CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33331/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] tutti rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 877/20 in data 23/03/2022 della Corte di appello di Trieste, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è stata avanzata rituale richiesta di discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udita la discussione della difesa dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Udine che, all'esito di giudizio abbreviato, in data 30/10/2019 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione ed euro 600 di multa, i primi due (in relazione al reato di furto aggravato) e alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400 di multa, la terza (in relazione al reato di ricettazione). 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: erronea valutazione delle prove indiziarie per il reato di furto a carico di [OSCURATO:PERSONA]. L'affermazione di penale responsabilità appare ingiustificata ed è priva di adeguato supporto strutturale, essendo sostenuta da un quadro probatorio opaco in merito agli asseriti riscontri papillari e al riconoscimento atipico effettuato da parte dei militari del RON di Treviso. Invero, il riscontrato elemento indiziario non appare essere orientato univocamente verso la ricostruzione del fatto ignoto, nemmeno in maniera ragionevole o probabile. Deve, pertanto, escludersi anche il requisito della gravità, permanendo possibili ricostruzioni alternative rispetto a quella che dimostrerebbe la responsabilità dell'odierno imputato. Nessun rilievo dattiloscopico riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] è stato rinvenuto sul biglietto di pedaggio n. 1933 utilizzato nella tratta autostradale da [OSCURATO:PERSONA] a S.Donà di Piave dall'autovettura compendio di furto [OSCURATO:PERSONA]. Anche il contesto in cui è intervenuta l'individuazione fotografica da parte dei militari risulta nebuloso e totalmente presuntivo. Invero, dalle analisi dei tabulati di traffico dell'utenza riferibile a [OSCURATO:PERSONA] è emerso come lo stesso non si trovasse in alcuna zona limitrofa a quella dove è stato commesso il furto. Inoltre, da quanto risulta dalla consulenza della pubblica accusa, non è possibile parlare di assoluta identità di parti rinvenute nella macchina della Bosco, compagna del prevenuto, con pezzi della [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], quanto, semmai, di mera compatibilità. Secondo motivo: erronea valutazione delle prove indiziarie per il reato di furto a carico di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa non rinviene il nesso logico in base al quale il giudicante ha ritenuto di fondare un'affermazione di reità sulla sola evidenza costituita dai rilievi dattiloscopici rinvenuti su un biglietto autostradale, peraltro riconducibili ad un'auto diversa da quella compendio di furto. I, Terzo motivo: vizio di motivazione in relazione al reato di furto in capo a [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna prova è emersa nel corso dell'istruttoria relativamente alla commissione materiale del furto dell'auto [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] né da parte del Cassol né da parte del Massariol. Quarto motivo: erronea valutazione delle prove indiziarie per il reato di ricettazione a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Gli accertamenti alla casa produttrice non hanno permesso di fornire un riscontro documentale tale da permettere di abbinare ad uno specifico numero di telaio le parti oggetto di sostituzione. Di certezza non si può parlare, ma solo di compatibilità tra elementi. Quinto motivo: mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del delitto di ricettazione in capo alla Bosco. Si evoca in tal senso la giurisprudenza in base alla quale la sussistenza del delitto di ricettazione deve essere esclusa sotto il profilo dell'elemento soggettivo nell'ipotesi di persona convivente more uxorio che riceva dal reo il denaro o la cosa. Sesto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena ed al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nei confronti del Cassol e del Massariol. Il giudicante ha irrogato, senza dare conto dei criteri seguiti, una pena eccessiva e sproporzionata, partendo da una pena base errata oltremodo distante dal minimo edittale. Lo stesso, inoltre, non ha illustrato le ragioni per le quali gli imputati dovevano ritenersi immeritevoli delle circostanze attenuanti generiche, limitandosi ad addurre il riferimento a precedenti penali ostativi. Settimo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena nei confronti della Bosco nonché del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. Sulla misura della pena si reiterano le considerazioni esposte nel precedente paragrafo; sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. si stigmatizza la mancata valutazione dello stato di incensuratezza dell'imputata. Ottavo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca del bene ex art. 240 cod. pen. La motivazione con cui il giudice di prima istanza ha disposto la confisca dell'auto di proprietà della Bosco, riferendosi genericamente ad una disposizione normativa (art. 240, primo comma, cod. pen.), si appalesa errata ed inadeguata, oltre che del tutto insufficiente.