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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28043/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 588, commi primo e secondo, cod. pen; Considerato che il primo motivo di ricorso — che eccepisce la inutilizzabilità ex art. 195, comma 4, cod. proc. pen., della testimonianza de relato resa dagli appartenenti alla polizia giudiziaria — è manifestamente infondato in quanto le dichiarazioni della polizia giudiziaria sono state utilizzate solo nella parte concernente quanto direttamente osservato circa gli esiti lesivi della colluttazione; mentre la ricostruzione del fatto e la individuazione dei responsabili si basa sulle deposizioni dei testimoni oculati, raccolte in dibattimento; Considerato che il secondo motivo di ricorso — che contesta la sussistenza della rissa e la partecipazione dell'imputato — non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è peraltro volto a prefigurare una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 588, commi primo e secondo, cod. pen; Considerato che il primo motivo di ricorso — che eccepisce la inutilizzabilità ex art. 195, comma 4, cod. proc. pen., della testimonianza de relato resa dagli appartenenti alla polizia giudiziaria — è manifestamente infondato in quanto le dichiarazioni della polizia giudiziaria sono state utilizzate solo nella parte concernente quanto direttamente osservato circa gli esiti lesivi della colluttazione; mentre la ricostruzione del fatto e la individuazione dei responsabili si basa sulle deposizioni dei testimoni oculati, raccolte in dibattimento; Considerato che il secondo motivo di ricorso — che contesta la sussistenza della rissa e la partecipazione dell'imputato — non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è peraltro volto a prefigurare una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deci
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