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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 47210/2023

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a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto cne i primo motivo ai ricorso ai i imis loan - imputato dei reato ai cui agli artt. 110 cod. pen. e 5 dlgs n. 74 del 2000 - con il quale deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in ordine al mancato rispetto del termine ex art.

L$-ors dei ciecreto-iegge n. 131 dei z020 per rinvio delle conclusioni da parte dei Pm, è inammissibile perché privo di specificità; che, infatti, il ricorrente non ha in alcun modo segnalato quale possa essere stata la incidenza di tali conclusioni; in ipotesi tardivamente rasseanate. ai fini della adozione della decisione impugnata; che il secondo motivo, con il quale è stata censurata dal prevenuto la carenza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della responsabilità per il reato a lui ascritto, non e consentito dalla legge in sede di legittimita perche costituito da mere doglianze in punto di fatto,, tra l'altro, già vagliate ed esaminate con sufficiente e non illogica motivazione dalla Corte territoriale, la quale ha argomentato la colpevolezza dell'imputato sulla base del fatto che la cessione delle quote societarie mano stesso effettuata fosse solo apparente e simulata ai solo fine di eludere il pagamento dell'imposte.

Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al paaamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

PQM tiicniara inammissiolie il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento (lene spese processuali e della somma di euro 3.000,001Fn favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2023 il consigliere estensore il Presia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto cne i primo motivo ai ricorso ai i imis loan - imputato dei reato ai cui agli artt. 110 cod. pen. e 5 dlgs n. 74 del 2000 - con il quale deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in ordine al mancato rispetto del termine ex art. L$-ors dei ciecreto-iegge n. 131 dei z020 per rinvio delle conclusioni da parte dei Pm, è inammissibile perché privo di specificità; che, infatti, il ricorrente non ha in alcun modo segnalato quale possa essere stata la incidenza di tali conclusioni; in ipotesi tardivamente rasseanate. ai fini della adozione della decisione impugnata; che il secondo motivo, con il quale è stata censurata dal prevenuto la carenza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della responsabilità per il reato a lui ascritto, non e consentito dalla legge in sede di legittimita perche costituito da mere doglianze in punto di fatto,, tra l'altro, già vagliate ed esaminate con sufficiente e non illogica motivazione dalla Corte territoriale, la quale ha argomentato la colpevolezza dell'imputato sulla base del fatto che la cessione delle quote societarie mano stesso effettuata fosse solo apparente e simulata ai solo fine di eludere il pagamento dell'imposte. Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al paaamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. PQM tiicniara inammissiolie il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento (lene spese processuali e della somma di euro 3.000,001Fn favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 il consigliere estensore il Presia
Sentenza Cassazione n. 47210/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris