Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:196
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑38/09 P
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] comunitario delle varietà vegetali (UCVV)
«Impugnazione — Sindacato della Corte — Regolamenti (CE) nn. 2100/94 e 1239/95 — Agricoltura — Privativa comunitaria dei ritrovati vegetali — Carattere distintivo della varietà candidata — Notorietà della varietà — Prova — Varietà vegetale SUMCOL 01»
Massime della sentenza
1.
Impugnazione — Motivi di ricorso — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità
(Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)
2.
Agricoltura — Legislazioni uniformi — Privativa per ritrovati vegetali — Presupposti per la concessione della privativa
(Regolamento del Consiglio n. 2100/94, artt. 7, n. 1, e 73, n. 2)
3.
Impugnazione — Motivi di ricorso — Critica di punti della motivazione inifluenti per il dispositivo della sentenza impugnata
— Motivo inconferente
1.
Conformemente agli artt. 225, n. 1, CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione è limitata
alle questioni di diritto. Il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a
valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce quindi una questione di
diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali
fatti e di tali elementi.
Il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause
di cui è investito. Il valore probante o meno degli atti del processo rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti,
che esula dal controllo della Corte nell’ambito del ricorso d’impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di
prova presentati al Tribunale o quando l’inesattezza materiale degli accertamenti effettuati da quest’ultimo risulta dai documenti
inseriti nel fascicolo.
(v. punti 69, 75)
2.
Fatti non dedotti dalle parti dinanzi agli organi dell’[OSCURATO:PERSONA] comunitario delle varietà vegetali (UCVV) non possono più esserlo
nella fase del ricorso proposto dinanzi al giudice comunitario. Quest’ultimo è infatti chiamato a valutare la legittimità
della decisione della commissione di ricorso, controllando l’applicazione del diritto dell’Unione da essa effettuata riguardo,
specificamente, agli elementi di fatto che sono stati sollevati dinanzi a tale commissione, ma non può, invece, effettuare
tale controllo tenendo conto di elementi di fatto prodotti ex novo dinanzi ad esso.
Inoltre, il giudice comunitario, che è il solo competente a statuire entro i limiti di cui all’art. 73, n. 2, del regolamento
n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, non è tenuto a procedere ad un controllo integrale
per determinare se una varietà vegetale sia o meno sprovvista di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, del citato
regolamento, ma, alla luce della complessità scientifica e tecnica di detta condizione, il cui rispetto deve peraltro essere
controllato per mezzo di un esame tecnico di cui l’UCVV deve incaricare uno dei servizi nazionali competenti, come emerge
dall’art. 55 di tale regolamento, può limitarsi a un controllo dell’errore manifesto di valutazione.
(v. punti 76-77)
3.
La Corte respinge in modo puro e semplice le censure mosse in merito a una motivazione sovrabbondante di una sentenza del
Tribunale, poiché tali censure non possono comportarne l’annullamento e sono, quindi, inoperanti.
(v. punto 122)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
15 aprile 2010 (
*
)
«Impugnazione – Sindacato della Corte – Regolamenti (CE) nn. 2100/94 e 1239/95 – Agricoltura – Privativa comunitaria dei ritrovati vegetali – Carattere distintivo della varietà candidata – Notorietà della varietà – Prova – Varietà vegetale SUMCOL 01»
Nel procedimento C‑38/09 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 28 gennaio 2009,
[OSCURATO:PERSONA]
, residente in Lüdinghausen (Germania), rappresentato dall’avv. T. Leidereiter, Rechtsanwalt,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] comunitario delle varietà vegetali (UCVV)
, rappresentato dai sigg. M. Ekvad e B. Kiewiet, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt,
convenuto in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J.‑C. Bonichot, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, dalla
sig.ra C. Toader, dai sigg. C.W.A. Timmermans, K. Schiemann e P. Kūris (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 settembre 2009,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 dicembre 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee
19 novembre 2008, causa T‑187/06, [OSCURATO:PERSONA]/UCVV (SUMCOL 01) (Racc. pag. II‑3151; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con
cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA]
comunitario delle varietà vegetali (UCVV) 2 maggio 2006 (caso A 003/2004; in prosieguo la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2
Ai sensi dell’art. 6 del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per
ritrovati vegetali (GU L 277, pag. 1), quale modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 25 ottobre 1995, n. 2506 (GU L 258,
pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 2100/94»), la privativa comunitaria dei ritrovati vegetali viene concessa per varietà
distinte, omogenee, stabili e nuove.
3
Ai sensi dell’art. 7 del regolamento n. 2100/94:
«1. Una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l’espressione dei caratteri risultanti da un
particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla
data di presentazione della domanda (…).
2. L’esistenza di un’altra varietà si considera notoriamente conosciuta, in particolare, se alla data di presentazione della
domanda (…):
a) tale varietà ha formato oggetto di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali o è stata iscritta in un registro
ufficiale delle varietà vegetali, nella Comunità o in qualunque Stato oppure nell’ambito di un’organizzazione intergovernativa
competente in materia;
b) per tale varietà è stata chiesta la concessione di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali o l’iscrizione nel
suddetto registro ufficiale, a condizione che nel frattempo la domanda sia stata accolta.
Il regolamento di esecuzione (…) può specificare altri casi come esempi da considerare notoriamente conosciuti».
4
Ai sensi dell’art. 54 del regolamento n. 2100/94, l’UCVV esamina, in particolare, se la varietà possa essere oggetto della
privativa comunitaria per ritrovati vegetali, se si tratti di una nuova varietà e se il richiedente sia legittimato a presentare
una domanda. Esso esamina altresì se la denominazione varietale proposta sia ammissibile. A tal fine esso può avvalersi del
contributo di altri organismi. Si considera il primo richiedente come l’avente diritto alla privativa comunitaria per ritrovati
vegetali.
5
Ai sensi dell’art. 55 di tale regolamento, l’UCVV, constatato che nulla osta alla concessione della privativa comunitaria
per ritrovati vegetali, adotta le disposizioni necessarie affinché l’esame tecnico inteso a controllare il rispetto delle
condizioni richieste sia effettuato, almeno in uno Stato membro, dal servizio o dai servizi incaricati dal consiglio d’amministrazione
dell’esame tecnico delle varietà delle specie considerate (ufficio o uffici d’esame).
6
Ai sensi degli artt. 61 e 62 di detto regolamento, se ritiene che i risultati di tale esame bastino per pronunciarsi sulla
domanda e che non esistano impedimenti ai sensi degli artt. 59 e 61 dello stesso regolamento, l’UCVV concede la privativa
comunitaria per ritrovati vegetali. Invece, la domanda di privativa è respinta proprio se il risultato di detto esame non
è concludente.
7
Secondo l’art. 67, n. 2, del regolamento n. 2100/94, un ricorso presentato contro una decisione dell’UCVV recante rigetto
della domanda di privativa comunitaria ha un effetto sospensivo. L’UCVV tuttavia, qualora ritenga che le circostanze lo richiedano,
può disporre che la decisione impugnata non sia sospesa.
8
L’art. 70, n. 2, di detto regolamento prevede quanto segue:
«Se la decisione non è rettificata entro un termine di un mese dalla data di notifica dell’[atto di] motivazione, [ai fini
del ricorso] l’[UCVV] deve immediatamente:
– decidere se intentare un’azione ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, seconda frase, e
– deferire il ricorso alla commissione di ricorso».