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Va evidenziato in premessa come la Corte territoriale si sia espressamente confrontata con le fondamentali deduzioni difensive e l'omessa specifica valutazione degli altri dati richiamati nei ricorsi non configura il vizio denunciato: va ribadito, infatti, che il giudice di appello, in presenza di una "doppia conforme", nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; di recente v. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811, non mass. sul punto). Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (cfr., Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; Sez. 28729 del 07/07/2022, Labate, non mass.). Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (cfr., Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 2, n. 26870 del 12/05/2022, Gioè, non mass.).3. Evocativi di non consentite censure in fatto e comunque manifestamente infondati sono i primi tre collegati motivi di ricorso. 3.1. Scrivono i giudici di appello: "... nel pomeriggio del 6 luglio 2017, a Udine, in viale Tricesimo, dal parcheggio esterno della concessionaria Renault "Patriarca", era stata rubata l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], di colore bianco, prelevando la chiave elettronica della vettura mediante la forzatura di un cassetto dell'ufficio vendite. Tale veicolo aveva percorso la tratta autostradale da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] del Piave, con entrata alle ore 16,39 ed uscita alle ore 17,23, utilizzando il biglietto di pedaggio n. 1933; alla guida dell'auto vi era un soggetto maschile di giovane età; immediatamente dietro alla vettura rubata, sulla stessa corsia, transitava l'auto [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], intestata a [OSCURATO:PERSONA], che, alle ore 17.23.30 convalidava il biglietto di pedaggio n. 1145; tale biglietto risultava emesso dal casello di [OSCURATO:PERSONA] alle ore 16,39, ovvero contestualmente all'ingresso in autostrada del veicolo oggetto di furto; a bordo della [OSCURATO:PERSONA] vi erano due soggetti maschili; in precedenza, la [OSCURATO:PERSONA] era uscita al casello di Udine alle ore 11,15 (biglietto n. 1014), proveniente da S.Donà del Piave, con a bordo tre persone (corrispondenti, per sembianze e abbigliamento al soggetto che era transitato al casello di S.Donà a bordo del veicolo sottratto e ai due soggetti transitati allo stesso casello a bordo della stessa [OSCURATO:PERSONA]). I carabinieri della Stazione di Treviso riconoscevano per [OSCURATO:PERSONA] il soggetto che, alla guida della [OSCURATO:PERSONA], era uscito al casello di [OSCURATO:PERSONA] alle ore 15,15 (ripreso dalle telecamere); [OSCURATO:PERSONA] è il figlio di [OSCURATO:PERSONA] ...; tale riconoscimento (viaggio di andata) aveva riscontro negli esiti degli accertamenti dattiloscopici sui biglietti autostradali: sul biglietto n. 1014 ... era stata infatti rilevata l'impronta del dito indice della mano destra del Cassol (16 punti caratteristici, come da consulenza in atti). [OSCURATO:PERSONA] era riconosciuto anche come soggetto alla guida della vettura oggetto di furto, all'atto del pagamento del pedaggio al casello di [OSCURATO:PERSONA] del Piave nel viaggio di ritorno. Sempre con riferimento al viaggio di ritorno, sul biglietto n. 1145 ... erano stati rilevati contatti papillari (pollice mano sinistra, pollice mano destra, indice mano sinistra) riferibili a [OSCURATO:PERSONA] (20 punti caratteristici, come da consulenza in atti) ...". Sulla base di queste evidenze, si è riconosciuto come il Cassol, il Massariol ed un terzo soggetto, giunti alle 15,15 al casello di [OSCURATO:PERSONA] a bordo della [OSCURATO:PERSONA], vi fossero rientrati poco dopo (ore 16,39) - nell'intervallo orario compreso tra le 15,15 e le 16,39 si verificò il furto - insieme alla vettura rubata; le due autovetture uscivano poi, nuovamente insieme, alle ore 17,23 al casello di S.Donà del Piave: particolare molto importante è che le osservazioni effettuate dicono che "Cassol è alla guida della vettura sottratta e Massariol è alla guida della [OSCURATO:PERSONA], sulla quale si trova anche il terzo soggetto" e che le due auto viaggiano insieme sulla via del ritorno a casa. 3.2. Fermo quanto precede, occorre preliminarmente precisare che la prova critica o indiretta, fondata sulla utilizzazione degli indizi, consiste essenzialmente nella deduzione di un fatto ignoto da un fatto noto, attraverso un procedimento gnoseologico che poggia su regole di esperienza, ricavate dall'osservazione del normale ordine di svolgimento delle vicende naturali e di quelle umane, alla cui stregua è possibile riconoscere che il fatto noto è legato al fatto da provare da un elevato grado di probabilità o di frequenza statistica, che rappresenta la base giustificativa della regola di inferenza su cui poggia il metodo logico-deduttivo della valutazione degli indizi. 3.2.1. Nella giurisprudenza di questa Suprema Corte sono stati chiaramente enunciati i principi che regolano la prova indiziaria, sottolineandosi, innanzi tutto, che il procedimento indiziario deve muovere da premesse certe, nel senso che queste devono corrispondere a circostanze fattuali non dubbie e non possono, quindi, consistere in dati fondati su mere ipotesi o congetture ovvero su giudizi di verosimiglianza (cfr., Sez. 4, n. 2967 del 25/01/1993, Bianchi, Rv. 193407; Sez. 2, n. 43923 del 28/10/2009, Pinto, Rv. 245606). Gli indizi, oltre a corrispondere a dati di fatto certi, devono essere gravi, precisi e concordanti, secondo l'esplicito dettato dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che subordina alla presenza di questi tre concorrenti requisiti l'equiparazione della prova critica o indiretta alla prova rappresentativa o storica o diretta: con la conseguenza che, in mancanza anche di uno solo di essi, gli indizi non possono assurgere al rango di vera e propria prova idonea a fondare la dichiarazione di responsabilità penale. 3.2.2. Il sindacato di legittimità sul procedimento logico che consente di pervenire al giudizio di attribuzione del fatto con l'utilizzazione di criteri di inferenza, o massime di esperienza, è diretto a verificare se il giudice di merito abbia indicato le ragioni del suo convincimento e se queste ragioni siano plausibili. E, per giungere a queste conclusioni, è necessario verificare se siano stati rispettati i principi di completezza (se il giudice abbia preso in considerazione tutte le informazioni rilevanti), di correttezza e logicità (se le conclusioni siano coerenti con questo materiale e fondate su corretti criteri di inferenza e su deduzioni logicamente ineccepibili). In tal senso, si è affermato in giurisprudenza che "In tema di processi indiziari, alla Corte di cassazione spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, ma non un nuovo accertamento, nel senso della ripetizione dell'esperienza conoscitiva del giudice del merito. Ne discende che l'esame della gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità è semplicemente controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati in materia di valutazione delle prove dall'art.192 cod. proc. pen., controllo seguito con il ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale" (così, Sez. 6, n. 20474 del 15/11/2002, dep. 2003, Caracciolo, Rv. 225245; nello stesso senso, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677). 3.3. Alla luce di queste premesse, i motivi devono ritenersi inammissibili, poichè tesi a contestare l'esistenza di un apparato giustificativo della decisione, in punto di ritenuta assenza di univocità degli indizi, laddove invece la sentenza dà conto delle ragioni per cui ha ritenuto provato il contrario. Infine, anche la censura di violazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza di un ragionevole dubbio, è inammissibile si fonda su elementi di fatto che non trovano supporto in alcun elemento processuale: la regola di cui al comma 1 dell'art. 533 implica che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, poiché il dubbio che la difesa solleva deve essere "ragionevole"; tale non è quello che si fonda su un'ipotesi alternativa del tutto congetturale e priva di qualsiasi conferma e la ragionevolezza non può che risultare dalla motivazione (Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. 245879). 4. Evocative di non consentite censure in fatto e comunque manifestamente infondati sono sia il quarto che il collegato quinto motivo. I giudici di appello dopo aver evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], moglie convivente di [OSCURATO:PERSONA], risultava intestataria dal 26/06/2017 di una [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], acquistata incidentata, avente caratteristiche identiche alla vettura rubata (modello, cilindrata, dotazioni, colore, allestimento), auto che veniva sequestrata presso la residenza dei due coniugi, evidenziavano che: "... all'esito di ulteriori accertamenti, ritenendo che anche la vettura rubata potesse essere stata portata presso la stessa carrozzeria dove la Bosco aveva ritirato la propria auto, il 3 novembre 2017 era perquisita la carrozzeria ed erano rinvenuti, occultati all'interno del vano posteriore di un furgone [OSCURATO:PERSONA], parcheggiato sul retro dell'officina, i sedili anteriori e posteriori di una vettura [OSCURATO:PERSONA] IV serie Intense; il titolare non era in grado di spiegarne la provenienza e gli stessi erano risultati del tutto compatibili con la dotazione di bordo della vettura ... oggetto di furto. Anche all'esito della consulenza tecnica eseguita, risultava accertato che, sul veicolo sequestrato alla Bosco, erano state montate parti della vettura sottratta alla concessionaria Patriarca pochi giorni dopo l'acquisto della vettura incidentata " (v. pag. 6 della sentenza impugnata). Elementi - questi - che inducevano a ritenere provato con certezza che sul veicolo intestato alla Bosco fossero state montate parti provenienti dalla vettura rubata; e il fatto che alcune parti provenienti dal veicolo rubato (sedili anteriori) e altre provenienti dal veicolo della Bosco (sedili posteriori) fossero stati rinvenuti presso la carrozzeria Valdocar di [OSCURATO:PERSONA] induceva a ritenere fondatamente che i lavori di riparazione e sostituzione fossero avvenuti presso tale carrozzeria. Il "silenzio" dell'imputata ha avvalorato la sua piena consapevolezza in merito all'occorso, dovendosi al riguardo ricordare che, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012, Pomella, P.v. 252285; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyennang, Rv. 268643). 5. Manifestamente infondato è il sesto motivo. 5.1. La Corte territoriale ha ritenuto la pena irrogata nei confronti del Cassol e del Massariol del tutto congrua riconoscendo altresì come ampiamente giustificato debba ritenersi lo scostamento dai minimi edittali avuto riguardo alle modalità del fatto, dimostrative di non secondaria capacità criminale. L'indicazione in motivazione - con riferimento alla determinazione dell'entità della pena - degli elementi negativi ritenuti di dominante rilievo non rende necessario l'esame dettagliato degli ulteriori elementi rappresentati solo genericamente nel ricorso (Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252). E' quindi sufficiente, in considerazione dell'entità della pena determinata nella sentenza impugnata, il richiamo, tra i criteri di valutazione previsti dall'art. 133 cod. pen., unicamente alla capacità a delinquere dell'imputato, desunta dalla gravità dei fatti per le particolari modalità di commissione. Peraltro, allorché la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che, in tal caso, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua ed è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 4, n.46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). 5.2. Ai due imputati sono state negate le circostanze attenuanti generiche in considerazione dei loro non remoti e gravi precedenti e della mancanza di condotte risarcitorie. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche appare giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Suprema Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 6. Manifestamente infondato è il settimo motivo. La Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena (di poco superiore al minimo edittale) alla luce della gravità intrinseca della condotta. 6.1. Come è noto, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 6.2. I giudici di merito hanno altresì escluso il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. alla luce del significativo valore economico del bene ricettato. Ai fini del diniego dell'attenuante in discorso, invocata dalla difesa, la Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha ritenuto decisiva la non tenuità del danno patrimoniale derivante dal commesso delitto. In tal senso, i giudici di seconde cure hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto, enunciato da questa Suprema Corte, secondo cui in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi - come nella fattispecie - la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (cfr., Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Rv. 258118). 