indeterminatezza, tali eccezioni sarebbero comunque state rilevabili d’ufficioe che la Corte d’appello avrebbe dunque dovuto ritenerle comunque ammissibili; con il quartomotivo, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. , la n ullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver ritenuto il formarsi di giudicato interno sulla autenticità della sottoscrizione; con il quinto motivo, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e 1937 c.c., poiché superata la preclusione sull’autenticità o meno della firma, la Corte avrebbe dovuto interpretare la clausola fideiussoria affermando che essa non fosse riconducibile all’odierno ricorrente, ma ad un’altra parte; con il sesto motivo, in relazione all’art. Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c.; nello specifico,il ricorrente osserva che la Corte d’appello avrebbe liquidato l’analisi dei motivi di impugnazione sulla scorta della mancata impugnazione della veridicità della firma;i n tal modo avrebbe emesso una sentenza priva di motivazione; il primo e d il secondo motivo , che possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessionerisultando con entrambi censurato sia un vizio di nullità della sentenza (per omesso esame delle eccezioni di nullità per indeterminatezza, mancanza di accordo e di inefficacia per mancata approvazione specifica della clausola di garanzia)sia un vizio di violazione di leggein relazione all’art. 345 c.c. , sono inammissibili; nello specifico, il vizio di nullità della sentenza , con cui il ricorrente pretende l’omesso esame delle eccezioni sollevate in merito alla clausola di garanzia,non sussiste; e ciò, pure soprassedendo sul rilievo specificatamente dedotto dalla società controricorrente (pag. 14 del controricorso) a mente del quale l’asserita violazione dell’art. 112 c.p.c. ovvero del principio della C.C. 15 giugno 2023 r.g.n. 10531/2020 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi corrispondenza tra “chiesto e pronunciato” viene erroneamente censurata in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 5 c.p.c. e non già correttamente in relazioneal n. 4 della richiamata disposizione (Cass. Sez. L, 13/10/2022 n. 29952; invero, al riguardo, questa Corte ha già affermato,con indirizzo che qui viene condiviso e ribadito, che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, comma 1, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione ivi stabilite, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; ne deriva che, ove il ricorrente lamenti l'errore processuale consistito nell'aver ritenuto ammissibile una domanda in violazione delle preclusioni processuali, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n.4 del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo alla norma processuale violata, purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa violazione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché si riferisca esclusivamente alla insufficienza e contraddittorietà della motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 2 -,29/11/2016 n. 24247 ); ebbene, la Corte d’appello ha ritenuto inammissibili i due motivi con i quali l’odierno ricorrente, allora appellante, deduceva l’inefficacia e la nullità della clausola fideiussoria,affermando che si trattasse di questioni nuove, mai sollevate dall’appellante in primo grado, aggiungendo che nel giudizio di opposizione, infatti, come aveva già evidenziato il giudice di prime cure, l’opponente aveva incentrato le sue difese solo in merito al disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alla clausola di garanzia personale contenuta nel contratto stipulato inter partes nel novembre 2009, ma non avevamai eccepito l’inefficacia della clausola o la sua nullità per le ragioni indicate per la prima volta con l’atto di appelloe che sono , dunque , tardive (pag. 4 della sentenza impugnata); C.C. 15 giugno 2023 r.g.n. 10531/2020 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ciò che riporta il ricorrente sono stralci dell’atto di opposizione che risultano del tutto neutri rispetto a ciò che lo stesso pretende, e del tutto adeguati a quanto intendeva dimostrare ovvero la non autenticità della propria sottoscrizione, smentita tra l’altro dalla CTU calligrafica disposta; parimenti inammissibile è il secondo profilo di doglianza formulato in relazione all’art. 345 c.p.c.,tenuto conto che la Corte d’appello non ha respinto il gravame sulla base di ragioni di mero rito come emerge dalla lettura della sentenza impugnata; inammissibilisono anche il terzo e il quinto motivo , che possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione, sia in relazione alle diverse violazioni di legge evocate sia in ordine alla dedotta nullità della pronuncia del giudice di appelloper violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c.; ilricorrente propone formalmente un motivo di violazione di legge, ma nel concreto chiede a questa Corte, inammissibilmente, una rivalutazione dell’accertamentodebitamente compiuto dai giudici di merito; invero, la pretesa nullità della clausola fideiussoria per mancanza dell’accordo ex artt. 1325-1326 c.c. è questione che è stata oggetto di accertamento istruttorio (C.T.U. calligrafica sulla provenienza della sottoscrizione) e, poi, di duplice e conforme accertamento dichiarativo da parte dei giudici di merito, secondo cui la sottoscrizione è riferibile al Ghinea; posto che la fideiussione è un contratto con obbligazioni del solo fideiussore e non necessita di un’accettazione espressa,non vi è stata alcuna violazione degli artt. 1325 e 1326 c.c. da parte della Corte d’Appello di Bologna in quanto, accertata la provenienza della sottoscrizione , è automaticamente risolta anche tale questione e l ’obbligazione di garanzia fideiussoria è validamente assunta,anche senza accettazione del creditore (cfr. in proposito, memoria [OSCURATO:PERSONA]); è sufficiente osservare, inoltre, che la Corte d’appello ha « Solo per completezza di disamina» osservato «che le questioni sarebbero comunque infondate, in quanto in via generale la clausola fideiussoria non è qualificabile come clausola vessatoria, ed è dunque sottratta al regime di cui all’art. 1341 C.C. 15 giugno 2023 r.g.n. 10531/2020 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 6 c.c., e d’altro canto, la specifica clausola apposta al contra t to de quo non risulta in alcun modo carente dei requisiti stabiliti dall’art. 1325 c.c. »(pag. 4 sentenza impugnata) è inammissibile, inoltre , il quarto motivo di ricorso con cui si prospetta un’interpretazione alternativa del la clausola fideiussoria de qua , come non riconducibileall’odierno ricorrente, bensì ad altro soggetto ; al riguardo, la Corte d’appello ha ritenuto «Non avendo poi il Ghenea impugnato la sentenza in ordine all’accertamento della genuinità (anche) della terza sottoscrizione apposta in calce alla clausola di garanzia, e dunque essendosi formato un giudicato interno sul punto, anche gli ulteriori motivi riconducibili, in buona sostanza, ad un preteso vizio di motivazione della sentenza per la ritenuta responsabilità personale del Ghenea si appalesano infondati. A seguito della consulenza grafologica espletata in primo grado , infatti, la responsabilità personale e solidale del Ghenea per le obbligazioni assunte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. discendono dal chiaro tenore letterale della clausola, denominata per l’appunto “clausola di garanzia personale” con la quale si stabiliva che il sottoscrittore “..garantisce personalmente gli obblighi contrattuali, rendendosi garante con i propri beni” e dal richiamo operato all’art. 11/4 nel quale si prevedeva che “la firma di garanzia obbliga il garante in solido con il compratore senza limiti di tempo, e ciò espressa deroga all’art.1957 del Codice Civile.” Per le suddette motivazioni, questa Corte rigetta l’appello e conferma integralmente la sentenza impugnata»(pagg. 4 e 5 della motivazione della sentenza impugnata). inammissibile, infine, anche il sesto motivo di ricorso, in quanto non specifica quali fatti sarebbero stati ignorati dal giudice di merito e seppur specifichil’asserito vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. asserendo che la Corte territoriale “avrebbe liquidato l’analisi dei motivi di impugnazione sulla scorta della mancata impugnazione della veridicità della firma”, tuttavia non aggiunge nulla rispetto a quanto esaustivamente affermato dalla Corte territorialein proposito; C.C. 15 giugno 2023 r.g.n. 10531/2020 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi al riguardo, può richiamarsi il consolidato indirizzo espresso da questa Corte secondo cui “E', infatti, sufficiente che il giudice esponga, anche in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass. civ., sez. VI -2, 08 /03/ 2019, n. 6759 ) ; pertanto, a differenza di quanto lamentato dal ricorrente , la corte di merito ha nell’impugnata sentenza spiegato sinteticamente, ma efficacemente, le ragioni per le quali ha ritenuto le doglianze dell’allora appellante, odierno ricorrente, non fondate; all’inammssibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso; le spese del giudizio di cassazione , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso . C ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e a d accessori di legge,in favore della parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a no