9
Dagli artt. 71‑73 del regolamento n. 2100/94 risulta che la commissione di ricorso decide sul ricorso di cui è stata investita
esercitando le attribuzioni di competenza dell’UCVV o deferendo la causa al servizio responsabile dell’UCVV per il seguito
del ricorso. Le decisioni della commissione di ricorso su un ricorso possono formare oggetto di impugnazione dinanzi alla
Corte. Tale impugnazione può essere basata su incompetenza, violazione di norme procedurali fondamentali, violazione del Trattato,
del regolamento n. 2100/94 o di qualsiasi altra disposizione legislativa concernente la loro applicazione, o abuso di potere.
La Corte è anche competente sia per annullare che per riformare la decisione della commissione di ricorso.
10
L’art. 75 di tale regolamento, avente ad oggetto la motivazione delle decisioni ed il diritto di audizione, dispone quanto
segue:
«Le decisioni dell’[UCVV] sono motivate. Esse si fondano esclusivamente su motivi o fatti in merito ai quali le parti della
procedura hanno potuto prendere posizione oralmente o per iscritto».
11
L’art. 76 di detto regolamento prevede che l’UCVV proceda all’esame d’ufficio dei fatti nella misura in cui questi ultimi
sono oggetto dell’esame conformemente agli artt. 54 e 55 del medesimo regolamento. L’UCVV non tiene conto dei fatti che non
sono stati invocati o delle prove che non sono state prodotte entro i termini da esso fissati.
12
L’art. 88 di detto regolamento disciplina la consultazione pubblica.
13
L’art. 15, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 1995, n. 1239, recante norme d’esecuzione del regolamento
n. 2100/94, riguardo al procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] comunitario delle varietà vegetali (GU L 121, pag. 37), dispone che
l’affidamento dell’incarico ad un ufficio d’esame deve essere attuato con un accordo scritto tra tale ufficio d’esame e l’UCVV.
Per effetto della stipulazione di detto accordo gli atti degli agenti dell’ufficio d’esame, conformi all’accordo stesso, sono
considerati atti dell’UCVV opponibili ai terzi.
14
Ai sensi dell’art. 60, n. 1, del regolamento n. 1239/95, l’UCVV, se ritiene necessario sentire le deposizioni delle parti,
dei testimoni o dei periti o eseguire un’ispezione, decide in tal senso, stabilendo le misure di istruzione cui intende ricorrere,
i fatti da provare e la data, l’ora e il luogo in cui si procederà alla misura d’istruzione in questione. Se una parte chiede
la deposizione di testimoni e periti, la decisione dell’UCVV stabilisce il termine entro cui la parte richiedente deve comunicare
a detto ufficio i nomi e gli indirizzi dei testimoni e dei periti che desidera siano sentiti.
15
A norma dell’art. 62, n. 1, di tale regolamento, l’UCVV può subordinare una misura istruttoria alla condizione che la parte
richiedente depositi una somma.
16
Ai sensi dell’art. 63, n. 2, di detto regolamento, del verbale della deposizione di un testimone, di un perito o di una parte
viene data lettura o esso viene presentato all’interessato in modo che possa esaminarlo. Il verbale dà conto dell’avvenuto
espletamento di detta formalità e della sua approvazione da parte della persona che ha deposto, o delle obiezioni sollevate.
Fatti
17
Il 7 giugno 2001, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato all’UCVV una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali per
la varietà vegetale SUMCOL 01, appartenente alla specie Plectranthus ornatus. Tale varietà vegetale deriverebbe dall’incrocio
di una pianta di detta specie con una pianta della specie Plectranthus ssp, originaria dell’America latina.
18
Il 1° luglio 2001, l’UCVV ha incaricato il Bundessortenamt ([OSCURATO:PERSONA] federale tedesco delle varietà vegetali) di procedere
all’esame tecnico conformemente all’art. 55, n. 1, del regolamento n. 2100/94.
19
Nel corso del primo anno del procedimento di esame, i concorrenti del sig. [OSCURATO:PERSONA] si sono opposti alla concessione della
privativa richiesta, sostenendo che la varietà candidata non costituiva un nuovo ritrovato vegetale, bensì una varietà selvatica
originaria del Sudafrica e da anni commercializzata in tale paese, nonché in Germania.
20
Dopo un iniziale confronto della varietà candidata con una varietà di riferimento fornita in Germania, il Bundessortenamt
ha preso contatto con il sig. van Jaarsveld, collaboratore del giardino botanico di Kirstenbosch (Sudafrica), affinché fornisse
talee o semi delle specie Plectranthus comosus o Plectranthus ornatus.
21
In seguito ad una corrispondenza risalente al 25 marzo e al 16 ottobre 2002, il Bundessortenamt ha ricevuto, il 12 dicembre
2002, alcune talee spedite dal sig. van Jaarsveld e presentate come prelevate dal giardino privato di quest’ultimo.
22
Tali piante sono state coltivate ed esaminate nel corso dell’anno 2003 e da ciò è emerso che la varietà candidata non si distingueva
minimamente dalle piante ottenute a partire dalle talee inviate dal sig. van Jaarsveld. Secondo un messaggio di posta elettronica
del 19 agosto 2003 della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], esaminatrice del Bundessortenamt incaricata dell’esame tecnico, le differenze erano
certamente «significative», ma appena visibili.
23
Con lettera del 7 agosto 2003, l’UCVV ha informato il sig. [OSCURATO:PERSONA] che, secondo il Bundessortenamt, «esiste[vano] delle carenze
nel carattere distintivo delle piante rispetto alle piante testate nel giardino botanico di Kirstenbosch». Tuttavia, era pacifico
tra le parti che tali piante provenivano di fatto dal giardino privato del sig. van Jaarsveld. Tale lettera enunciava parimenti
che, secondo la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non era stato in condizione di identificare la varietà SUMCOL 01 in occasione
della sua ispezione del terreno di sperimentazione del Bundessortenamt.
24
Nel settembre 2003, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere le sue osservazioni in risposta ai risultati dell’esame tecnico. Fondandosi,
da una parte, sui risultati del suo sopralluogo in Sudafrica, effettuato tra il 29 agosto e il 1° settembre 2003, e, dall’altra,
sui risultati della sua visita al giardino botanico di Meise (Belgio), il 15 settembre 2003, si è dichiarato convinto che
le piante provenienti dal giardino del sig. van Jaarsveld, usate a fini comparativi, non appartenevano alla varietà di riferimento,
bensì alla varietà SUMCOL 01 stessa. Del resto, egli ha menzionato i propri dubbi circa la notorietà della varietà di riferimento.
25
La relazione finale del Bundessortenamt del 9 dicembre 2003, redatta conformemente alle norme dell’Unione internazionale per
la protezione delle novità vegetali (UPOV), è stata comunicata al ricorrente per osservazioni con una lettera di accompagnamento
dell’UCVV del 15 dicembre 2003. Tale relazione conclude per l’assenza di carattere distintivo della varietà candidata SUMCOL 01
rispetto alla varietà di riferimento Plectranthus ornatus del Sudafrica, fornita dal sig. van Jaarsveld.
26
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere le sue ultime osservazioni su tale relazione il 3 febbraio 2004.
27
Con decisione 19 aprile 2004, R 446 (in prosieguo: la «decisione di rigetto»), l’UCVV ha respinto la domanda di privativa
comunitaria introdotta dal sig. [OSCURATO:PERSONA], a causa dell’assenza di carattere distintivo della varietà SUMCOL 01, ai sensi dell’art. 7
del regolamento n. 2100/94.
28
L’11 giugno 2004, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la decisione di rigetto dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV. In
questa occasione egli ha chiesto di consultare gli atti del procedimento. La sua domanda è stata pienamente accolta il 25
agosto 2004, ovvero cinque giorni prima della scadenza del termine di quattro mesi, previsto dall’art. 69 del regolamento
n. 2100/94, di cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] beneficiava per presentare una memoria indicante i motivi di ricorso. L’interessato ha
depositato una siffatta memoria il 30 agosto 2004.
29
La decisione di rigetto non ha formato oggetto di una revisione entro il termine di un mese dalla data di notifica della memoria
indicante i motivi di ricorso, previsto da tale norma. Con lettera del 30 settembre 2004, l’UCVV ha tuttavia informato il
ricorrente della sua decisione, in pari data, di «rinviare la propria decisione» su tale punto di due settimane in quanto
gli sembravano utili nuove ricerche.
30
In seguito a una nuova corrispondenza con il sig. van Jaarsveld risalente all’8 e al 15 ottobre 2004 ed una consultazione
del Ministero dell’Agricoltura sudafricano, l’UCVV ha deciso, il 10 novembre 2004, di non rettificare la decisione di rigetto
e ha deferito il ricorso alla commissione di ricorso.
31
Nella sua risposta scritta dell’8 settembre 2005 ad un quesito posto dalla commissione di ricorso, e in riferimento ad un
messaggio di posta elettronica indirizzatogli dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] il 20 giugno 2005, con cui si esponeva che il Bundessortenamt
non aveva «potuto distinguere le piante che formano oggetto della domanda dalle piante del Sudafrica, ragion per cui si può
naturalmente argomentare che tutte le piante trovano la loro origine nelle piante che formano oggetto della domanda», l’UCVV
ha riconosciuto che il cambio climatico e di sito poteva fare reagire le piante e che, come spiegato dal Bundessortenamt,
non si poteva dunque escludere del tutto che varietà aventi differenze così minime tra loro, come la varietà candidata e la
varietà di riferimento, appartenessero ad una stessa varietà.
32
Le parti sono state sentite dalla commissione di ricorso all’udienza del 30 settembre 2005. Dal processo verbale di tale udienza
emerge che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] vi ha assistito in qualità di rappresentante dell’UCVV. Essa ha dichiarato segnatamente che, sulle
sei talee inviate dal sig. van Jaarsveld, soltanto quattro erano sopravvissute al trasporto. Per escludere la possibilità
che le differenze tra la varietà candidata e la varietà di riferimento fossero dovute a fattori ambientali, nuove talee erano
state ottenute e utilizzate come varietà di riferimento. Poiché queste erano di seconda generazione, a suo avviso le differenze
constatate dovevano essere imputate a fattori genotipici.
33
Dal processo verbale dell’udienza emerge altresì che, al termine di quest’ultima, la commissione di ricorso non era fermamente
convinta della notorietà della varietà di riferimento. Senza rimettere in questione la credibilità e la perizia tecnica del
sig. van Jaarsveld, essa ha ritenuto che talune affermazioni in tal senso, rilasciate da quest’ultimo, non fossero sufficientemente
documentate, cosicché le è sembrato necessario procedere ad un sopralluogo in Sudafrica, da effettuare mediante uno dei suoi
membri a titolo di misure d’istruzione previste dall’art. 78 del regolamento n. 2100/94.
34
Il 27 dicembre 2005, la commissione di ricorso ha adottato la misura d’istruzione di cui trattasi con ordinanza. Essa ha subordinato
l’esecuzione di tale misura al versamento, da parte del ricorrente, di un anticipo sulle spese pari a EUR 6 000 ai sensi dell’art. 62
del regolamento n. 1239/95.
35
Nella sua memoria del 6 gennaio 2006, il ricorrente ha fatto valere di non essere tenuto ad addurre prove e di non essere
all’origine della misura d’istruzione disposta. Egli ha sottolineato che spettava all’UCVV determinare il carattere distintivo
a norma dell’art. 7 del regolamento n. 2100/94. Pertanto, a suo avviso, un «viaggio di ricognizione» in Sudafrica poteva essere
preso in considerazione soltanto in applicazione dell’art. 76 del regolamento n. 2100/94. A tal titolo, non era tenuto ad
anticipare le spese.
36
Con la decisione controversa, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso diretto contro la decisione di rigetto. Essa
ha giudicato, in sostanza, che la varietà SUMCOL 01 non era chiaramente distinguibile da una varietà di riferimento notoriamente
conosciuta al momento della presentazione della domanda, nella fattispecie la varietà P. ornatus Südafrika, un esemplare della
quale era stato fornito dal sig. van Jaarsveld. Inoltre, essa non ha dato esecuzione all’ordinanza recante la misura d’istruzione
in quanto «si è infine formata il convincimento che la varietà utilizzata a titolo comparativo fosse la varietà di riferimento
e non la varietà SUMCOL 01 e che la varietà di riferimento fosse notoriamente conosciuta alla data di presentazione della
domanda».
Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
37
Il 18 luglio 2006, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l’annullamento della decisione controversa,
sulla base di otto motivi.
38
Il primo motivo, che si suddivide in tre parti, verteva sulla violazione del combinato disposto degli artt. 62 e 7, nn. 1
e 2, del regolamento n. 2100/94. Il secondo e il terzo motivo corcernevano, rispettivamente, la violazione dell’art. 76 di
tale regolamento, nonché la violazione dell’art. 75 di detto regolamento e del «divieto generale, in uno Stato di diritto,
di adottare decisioni a sorpresa». Il quarto e il quinto motivo vertevano sulla violazione, rispettivamente, dell’art. 60,
n. 1, del regolamento n. 1239/95 e dell’art. 62, n. 1, del medesimo regolamento. I motivi dal sesto all’ottavo vertevano sulla
violazione dell’art. 88 del regolamento n. 2100/94, dell’art. 70, n. 2, di quest’ultimo regolamento e dell’art. 67, n. 2,
prima frase, dello stesso.
39
Dopo aver definito la portata del suo sindacato giurisdizionale, il Tribunale ha esaminato le valutazioni nel merito effettuate
dalla commissione di ricorso ai sensi dell’art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2100/94. Per quanto riguarda la questione
se la pianta proveniente dal giardino privato del sig. van Jaarsveld fosse la pianta della varietà SUMCOL 01, il Tribunale
ha concluso, al punto 87 della sentenza impugnata, che la varietà candidata e la varietà di riferimento proveniente dal giardino
privato del sig. van Jaarsveld sono due varietà distinte. Inoltre, esso ha dichiarato, al punto 92 di tale sentenza, che la
commissione di ricorso ha potuto concludere, da un lato, che la varietà di riferimento fosse notoriamente conosciuta, dopo
aver constatato che il ricorrente non aveva addotto un’argomentazione specifica né particolari elementi per contestare l’equiparazione
operata tra la varietà di riferimento proveniente dal giardino del sig. van Jaarsveld e la varietà sudafricana della specie
Plectranthus ornatus e, dall’altro, che le affermazioni del sig. van Jaarsveld erano corroborate dalle autorità sudafricane
e da varie pubblicazioni scientifiche.
