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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 17583/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso presentato dal Procuratore generale presso CORTE di APPELLO di BRESCIA Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la SENTENZA del 21/11/2023 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE Letta la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del sostituto, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di concorso in furto continuato pluriaggravato, ai sensi degli artt. 81 cpv. - 110 - 624 - 625 nn. 2 e 7 cod. pen., per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione.

2. Ricorre per saltum il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, il quale denuncia erronea applicazione della legge penale, per avere il Tribunale erroneamente dichiarato la prescrizione del reato - individuandola in sette anni e sei mesi - laddove per il furto pluriaggravato è prevista la pena edittale massima della reclusione di dieci anni, a cui corrisponde la prescrizione decennale, non ancora maturata.

3. L'avvocato difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria e concluso per il rigetto/inammissibilità del ricorso del P.G. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Va premesso che, ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen., il pubblico ministero può proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento; l'art. 569 cod. proc. pen. consente alla parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado, di ricorrere direttamente per cassazione. 1.Ciò ricordato, e venendo al merito del ricorso, come è noto, il furto pluriaggravato è punito con la pena massima della reclusione di anni dieci. 2.Ai sensi dell'art. 157 cod. pen. la prescrizione del reato contestato di furto pluriaggravato va calcolata in dieci anni, atteso che le circostanze aggravanti contestate e ritenute sono ad effetto speciale.

3. Nel caso di specie, il fatto è stato commesso il 15 maggio 2016.

La prescrizione decennale non maturerà prima del 15 maggio 2026; quella massima ( calcolato l'aumento di un quarto ex art. 161 cod. pen. ) il 15/11/2028. 3.Certamente, pertanto, alla data dell'udienza dinanzi alla Corte di appello (21/11/2023) il reato non risultava prescritto, non essendo trascorsi, a quella data, dieci anni dal fatto.

4. La sentenza deve, pertanto, essere annullata, per errore di calcolo della prescrizione, P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Brescia.

Così deciso in Roma, addì 13 marzo 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso presentato dal Procuratore generale presso CORTE di APPELLO di BRESCIA Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la SENTENZA del 21/11/2023 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE Letta la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del sostituto, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di concorso in furto continuato pluriaggravato, ai sensi degli artt. 81 cpv. - 110 - 624 - 625 nn. 2 e 7 cod. pen., per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione. 2. Ricorre per saltum il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, il quale denuncia erronea applicazione della legge penale, per avere il Tribunale erroneamente dichiarato la prescrizione del reato - individuandola in sette anni e sei mesi - laddove per il furto pluriaggravato è prevista la pena edittale massima della reclusione di dieci anni, a cui corrisponde la prescrizione decennale, non ancora maturata. 3. L'avvocato difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria e concluso per il rigetto/inammissibilità del ricorso del P.G. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Va premesso che, ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen., il pubblico ministero può proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento; l'art. 569 cod. proc. pen. consente alla parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado, di ricorrere direttamente per cassazione. 1.Ciò ricordato, e venendo al merito del ricorso, come è noto, il furto pluriaggravato è punito con la pena massima della reclusione di anni dieci. 2.Ai sensi dell'art. 157 cod. pen. la prescrizione del reato contestato di furto pluriaggravato va calcolata in dieci anni, atteso che le circostanze aggravanti contestate e ritenute sono ad effetto speciale. 3. Nel caso di specie, il fatto è stato commesso il 15 maggio 2016. La prescrizione decennale non maturerà prima del 15 maggio 2026; quella massima ( calcolato l'aumento di un quarto ex art. 161 cod. pen. ) il 15/11/2028. 3.Certamente, pertanto, alla data dell'udienza dinanzi alla Corte di appello (21/11/2023) il reato non risultava prescritto, non essendo trascorsi, a quella data, dieci anni dal fatto. 4. La sentenza deve, pertanto, essere annullata, per errore di calcolo della prescrizione, P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Brescia. Così deciso in Roma, addì 13 marzo 2024
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