7. Manifestamente infondato è l'ottavo motivo. La Corte territoriale ha giustificato la confisca dell'autovettura ritenendo la stessa quale prodotto e profitto del reato ex art. 240 cod. pen. "tenuto conto dello specifico e diretto nesso causale della cosa con il fatto-reato e della palese strumentalità di esso rispetto al compimento di un'articolata condotta delittuosa dei rei" (in tal senso si è affermato che la confisca facoltativa prevista dall'art. 240, comma primo, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile: Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013, Spinelli, Rv. 254881). 7.1. È consolidata in giurisprudenza l'affermazione secondo cui non si rinviene una nozione generale di profitto non solo nel codice penale, ma anche nelle varie disposizioni contenute in leggi speciali che ne prevedono la confisca; si tratta di norme che danno la nozione per presupposta, ovvero si limitano a contrapporla ad altri concetti parimenti non definiti, quali quelli di "prezzo", "corpo" e "strumento" del reato, utilizzandola, peraltro, sia per determinare l'oggetto della confisca, sia ad altri fini, come, cioè, elemento costitutivo della fattispecie di reato o come circostanza aggravante. Sulla nozione di profitto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a Sezioni unite, ha individuato nel tempo una serie di stabili principi: a) il profitto, per rilevare ai fini della disciplina della confisca, deve essere accompagnato dal requisito della «pertinenzialità», inteso nel senso che deve derivare in via immediata e diretta dal reato che lo presuppone (principio di "causalità" del reato rispetto al profitto) (cfr., Sez. U, n. 9194 del 3/07/1996, Chabni, Rv. 205707; Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, in motivazione; Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, Romagnoli, in motivazione; Sez. U, n. 41936 del 25/10/ 2005, Muci, Rv. 232164; Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239924; Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, in motivazione). In tutte le sentenze indicate si è sempre fatto riferimento alla circostanza che il parametro della pertinenzialità al reato del profitto rappresenta l'effettivo criterio primario selettivo di ciò che può essere confiscato (anche la sentenza delle Sezioni unite, n. 20208 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700, pur ammettendo la confiscabilità dell'utilità mediata - c.d. surrogati - ha tuttavia affermato la necessità di individuazione di un profitto originario e di accertare i passaggi attraverso i quali si è compiuta la trasformazione dello stesso); b) tale collegamento diretto reato-profitto esiste anche rispetto ai c.d. surrogati, cioè rispetto al bene acquisito attraverso l'immediato impiego/trasformazione del profitto diretto del reato, ma tale estensione del concetto di "pertinenzialità" trova il suo limite estremo in siffatto requisito di immediatezza (del reimpiego), che - in sostanza - ne garantisce la "riconoscibilità" probatoria (cfr., Sez. U, Miragliotta, cit.; Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso); c) in virtù del "principio di causalità" e dei requisiti di materialità e attualità, il profitto, per essere tipico, deve corrispondere a un mutamento materiale, attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale del suo beneficiario ingenerato dal reato attraverso la creazione, trasformazione o l'acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica, sicchè non rappresenta "profitto" un qualsivoglia vantaggio futuro, immateriale, o non ancora materializzato in termini strettamente economico-patrimoniali (cfr., Sez. 5, n. 10265 del 28/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, Rv. 258577; ma anche Sez. U, "Fisia impianti", cit.); d) quanto, infine, al c.d. profitto risparmio di spesa, esso potrebbe assumere rilievo solo se inteso non in senso assoluto ma in senso relativo, presupponendo tale concetto un ricavo introitato e non decurtato dei costi che si sarebbero dovuti sostenere; anche nel caso di profitto- risparmio sarebbe stato, cioè, necessario un risultato economico positivo concretamente determinato (cfr., Sez. U, "Fisia impianti", cit..; nello stesso senso, anche letteralmente, Sez. 6, n. 35490 del 28/05/ 2013, dep. 2014, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 244274). 7.2. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come nella fattispecie, nessun dubbio possa residuare sul fatto che la ricezione di parti di autovettura provento di furto costituisca profitto del reato di ricettazione, determinando un mutamento materiale, attuale e di segno positivo, della situazione patrimoniale del beneficiario, ingenerato dal reato stesso attraverso la creazione, trasformazione o acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica. 8. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la co