40
Peraltro, per quanto riguarda l’argomentazione del ricorrente, relativa alla violazione dell’art. 62 del regolamento n. 2100/94,
secondo cui la varietà SUMCOL 01 era nettamente distinta dalla varietà di riferimento, il Tribunale ha rilevato, al punto
104 della sentenza impugnata, una contraddizione in seno a tale argomentazione e ha giudicato erroneo l’assunto sul quale
questa poggiava.
41
Egli ha, quindi, respinto il primo motivo invocato.
42
Quanto al secondo motivo, inerente alla violazione dell’art. 76 del regolamento n. 2100/94, il Tribunale ha giudicato, al
punto 127 della sentenza impugnata, che «la commissione di ricorso [aveva] potuto validamente dedurre dagli elementi a sua
disposizione che la varietà SUMCOL 01 non era chiaramente distinguibile da una varietà di riferimento notoriamente conosciuta
al momento della presentazione della domanda» e che «[p]ertanto, essa non era affatto tenuta a procedere ad un nuovo esame
tecnico».
43
Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 75 del regolamento n. 2100/94, è stato respinto in quanto, poiché la commissione
di ricorso può decidere d’ufficio su una misura d’istruzione, essa può anche rinviarla d’ufficio, dato che la questione che
rileva è se le parti abbiano potuto prendere posizione sui motivi e sulle prove prodotte da tale commissione.
44
Quanto al quarto motivo, concernente la violazione dell’art. 60, n. 1, del regolamento n. 1239/95, relativamente alle circostanze
della partecipazione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, il Tribunale ha dichiarato, al
punto 130 della sentenza impugnata, che «la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (…) è comparsa [all’udienza dinanzi alla commissione di ricorso]
in qualità di agente dell’UCVV e non in qualità di testimone o esperto».
45
In sede di esame del quinto motivo, relativo alla violazione dell’art. 62 del regolamento n. 1239/95, secondo cui la commissione
di ricorso non poteva legittimamente richiedere al sig. [OSCURATO:PERSONA] una somma al fine di disporre una misura d’istruzione, il
Tribunale ha dichiarato, al punto 116 della sentenza impugnata, che tale motivo appariva fondato, così da rendere illegittima
l’ordinanza 27 dicembre 2005 recante la misura d’istruzione. Al punto seguente di tale sentenza, esso ha tuttavia respinto
tale motivo in quanto irrilevante, alla luce della portata della decisione controversa.
46
Quanto al sesto motivo, concernente la violazione dell’art. 88 del regolamento n. 2100/94, per il fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA]
non avrebbe potuto prendere conoscenza del fascicolo, il Tribunale ha rilevato, al punto 134 della sentenza impugnata, che
«al ricorrente è stato comunicato l’intero fascicolo e che è stato posto in condizione di fare valere utilmente il suo punto
di vista».
47
Relativamente al settimo motivo, che verteva su una violazione dell’art. 70, n. 2, del regolamento n. 2100/94, in merito ai
termini entro i quali l’UCVV deve pronunciarsi, la quale avrebbe recato un grave pregiudizio ai suoi diritti, il Tribunale
ha così statuito, ai punti 142 e 143 della sentenza impugnata:
«142 Sebbene il termine previsto dall’art. 70 del regolamento n. 2100/94 sia stato superato di un mese e dieci giorni, il Tribunale
considera che detto ritardo è giustificato alla luce delle circostanze peculiari del caso di specie, in particolare dalla
necessità di interrogare persone che si trovano in un paese lontano.
143 Ad ogni modo, il superamento del citato termine non è tale da giustificare l’annullamento della decisione [controversa] ma
tutt’al più la concessione di un risarcimento dei danni qualora dovesse risultare che il ricorrente ne ha subito un qualsivoglia
pregiudizio».
48
Quanto all’ottavo motivo, inerente alla violazione dell’art. 67, n. 2, prima frase, del regolamento n. 2100/94, riguardo alle
condizioni per la cancellazione della domanda di privativa, il Tribunale ha così statuito, al punto 148 della sentenza impugnata:
«A tal proposito e pur presumendo che la domanda di privativa sia stata radiata dal registro dell’UCVV immediatamente dopo
l’adozione della decisione di rigetto, contravvenendo all’art. 67, n. 2, prima frase, del regolamento n. 2100/94, a tenore
del quale un ricorso proposto contro una decisione del genere produce un effetto sospensivo, una tale illegittimità sarebbe
estranea alla decisione di rigetto stessa e, pertanto, non può inficiare la validità di detta decisione né, di conseguenza,
la validità della decisione [controversa]».
49
Pertanto, il Tribunale ha respinto il ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA].
Conclusioni delle parti
50
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede, in via principale, che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata nonché la decisione controversa
e, in subordine, rinviare la causa al Tribunale, nonché, ad ogni modo, condannare l’UCVV a tutte le spese risultanti dai procedimenti
dinanzi al Tribunale e alla Corte.
51
L’UCVV chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare il ricorrente alle spese relative ai procedimenti
dinanzi al Tribunale e alla Corte.
Sull’impugnazione
52
A sostegno del suo ricorso, il sig. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi, il primo attinente a vizi di procedura, che si suddivide in
sei parti, ed il secondo relativo alla violazione del diritto comunitario, che si suddivide in cinque parti.
53
L’UCVV chiede, in via principale, che sia dichiarata l’irricevibilità dell’impugnazione, per il fatto che questa verte esclusivamente
su elementi di fatto e su valutazioni di elementi di prova, e, in subordine, il rigetto di ciascun motivo e quindi dell’impugnazione.
Sul primo motivo
54
Tale primo motivo si divide in sei parti.
Sulla prima e seconda parte, relative ad una violazione dell’art. 7 del regolamento n. 2100/94
– Argomenti delle parti
55
Con queste due parti del primo motivo, il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostanzialmente censura le valutazioni svolte dal Tribunale, relativamente
alla questione se la pianta proveniente dal giardino privato del sig. van Jaarsveld, utilizzata come varietà di riferimento,
e la varietà candidata SUMCOL 01 appartenessero effettivamente alla stessa varietà.
56
Con la prima parte di tale motivo, il sig. [OSCURATO:PERSONA] si oppone alle valutazioni del Tribunale, formulate ai punti 76, 79 e
131 della sentenza impugnata, relative alle dichiarazioni della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sulla questione se la varietà candidata SUMCOL 01
e la varietà di riferimento del sig. van Jaarsveld siano identiche.
57
Al riguardo egli sostiene, innanzi tutto, che il Tribunale ha erroneamente dichiarato, al summenzionato punto 131, che egli
non aveva addotto alcun elemento di prova a sostegno della sua allegazione secondo cui le dichiarazioni della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]
sarebbero state riportate in modo incompleto nella decisione controversa.
58
In secondo luogo, il sig. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il processo verbale dell’udienza del 30 settembre 2005 dinanzi alla commissione
di ricorso, cui si fa riferimento al punto 79 della sentenza impugnata, non può costituire una prova definitiva in merito
alle dichiarazioni rese in tale udienza dalle parti, dal momento che detto processo verbale sarebbe stato predisposto in violazione
dell’art. 63, n. 2, del regolamento n. 1239/95.
59
In terzo luogo, il Tribunale si sarebbe erroneamente basato, al punto 79 della sentenza impugnata, su elementi di prova che
non risultavano inclusi nel fascicolo, snaturando, di conseguenza, le prove. Inoltre, esso avrebbe fondato le sue valutazioni
su una mera speculazione per quanto riguarda il messaggio di posta elettronica della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] del 20 giugno 2005.
