CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22179/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 16/03/2021 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le memorie dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 16 marzo 2021 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza in data 10 novembre 2020 del Tribunale di Bergamo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 10 -ter d.lgs. n. 74 del 2000 per omesso versamento dell'IVA 2013. 2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di tre motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione poiché non era esigibile la condotta richiesta, a causa della crisi di liquidità dovuta all'inadempimento dei crediti commerciali. Precisa che l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario non poteva essere sanata annullando le singole fatture con l'emissione di una nota di credito, che poteva invece essere emessa dal soggetto passivo IVA per stornare totalmente o parzialmente importi precedentemente fatturati a un cliente in caso di merce non consegnata, viziata o parzialmente difforme rispetto a quella convenuta. Nega il dolo. Con il secondo denuncia il vizio di motivazione richiamando l'orientamento giurisprudenziale che escludeva la colpevolezza in relazione al reato dell'art. 10- ter, qualora l'omesso versamento fosse dovuto al mancato incasso dell'IVA per l'altrui inadempimento. Con il terzo lamenta il vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, perché i Giudici non avevano valutato la relazione tecnica di parte inerente alla crisi di liquidità. Con i motivi nuovi la difesa richiama in suo favore l'orientamento giurisprudenziale di Cass., Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, perché reitera le censure dell'appello senza confrontarsi con la sentenza impugnata. I Giudici di merito hanno affermato che la difesa aveva provato che gli insoluti del 2013 erano pari a euro 1.500.000, per cui VIVA non incassata era pari a euro 315.000, il che comportava che non v'era giustificazione del mancato versamento della residua IVA 2013 di euro 1.229.332, perché non accantonata. Inoltre, hanno accertato che nel 2011 la Simar si era trasformata da società a responsabilità limitata a società in accomandita semplice e che sottostava al regime dell'IVA per competenza e non per cassa, perché il fatturato superava i due milioni di euro, la società si avvaleva pacificamente del regime per competenza sugli acquisti, nessuna fattura riportava la dicitura "operazione con IVA per cassa, come previsto dall'art. 32-bis del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012. In definitiva, l'applicazione del regime dell'IVA per competenza, non contestato dalla difesa, obbligava l'imputato al versamento dell'IVA a prescindere dalla riscossione degli importi relativi alle prestazioni effettuate. Va ribadito il consolidato principio giurisprudenziale di legittimità secondo cui l'emissione della fattura, se antecedente al pagamento del corrispettivo delle prestazioni effettuate, espone il contribuente, per sua scelta, all'obbligo di versare comunque la relativa imposta, poiché l'obbligo di indicazione nella dichiarazione e di versamento della relativa imposta non deriva dall'effettiva riscossione di tale corrispettivo (Cass., Sez. 3, n. 41070 del 27/06/2019, Felisio, Rv. 277939-01).Quanto all'eccezionalità e imprevedibilità della crisi di liquidità, la Corte territoriale ha evidenziato che l'incapacità di pagare i debiti tributari era da tempo manifesta, perché già erano state redatte due comunicazioni di notizia di reato per gli anni 2010 e 2011, il contribuente aveva chiesto la rateizzazione decennale del debito tributario, i debiti risultanti dal bilancio 2012 erano di gran lunga superiori ai crediti vantati verso i clienti e realmente esigibili. Ai fini dell'esclusione della colpevolezza non basta invocare la crisi di liquidità, se non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non pagare il debito tributario per finanziare la continuazione dell'impresa. E' consolidata in giurisprudenza la tesi secondo cui l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Cass., Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Schirosi, Rv. 263128 - 01). La difesa ha invocato l'applicazione del principio di diritto espresso da Cass., Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021 che ha valorizzato l'entità degli insoluti rispetto al fatturato. Tuttavia, la sentenza citata non ha introdotto argomenti stravaganti o distonici rispetto al rigore interpretativo della crisi di liquidità, ma ha annullato la sentenza della Corte di appello perché non aveva apprezzato i plurimi elementi di giudizio offerti, indicativi del fatto che le difficoltà finanziarie non erano a lui imputabili e comunque aveva cercato di fronteggiarle anche con il patrimonio personale. Infatti, nel caso citato dalla difesa, non solo le insolvenze dei debitori avevano avuto un'impennata improvvisa, ma l'imputato aveva pagato parte dei tributi, aveva immesso in società risorse personali e familiari e aveva anche adottato tempestivamente misure di ristrutturazione proponendo il concordato preventivo. E' emerso dalla ricostruzione dei fatti compiuta dalla Corte territoriale, non specificamente contestata dalla difesa, che, a un certo punto, il Bigoni ha cessato i pagamenti in favore dell'Erario (per almeno quattro anni) e ha continuato a operare incrementando la crisi, senza prendere efficaci misure di contenimento. Ineccepibile è la motivazione del trattamento sanzionatorio, che ha tenuto conto dell'ammontare dell'imposta evasa, di analoghe omissioni tributarie per il 2011 e il 2012, dell'indisponibilità ad assolvere all'obbligazione anche in fase successiva alla contestazione del reato. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore