CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 13362/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. 80224030587);-ricorrente-controSERVIZI [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione (c.f.06076950721);-intimata-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Puglia n. 3555/2024 depositata il 22/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bari, la [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento n.Numero registro generale 9897/2025Numero sezionale 2200/2026Numero di raccolta generale 13362/2026Data pubblicazione 08/05/2026TVS030300838/2019 avente ad oggetto maggiore IVA per l’annod’imposta 2014, derivante dalla contestazione di infedele dichiarazione.La CTP rigettava il ricorso, osservando, per quanto ancora interessa inquesta sede, che non trovava applicazione al caso in esame l’art. 12,comma 7°, l. 212/2000, non essendo stati compiuti accessi o verifichepresso la sede della società.2. La società proponeva appello, deducendo la violazione delcontraddittorio, la decadenza dell’Amministrazione dal potere diaccertamento, l’erronea applicazione e determinazione delle sanzioni.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, con sentenzan. 3555/2024, accoglieva l’appello, osservando che, con riguardo ai tributiarmonizzati, il contraddittorio andava garantito anche in caso diaccertamenti “a tavolino”; aggiungeva che, dal verbale del 7/11/2019,successivo alla notifica dell’avviso di accertamento, risultava che lacontribuente aveva esibito «due prospetti relativi alle annualità 2014 e2015 che evidenziano il mancato incasso di fatture emesse e quindi il nonincasso dell'IVA con la conseguente mancata inclusione nella dichiarazioneIVA» e ciò era sufficiente per il superamento della cd. prova di resistenza,dal momento che era necessario valutare le argomentazioni delcontribuente in termini di non pretestuosità – che emergeva dalle stesseconsiderazioni dell’Amministrazione sul punto - e non necessariamente difondatezza.3. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi.La contribuente non ha resistito con controricorso ed è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha lamentato il viziodi cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione dell’art. 12, comma 7°, l. 212/2000.Numero registro generale 9897/2025Numero sezionale 2200/2026Numero di raccolta generale 13362/2026Data pubblicazione 08/05/2026Ha dedotto che la CGT di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto«necessaria la consegna di copia del PVC», senza considerare che vi erastata un’interlocuzione con il contribuente a seguito della notifica delquestionario – idonea a garantire il rispetto del diritto al contraddittorio -come risultava dallo stesso atto di appello della contribuente (pagg. 6-8) edalla documentazione (processi verbali) depositata dalle parti comeallegato 8 al ricorso di primo grado ed allegato 6 alle controdeduzioni diprimo grado.1.2 Con il secondo motivo di ricorso, è stato dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 132, comma 1°, n.4), c.p.c. e 36, comma 2°, n. 4) d.lgs. 546/1992. L’Amministrazione halamentato l’omessa motivazione che caratterizzerebbe la sentenzaimpugnata, avendo la CGT di secondo grado acriticamente aderito alledoglianze della contribuente, senza considerare il documentatosvolgimento dell’interlocuzione.1.3 I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la lorostretta connessione, sono fondati.Nella disciplina anteriore all’introduzione dell’art. 6 bis l. 212/2000 pereffetto dell’art. 1 d.lgs. 219/2023 – che regola attualmente le modalità delcontraddittorio per tutti i tributi, ma non trova applicazione, rationetemporis, alla vicenda in esame - l’obbligo del contraddittorio preventivovigeva “quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo se espressamenteprevisto, mentre ha valenza generalizzata per i soli tributi cd. armonizzati,comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto, purché ilcontribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementiin fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizionemeramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella nonidonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo,secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice diNumero registro generale 9897/2025Numero sezionale 2200/2026Numero di raccolta generale 13362/2026Data pubblicazione 08/05/2026merito” (Cass. SS.UU. 21271/2025; cfr. anche Cass. Sez. U.24823/2015).Con riguardo al contraddittorio relativo ai tributi armonizzati, però, adifferenza di quanto previsto dall’art. 12 l. 212/2000, non erano previsteparticolari formalità, essendo invece sufficiente che venisse assicurata«l'effettività dello stesso, indipendentemente dagli strumenti in concretoadottati, quali il ricorso a procedure partecipative o l'impiego di altrimeccanismi finalizzati all'interlocuzione preventiva, come l'inoltro diquestionari ed il riconoscimento dell'accesso agli atti» (Cass. 18489/2024;nello stesso senso, cfr. Cass. 20436/2021, in motivazione).Orbene, nella sentenza impugnata (a pagina 4) si rappresenta che lastessa appellante aveva fatto riferimento a colloqui intercorsi tra l’Agenziadelle Entrate e la cooperativa; pertanto, alla luce dei principi esposti,sarebbe stato necessario verificare – con accertamento in fatto - se talicolloqui erano idonei a garantire il contraddittorio, per il quale, nell’ipotesiin esame, non sono richieste particolari formalità, e dare conto dell’esito ditale verifica in motivazione.Il motivo va quindi accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Puglia che dovrà valutare, alla luce dei principiesposti, se con le interlocuzioni di cui si dà atto nei verbali richiamati dallaricorrente, è stato assicurato il diritto al contraddittorio.2.1 Con il terzo motivo di ricorso, è stato denunciato il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 112 c.p.c., 345 c.p.c.e 57, comma 2°, d.lgs. 546/1992. L’Amministrazione sostiene che lecircostanze in forza delle quali il giudice d’appello ha ritenuto che fossestata superata la prova di resistenza erano state allegate tardivamente,per la prima volta con l’atto di appello.2.2 Con il quarto motivo, la ricorrente ha dedotto il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione dell’art. 6, commi 3, 4 e 5, d.P.R.633/1972. Ad avviso dell’Amministrazione il giudice d’appello sarebbeNumero registro generale 9897/2025Numero sezionale 2200/2026Numero di raccolta generale 13362/2026Data pubblicazione 08/05/2026incorso in errore in quanto risultava dalla documentazione in atti cheerano state emesse fatture non pagate e non inserite nella dichiarazioneIVA.Tali motivi, ovviamente, restano assorbiti per effetto dell’accoglimento deiprimi due.3. In definitiva, vanno accolti i primi due motivi di ricorso e dichiaratiassorbiti i rimanenti due. La sentenza impugnata va quindi cassata inrelazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Puglia, in diversa composizione, che dovràprovvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e dichiaraassorbiti i rimanenti due; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche inordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/3/2026.Il PresidenteLucio Luciotti