60
Con una seconda parte di tale motivo, relativo ad errori procedurali correlati alla constatazione del Tribunale, contenuta
ai punti 36, 71, 73, 74, 79 e 131 della sentenza impugnata, secondo la quale la varietà di riferimento e la varietà candidata
non erano di fatto identiche, il sig. [OSCURATO:PERSONA] censura, in sostanza, la conclusione a cui è pervenuto il Tribunale, ossia
che le piante inviate dal sig. van Jaarsveld non appartenessero alla varietà SUMCOL 01.
61
A tal fine l’interessato fa valere che il Tribunale ha commesso due errori di diritto.
62
Il primo errore di diritto risulterebbe dal fatto che il Tribunale ha imposto oneri eccessivi per quanto riguarda le sue argomentazioni
e ha pertanto violato i principi che disciplinano l’assunzione degli elementi di prova. In particolare, considerato il periodo
che era già trascorso dall’esame dei ritrovati vegetali, al sig. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato impossibile fornire ulteriori elementi
di prova per contestare le dichiarazioni effettuate dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in udienza dinanzi alla commissione di ricorso. Il
sig. [OSCURATO:PERSONA] osserva, inoltre, che il Tribunale ha dichiarato, al punto 130 della sentenza impugnata, che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]
aveva reso le sue dichiarazioni in qualità di parte del procedimento, e non in qualità di testimone o esperto. Poiché il sig. [OSCURATO:PERSONA]
aveva contestato tali asserzioni, la commissione di ricorso e il Tribunale non sarebbero stati legittimati ad attribuire una
maggiore valenza alle allegazioni dell’UCVV senza acquisire l’elemento di prova che egli intendeva presentare. Avendo rifiutato
in modo generico le istanze istruttorie presentate dal sig. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe violato il diritto di quest’ultimo
di essere sentito.
63
Il secondo errore di diritto consisterebbe in uno snaturamento dei fatti e delle prove. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, nel
trarre la conclusione censurata figurante al punto 74 della sentenza impugnata, secondo la quale le sue allegazioni non erano
state sufficientemente specifiche, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di fatto e gli elementi di prova. In particolare,
il Tribunale avrebbe ignorato la circostanza che il sig. [OSCURATO:PERSONA], all’udienza dinanzi alla commissione di ricorso, si era
espresso in merito alle varietà poste a confronto nel corso dell’anno 2003 e, nelle sue osservazioni scritte del 14 ottobre
2005, in merito alle specifiche differenze tra le varietà comparate. Il Tribunale, infine, avrebbe ignorato la sua istanza
istruttoria, formulata al punto 43 del suo ricorso, di prova peritale a sostegno della sua dichiarazione secondo cui dette
differenze potevano essere giustificate dalla riproduzione della varietà di riferimento che era stata effettuata dal Bundessortenamt.
64
Per quanto riguarda la prima parte di tale motivo, l’UCVV fa innanzi tutto valere che la relazione datata 12 dicembre 2003,
presentata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], evidenzia l’esistenza di tre differenze minime tra le due varietà interessate. La rimessa in
discussione e la valutazione di una tale constatazione non rientrerebbero nella sfera di competenza della Corte, ma soltanto
in quella dei periti.
65
Esso evidenzia inoltre che detta relazione non è stata contestata dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. Il parere della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si fonderebbe
su una base scientifica, mentre il messaggio di posta elettronica del 20 giugno 2005 sarebbe manifestamente speculativo e
non definitivo.
66
Infine, l’UCVV fa valere che la credibilità della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è supportata dalla competenza riconosciuta al Bundessortenamt
in materia di omologazione e di protezione di varietà vegetali.
67
Per quanto riguarda la seconda parte del motivo, l’UCVV sostiene, in sostanza, che il Tribunale poteva esercitare soltanto
un controllo limitato in merito alla constatazione delle differenze esistenti tra le due piante in questione e alla loro origine.
Esso aggiunge che il Tribunale non era tenuto a ricorrere ad un parere peritale.
– Giudizio della Corte
68
Poiché le due prime parti di tale motivo vertono sulla violazione dell’art. 7 del regolamento n. 2100/94, occorre esaminarle
congiuntamente.
69
Ai sensi degli artt. 225, n. 1, CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione è limitata alle
questioni di diritto. Il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare
gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce quindi una questione di diritto,
come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e
di tali elementi (v., in particolare, sentenze 19 settembre 2002, causa C‑104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I‑7561, punto 22,
e 12 gennaio 2006, causa C‑173/04 P, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, Racc. pag. I‑551, punto 35).
70
Occorre rilevare che il Tribunale ha respinto, in quanto infondata, l’argomentazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’UCVV
e la commissione di ricorso avevano a torto ritenuto che la varietà SUMCOL 01 fosse priva di carattere distintivo nell’accezione
di cui all’art. 7, n. 1, del regolamento n. 2100/94.
71
Al punto 73 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che gli elementi invocati dal sig. [OSCURATO:PERSONA] non erano sufficienti
per stabilire che il Bundessortenamt e, in seguito ad esso, l’UCVV nonché la sua commissione di ricorso avessero commesso
su tale questione un errore manifesto di valutazione che potesse comportare l’annullamento della decisione controversa.
72
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale constatazione in quanto, innanzi tutto, il Tribunale ha indicato, al punto 74 della sentenza
impugnata, che gli elementi da lui dedotti in merito all’incidenza dei fattori ambientali non erano sufficienti per respingere
la conclusione contraria a cui era giunto il Bundessortenamt e, in secondo luogo, il Tribunale non ha accolto, ai punti 77‑79
di detta sentenza, gli argomenti invocati dal sig. [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle dichiarazioni della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], formulate in
udienza dinanzi alla commissione di ricorso e nel messaggio di posta elettronica indirizzato all’UCVV.
73
Nel tentativo di dimostrare che il Tribunale non poteva ragionevolmente concludere che i fatti e le circostanze sopra menzionati
non fossero sufficienti per inficiare la conclusione tratta dal Bundessortenamt e confermata dalla commissione di ricorso,
il sig. [OSCURATO:PERSONA], per quanto formalmente invochi un errore di diritto, intende, in realtà, rimettere in discussione le valutazioni
di fatto effettuate dal Tribunale e, in particolare, contestare il valore probatorio che quest’ultimo ha attribuito a tali
fatti.
74
Pertanto, in tale misura, la prima e la seconda parte del primo motivo devono essere dichiarate irricevibili.
75
Quanto agli argomenti secondo i quali il Tribunale ha snaturato i fatti e gli elementi di prova in sede di valutazione degli
argomenti fondati sulle dichiarazioni della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e sull’impatto eventuale dei fattori ambientali sulle differenze
tra la varietà di riferimento e la varietà candidata, occorre ricordare che il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale
necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. Il valore probante o meno
degli atti del processo rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti, che esula dal controllo della Corte nell’ambito
del ricorso d’impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale o quando l’inesattezza
materiale degli accertamenti effettuati da quest’ultimo risulta dai documenti inseriti nel fascicolo (sentenza 11 settembre
2008, cause riunite C‑75/05 P e C‑80/05 P, Germania e a./Kronofrance, Racc. pag. I‑6619, punto 78 e giurisprudenza ivi citata).
