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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 37607/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta il diniego delle attenuanti generiche risulta generico e meramente reiterativo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che con completa motivazione hanno dato conto degli elementi considerati per giustificarlo (pag. 3 e 4); considerato, infatti, che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie ( precedenti penali numerosi e recenti); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigliere ?stensore Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta il diniego delle attenuanti generiche risulta generico e meramente reiterativo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che con completa motivazione hanno dato conto degli elementi considerati per giustificarlo (pag. 3 e 4); considerato, infatti, che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie ( precedenti penali numerosi e recenti); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigliere ?stensore Presidente
Sentenza Cassazione n. 37607/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris