CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 10050/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (2-M [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 25 settembre 2020 la Corte di appello di Bari - in sede esecutiva - rigettava la richiesta di riqualificazione dei fatti, ai sensi del novellato comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], attualmente in espiazione pena presso la [OSCURATO:PERSONA] di Trani. In motivazione, si evidenziava che l'istanza riguardava una statuizione del Giudice della cognizione ormai coperta dal giudicato. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale. Si ribadisce come, alla luce della novella legislativa che ha qualificato il comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 quale ipotesi autonoma, il ricorrente dovrebbe beneficiare di un trattamento più mite. Infatti, nel corso del giudizio di merito, a causa della contestazione delle aggravanti contestate - in particolare della recidiva qualificata - si era visto comminare una pena più elevata rispetto ai coimputati per il medesimo capo, in virtù dell'allora previsione dell'art. 73 quale ipotesi attenuata, rientrante nel bilanciamento tra circostanze . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, trattandosi di questioni relative alla qualificazione giuridica dei fatti, non più rivalutabili dopo la formazione del giudicato. La decisione di merito, divenuta definitiva, ha infatti escluso la ricorrenza della ipotesi attenuata di cui all'art.73, comma 5, e tale statuizione non può essere oggetto di nuova valutazione in sede esecutiva. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28 ottobre 2021 Il Consigliere estenso