76
Fatti non dedotti dalle parti dinanzi agli organi dell’UVCC non possono più esserlo nella fase del ricorso proposto dinanzi
al Tribunale. Quest’ultimo è infatti chiamato a valutare la legittimità della decisione della commissione di ricorso, controllando
l’applicazione del diritto dell’Unione da essa effettuata riguardo, specificamente, agli elementi di fatto che sono stati
sollevati dinanzi a tale commissione, ma non può, invece, effettuare tale controllo tenendo conto di elementi di fatto prodotti
ex novo dinanzi ad esso (v., per analogia, sentenza 13 marzo 2007, causa C‑29/05 P, UAMI/Kaul, Racc. pag. I‑2213, punto 54).
77
Occorre inoltre ricordare che il Tribunale, che è il solo competente a statuire entro i limiti di cui all’art. 73, n. 2, del
regolamento n. 2100/94, non era tenuto a procedere ad un controllo integrale per determinare se la varietà SUMCOL 01 fosse
o meno sprovvista di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 2100/94, ma che esso poteva, alla
luce della complessità scientifica e tecnica di detta condizione, il cui rispetto deve peraltro essere controllato per mezzo
di un esame tecnico di cui l’UCVV deve incaricare uno dei servizi nazionali competenti, come emerge dall’art. 55 del regolamento
n. 2100/94, limitarsi a un controllo dell’errore manifesto di valutazione.
78
Di conseguenza, il Tribunale ha potuto giudicare, a ragione, che gli elementi presenti nel fascicolo erano sufficienti per
permettere alla commissione di ricorso di pronunciarsi sulla decisione di rigetto.
79
Inoltre, come è stato rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle conclusioni, il Tribunale si è limitato, al punto
74 della sentenza impugnata, a dichiarare che le spiegazioni, le testimonianze e le perizie dedotte dal sig. [OSCURATO:PERSONA] non
erano sufficienti per confutare la conclusione a cui era giunto il Bundessortenamt.
80
Così statuendo, quindi, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto.
81
Per quanto riguarda la valutazione relativa alle dichiarazioni della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha giudicato, al punto 79
della sentenza impugnata, che non occorreva attribuire un’importanza particolare alla dichiarazione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] contenuta
nel messaggio di posta elettronica del 20 giugno 2005, considerato che essa non era stata confermata all’udienza dinanzi alla
commissione di ricorso.
82
Al riguardo occorre rilevare che il Tribunale non ha violato le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione
della prova stabilendo, nell’esercizio della sua competenza esclusiva, il valore probatorio da attribuire a tale dichiarazione.
83
Peraltro, anche supponendo, come sostiene il sig. [OSCURATO:PERSONA], che sia provato che il processo verbale di detta udienza non sia
stato sottoposto alle parti per approvazione, contrariamente all’art. 63, n. 2, del regolamento n. 1239/95, occorre rilevare
che le constatazioni effettuate dal Tribunale al detto punto 79 rientrano nella valutazione insindacabile dello stesso e che
esse non possono essere rimesse in discussione in fase d’impugnazione.
84
Infatti, spetta al solo Tribunale stabilire se le dichiarazioni della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] siano state riportate in modo incompleto
nella decisione controversa. Quindi, il Tribunale, giudicando, al punto 131 della sentenza impugnata, che ciò non era avvenuto,
non ha commesso alcuno snaturamento dei fatti di cui al caso di specie.
85
Inoltre, tale irregolarità, anche supponendo che ne sia stata fornita la prova, sarebbe irrilevante rispetto al contenuto
della dichiarazione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] quale presa in considerazione dal Tribunale al punto 79 della sentenza impugnata.
86
Pertanto, la prima e la seconda parte del motivo esaminato devono essere respinte in toto.
Sulla terza, quarta e quinta parte, relative ad errori di diritto commessi nell’ambito della valutazione del valore probatorio
della dichiarazione del sig. van Jaarsveld
– Argomenti delle parti
87
Con tali tre parti del primo motivo, il sig. [OSCURATO:PERSONA] censura in sostanza il ragionamento del Tribunale che ha confermato,
al punto 81 della sentenza impugnata, la posizione della commissione di ricorso secondo cui «l’esperienza “sembra escludere”
che piante della varietà SUMCOL 01 abbiano potuto finire nel giardino privato del sig. van Jaarsveld».
88
Al riguardo il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, con una terza parte, che le dichiarazioni del Tribunale al punto 82 della sentenza
impugnata sono erronee in quanto egli avrebbe dimostrato, fin dal 19 agosto 2003, che piante appartenenti a tale varietà potevano
essere acquistate per via postale in Germania e che, in Sudafrica, detta varietà era disponibile non nel commercio orticolo,
ma unicamente nel giardino del sig. van Jaarsveld. Peraltro, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia snaturato gli
elementi di prova da lui forniti in quanto la valutazione formulata dal Tribunale confermava la constatazione della commissione
di ricorso secondo cui la varietà di riferimento era generalmente disponibile nei vivai in Sudafrica.
89
Con una quarta parte, il sig. [OSCURATO:PERSONA] rileva, censurando la valutazione della credibilità e dell’imparzialità del sig. van
Jaarsveld fatta dal Tribunale ai punti 84, 93 e 95 della sentenza impugnata, che il Tribunale ha ignorato le prove da lui
prodotte, relative alle ragioni che il sig. van Jaarsveld avrebbe avuto di impedire che la varietà SUMCOL 01 fruisse della
privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
90
Con una quinta parte, egli deduce che, al punto 85 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto
ignorando la sua dichiarazione relativa alla «credibilità» del sig. van Jaarsveld e alla verosimiglianza delle dichiarazioni
di quest’ultimo.
91
Da parte sua, l’UCVV ritiene che il sig. [OSCURATO:PERSONA] si limiti a censurare constatazioni di fatto che non rientrano nel sindacato
della Corte. Inoltre, sostenendo che il sig. van Jaarsveld è un concorrente, il sig. [OSCURATO:PERSONA] solleverebbe tale argomento
per la prima volta in fase d’impugnazione, in violazione dell’art. 42 del regolamento di procedura della Corte.
– Giudizio della Corte
92
Poiché la terza, quarta e quinta parte del primo motivo si riferiscono alla valutazione effettuata dal Tribunale quanto alla
presenza della pianta SUMCOL 01 nel giardino privato del sig. van Jaarsveld, in Sudafrica, occorre esaminarle congiuntamente.
93
Al riguardo il Tribunale ha giudicato, al punto 86 della sentenza impugnata, che «l’argomentazione del [sig. [OSCURATO:PERSONA]] volta
a confutare la tesi accolta dalla commissione di ricorso secondo cui l’esperienza “sembra escludere” che piante delle varietà
SUMCOL 01 abbiano potuto finire nel giardino privato del sig. van Jaarsveld è, ad ogni modo, inconferente».
94
Detta risposta a tale parte del motivo non è viziata da alcun errore di diritto.
95
Infatti, come ha potuto constatare il Tribunale, anche supponendo che si possa provare che la varietà SUMCOL 01 sia stata
presente nel giardino del sig. van Jaarsveld, in Sudafrica, tale circostanza sarebbe priva di effetti sulle constatazioni
scientifiche, secondo le quali esistevano differenze tra quest’ultima varietà e la pianta proveniente dal giardino privato
del sig. van Jaarsveld, utilizzata come varietà di riferimento, constatazioni queste che costituiscono il fondamento della
decisione controversa.
96
Pertanto, la terza, quarta e quinta parte del motivo esaminato devono essere respinte in quanto inconferenti.
Sulla sesta parte, relativa alla constatazione secondo cui la varietà di riferimento poteva essere considerata come notoriamente
conosciuta
– Argomenti delle parti
97
Con la sesta parte del presente motivo, il sig. [OSCURATO:PERSONA] censura, in sostanza, le constatazioni effettuate dal Tribunale ai
punti 68, 80, 90, 91 e 96 della sentenza impugnata, per quanto riguarda la notorietà delle piante del giardino privato del
sig. van Jaarsveld, ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 2100/94.
98
A tal fine, egli fa valere che il Tribunale ha commesso svariati errori di diritto.
99
Innanzi tutto, il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha snaturato gli elementi di
prova nel presumere, a torto, che la commissione di ricorso, l’UCVV e il Bundessortenamt avessero equiparato la varietà di
riferimento del sig. van Jaarsveld a una «varietà» descritta dal sig. [OSCURATO:PERSONA], botanico sudafricano.
100
In secondo luogo, la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria in quanto, ai punti 80 e 96 della stessa, si dichiara che
il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha descritto una «specie» botanica denominata Plectranthus ornatus, laddove, al punto 91 di detta sentenza, si
menziona la «varietà» Plectranthus ornatus.
101
In terzo luogo, il Tribunale ha ampliato l’oggetto della controversia, sebbene abbia dichiarato, al punto 68 della sentenza
impugnata, che l’UCVV non poteva invocare per la prima volta, nell’ambito del procedimento dinanzi ad esso pendente, una «varietà»
descritta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in quanto quest’ultima non era stata presa in considerazione dalla commissione di ricorso.
102
L’UCVV ritiene che tale parte del motivo dedotto non sia sufficientemente precisa e debba essere respinta ai sensi dell’art. 112
del regolamento di procedura della Corte.
103
Esso fa tuttavia valere che la varietà di riferimento deve essere considerata come notoriamente conosciuta, in quanto il sig. van
Jaarsveld conferma che essa era stata già commercializzata alla data del deposito della domanda di privativa comunitaria in
Sudafrica, che dette piante provenivano da uno dei suoi amici, che il Tribunale ha correttamente verificato se la «varietà»,
e non la «specie», fosse notoriamente conosciuta, e che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha provato che il dispositivo della sentenza
impugnata sarebbe stato diverso se il Tribunale avesse ignorato la letteratura scientifica.
– Giudizio della Corte
104
I tre argomenti invocati a sostegno di tale parte del primo motivo mirano a rimettere in discussione la conclusione del Tribunale,
al punto 92 della sentenza impugnata, secondo cui la varietà di riferimento era notoriamente conosciuta.
105
Al riguardo occorre innanzi tutto rilevare che, contrariamente a quanto sostiene il sig. [OSCURATO:PERSONA], al punto 91 di detta sentenza,
il Tribunale ha constatato che la commissione di ricorso non ha equiparato la varietà di riferimento prodotta dal sig. van
Jaarsveld ad una varietà descritta dal sig. [OSCURATO:PERSONA], ma che detta commissione ha solamente equiparato detta varietà di riferimento
alla varietà nota in Sudafrica ed appartenente alla specie Plectranthus ornatus. Esso ha anche inteso respingere l’argomento
del sig. [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la pianta inviata dal sig. van Jaarsveld era una pianta isolata che si trovava nel suo giardino.
106
In secondo luogo, per quanto riguarda la contraddizione che esisterebbe tra i punti 80, 81 e 91 della sentenza impugnata e
l’asserita confusione tra le nozioni di «varietà» e di «specie», occorre constatare che da tali punti non emerge che il Tribunale
non abbia debitamente tenuto conto della distinzione esistente tra dette nozioni. Infatti, il Tribunale ha riconosciuto, al
punto 80 di detta sentenza, che «Plectranthus ornatus è una specie di cui fanno parte numerose varietà» e, al punto 91 di
tale sentenza, il Tribunale ha fatto riferimento alla «varietà sudafricana della specie Plectranthus ornatus».
107
Inoltre, non si può rilevare alcuna contraddizione dal mero fatto che, come sostiene il sig. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe
erroneamente lasciato intendere che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha descritto nelle sue pubblicazioni una varietà di Plectranthus ornatus
in luogo della corrispondente specie. Infatti, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 67 delle conclusioni, la
natura stessa di una «specie» è di essere costituita da diverse varietà e, quindi, una descrizione dettagliata di una tale
specie non può essere tenuta distinta dalle varietà che essa include.
108
In terzo luogo, l’argomento relativo ad un ampliamento dell’oggetto del procedimento, essendo fondato su un’errata interpretazione
del punto 91 della sentenza impugnata, deve essere respinto in quanto infondato.
109
Ne consegue che la sesta parte del motivo esaminato deve essere respinta.
110
Risulta da quanto precede che il primo motivo deve essere integralmente respinto.
Sul secondo motivo
111
Tale secondo motivo si suddivide in cinque parti.
Sulla prima, seconda e terza parte, relative a contraddizioni ed errori e ad una violazione del diritto comunitario quanto
alla presa in considerazione di pubblicazioni scientifiche per stabilire il carattere notoriamente conosciuto della varietà
di riferimento
– Argomenti delle parti
112
Con la prima parte del presente motivo, il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, da un lato, che ai punti 66, 80 e 96‑100 della sentenza
impugnata, il Tribunale si è contraddetto dichiarando che le «varietà più varie» possono fare parte della specie botanica
Plectranthus ornatus e, ammettendo, in definitiva, che le descrizioni contenute nelle pubblicazioni corrispondono alla descrizione
di una «specie» botanica. Infatti, il documento dell’UPOV del 19 aprile 2002, TG/1/3, farebbe riferimento solo alla descrizione
«di una varietà» per valutare la notorietà della stessa.
113
D’altra parte, il Tribunale non era tenuto a verificare se la specie in questione fosse già conosciuta fondandosi su una descrizione
dettagliata, alla luce della portata del proprio sindacato quale precisata al punto 66 della sentenza impugnata.
114
L’UCVV fa valere che tale prima parte del secondo motivo non è che la reiterazione della sesta parte del primo motivo.
115
Con la seconda parte del secondo motivo, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’istruzione dei fatti effettuata sia dall’UCVV che
dalla commissione di ricorso e dal Tribunale sia manifestamente incompleta in quanto non è stata eseguita una comparazione
tra l’espressione dei caratteri illustrata nella pubblicazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] e quella della varietà candidata.
116
L’UCVV fa valere che non è più possibile in fase d’impugnazione contestare l’esame dei fatti effettuato da esso stesso o dalla
commissione di ricorso.
117
Con la terza parte di tale motivo, il sig [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 2100/94 vieta, in linea
di principio, di invocare la descrizione dettagliata di una varietà contenuta in una pubblicazione ai fini della valutazione
del carattere distintivo di una varietà candidata. Peraltro, la Convenzione internazionale per la protezione delle novità
vegetali del 2 dicembre 1961, nella sua versione modificata del 19 marzo 1991, di cui la Comunità europea è parte contraente,
non conterrebbe più l’esempio della descrizione dettagliata di una varietà per giustificarne la notorietà, mentre detto requisito
sarebbe espressamente menzionato nella versione di tale Convenzione modificata il 23 ottobre 1978. Di conseguenza, né la commissione
di ricorso né il Tribunale avrebbero potuto fondarsi su una descrizione contenuta nella pubblicazione del sig. [OSCURATO:PERSONA].
118
Peraltro, l’interpretazione data dal Tribunale all’art. 7, n. 2, del regolamento n. 2100/94 contrasterebbe con la normativa
tedesca applicabile in materia di privativa dei ritrovati vegetali, ignorerebbe le particolarità dell’oggetto protetto, costituito
da materia vivente, e sarebbe contraria alla dottrina.
119
L’UCVV rileva che ogni tipo di prova è ricevibile per procedere all’esame della notorietà della varietà candidata e che il
regolamento n. 2100/94 non contiene alcuna deroga.
– Giudizio della Corte
120
Con la prima, seconda e terza parte del secondo motivo, il sig. [OSCURATO:PERSONA] censura, in sostanza, il fatto che il Tribunale ha
ammesso che la descrizione dettagliata di una varietà in una pubblicazione scientifica possa essere presa in considerazione
per giustificare la notorietà di una varietà ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 2100/94.
121
Al riguardo occorre constatare che, al punto 96 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fatto riferimento, ad abundantiam,
alla letteratura scientifica per confermare le affermazioni del sig. van Jaarsveld. Ai punti 97 e 98 di tale sentenza, il
Tribunale ha rilevato che, in forza delle direttive dell’UPOV e, in particolare, secondo il punto 5.2.2.1, intitolato «Notorietà»,
del documento TG/1/3 di quest’ultimo datato 19 aprile 2002, «la pubblicazione di una descrizione dettagliata figura segnatamente
tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire la notorietà». Al punto 99 di detta sentenza, esso ha riconosciuto
che un elemento del genere può altresì essere preso in considerazione a norma dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 2100/94
e, al punto 100 della stessa sentenza, esso ha statuito che la commissione di ricorso era legittimata a prendere in considerazione
le descrizioni dettagliate contenute nelle opere del sig. [OSCURATO:PERSONA] per stabilire la notorietà della varietà di riferimento.
122
Al riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la Corte respinge in modo puro e semplice le censure
mosse in merito a una motivazione sovrabbondante di una sentenza del Tribunale, poiché tali censure non possono comportare
l’annullamento della pronuncia e sono, quindi, inoperanti (sentenza 7 novembre 2002, causa C‑184/01 P, Hirschfeldt/AEE, Racc. pag. I‑10173,
punto 48).
123
Nella fattispecie, occorre constatare che la motivazione del Tribunale esposta ai punti 96‑100 della sentenza impugnata riveste
un carattere sovrabbondante rispetto a quella esposta ai punti 89‑95 di detta sentenza.
124
Ne deriva che la prima, seconda e terza parte del secondo motivo sono inconferenti e devono, quindi, essere respinte.
Sulla quarta parte, relativa al fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando erroneamente gli argomenti
del sig. [OSCURATO:PERSONA] quanto alla violazione dell’art. 62 del regolamento n. 2100/94
– Argomenti delle parti
125
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto respingendo il suo argomento relativo alla violazione
dell’art. 62 del regolamento n. 2100/94. Egli reputa che il Tribunale abbia erroneamente constatato, al punto 104 della sentenza
impugnata, che la sua tesi, esposta al punto 103 di detta sentenza, secondo cui la varietà SUMCOL 01 avrebbe dovuto essere
riconosciuta dall’UCVV come nettamente distinta, si trovava in evidente contraddizione con la tesi da esso sviluppata secondo
cui la varietà candidata e la varietà di riferimento erano un’unica e medesima varietà. L’addotta contraddizione non esisterebbe
in quanto, se à vero che le piante spedite dal sig. van Jaarsveld appartenevano alla varietà SUMCOL 01, non vi era alcuna
«varietà di riferimento» rispetto alla quale stabilire la distinzione in questione.
126
L’UCVV chiede che la Corte voglia respingere tale parte del secondo motivo.
– Giudizio della Corte
127
Innanzi tutto, occorre constatare che il Tribunale aveva già respinto, al punto 87 della sentenza impugnata, la premessa su
cui riposa l’argomento del sig. [OSCURATO:PERSONA] e secondo cui la varietà di riferimento e la varietà candidata sono una sola e medesima
pianta.
128
Anche supponendo che, al punto 104 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia erroneamente valutato come contraddittoria
la posizione del sig. [OSCURATO:PERSONA], nonostante quest’ultimo avesse dedotto, nell’ambito dell’art. 62 del regolamento n. 2100/94,
un motivo in via subordinata, occorre, ciò nondimeno, constatare che il Tribunale ha respinto tale motivo per ragioni esposte
al punto 106 della sentenza impugnata, non contestate dal sig. [OSCURATO:PERSONA].
129
Occorre pertanto respingere la quarta parte del secondo motivo.
Sulla quinta parte, relativa ad errori di diritto nella valutazione della partecipazione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] all’udienza
– Argomenti delle parti
130
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato gli artt. 60, n. 1, e 15, n. 2, del regolamento n. 1239/95 in sede di
valutazione, ai punti 129-132 della sentenza impugnata, delle condizioni per la partecipazione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] all’udienza
dinanzi alla commissione di ricorso.
131
Al riguardo egli sostiene, innanzi tutto, che il Tribunale ha trascurato il fatto che una decisione che dispone una misura
d’istruzione era necessaria per sentire una parte nell’ambito del procedimento e, in secondo luogo, che il Tribunale ha erroneamente
dichiarato che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era un agente dell’UCVV mentre invece ella era una dipendente del Bundessortenamt e, in terzo
luogo, che né l’UCVV né la commissione di ricorso hanno dimostrato che le condizioni alle quali era soggetta una valida rappresentanza
di tale ufficio da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fossero soddisfatte.
132
L’UCVV fa valere che le convocazioni eseguite in vista dell’udienza del 30 maggio 2005 erano regolari. Spettava al solo presidente
dell’UCVV decidere sulla composizione della sua delegazione e dunque sulla partecipazione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], che aveva partecipato
alla preparazione della decisione di rigetto.
– Giudizio della Corte
133
Occorre constatare che il Tribunale ha rilevato, al punto 130 della sentenza impugnata, che dal processo verbale dell’udienza
dinanzi alla commissione di ricorso emerge che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è comparsa dinanzi a quest’ultima in qualità di agente dell’UCVV
e non in qualità di testimone o esperto.
134
Di conseguenza, dovendo quindi considerare la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] come un agente dell’UCVV, gli obblighi derivanti dagli artt. 60,
n. 1, e 15, n. 1, del regolamento n. 1239/95 non possono essere utilmente invocati.
135
Infatti, ai sensi dell’art. 68 del regolamento n. 2100/94, essendo l’UCVV parte del procedimento di ricorso e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]
la sua agente, il Tribunale ha giudicato, al punto 130 della sentenza impugnata, senza per questo violare l’art. 60, n. 1,
del regolamento n. 1239/95, che la sua comparizione all’udienza non necessitava l’adozione di una misura d’istruzione ai sensi
della summenzionata disposizione.
136
Inoltre, il Tribunale ha correttamente rilevato che, in forza dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 1239/95, gli atti compiuti
dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], conformemente ai termini dell’accordo concluso tra l’UCVV e il Bundessortenamt relativamente all’esame
tecnico, hanno la qualità di atti dell’UCVV opponibili ai terzi.
137
Ne deriva che la quinta parte del motivo esaminato deve essere respinta.
138
Da quanto precede risulta che il secondo motivo deve essere respinto in toto.
139
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’impugnazione deve essere integralmente respinta.
Sulle spese
140
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’art. 118
del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UCVV ne ha fatto
domanda, il sig. [OSCURATO:PERSONA], rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.