CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 25334/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 ottobre 2021 la Corte di appello di L'Aquila ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in carcere e poi agli arresti domiciliari per alcuni reati dichiarati estinti per prescrizione dal Tribunale di Pescara, quale conseguenza dell'effettuata esclusione dell'aggravante della transnazionalità di cui all'art. 4 I. 16 marzo 2006, n. 146. 1.1. Il giudice della riparazione ha, in particolare, deciso di non accogliere la richiesta dello Spadaccini sul presupposto che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione può essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., solo alla persona sottoposta a custodia cautelare che sia stata, poi, prosciolta con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, e non già nell'ipotesi in cui - come nel caso di specie - sia stata dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. In ogni modo, per come ritenuto dalla Corte di appello, l'originaria misura custodiale era stata applicata all'istante non solo per fattispecie aggravate dal carattere della transnazionalità, ma anche per reati privi dell'indicata aggravante. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di doglianza, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo è stata eccepita inosservanza ed erronea applicazione dell'art.314 cod. proc. pen., come risultante a seguito della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 219 del 20 giugno 2008. Il ricorrente auspica un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma dell'art. 314 cod. proc. pen., nel solco dell'esegesi resa dall'indicata pronuncia della Consulta - sia pur espressa con riferimento ad un'ipotesi difforme da quella in oggetto - sul presupposto che la declaratoria di estinzione per prescrizione dei contestati delitti, in assenza di ogni accertamento della penale responsabilità dell'imputato, è stata determinata dall'intervenuta esclusione dell'aggravante della transnazionalità, e quindi in ragione di una valutazione di merito di incidenza tale da non poter essere non parificata alla pronuncia di una sentenza di assoluzione. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 2, 3, 13, 24 Cost., nonché dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 5, par. 5, CEDU. Nel caso di specie ricorrerebbe la violazione delle indicate norme costituzionali e convenzionali, per le quali è dovuta la riparazione per ingiusta detenzione non solo nei casi di assoluzione nel merito, ma anche per le ipotesi di ingiustizia della detenzione in cui non vi sia stato un positivo accertamento della penale responsabilità dell'imputato. Con l'ultimo motivo lo Spadaccini ha lamentato mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, dall'ordinanza applicativa di misura cautelare e dalla sentenza del Tribunale di Pescara dichiarativa dell'estinzione dei reati per prescrizione. A dire del ricorrente, infatti, la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe viziata per avere omesso di valorizzare la circostanza che l'aggravante della transnazionalità non sarebbe stata configurabile ab origine, sin dal momento dell'applicazione della misura cautelare, essendo stato, invece, erroneamente ritenuto dal giudice della riparazione, con argomento incerto ed indimostrabile, che la misura custodiale gli sarebbe stata applicata comunque. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. Nella fattispecie trova, invero, applicazione il consolidato principio espresso da questa Suprema Corte per cui, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, ove il provvedimento restrittivo della libertà sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste - sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto, salvo che per l'eventuale parte di custodia sofferta soverchiante la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per il detto reato, essendo irrilevante il pieno proscioglimento nel merito dalle altre imputazioni, sempre che non si versi in ipotesi di c.d. «ingiustizia formale» (cfr., ex plurimis: Sez. 4, n. 29623 del 14/10/2020, Russo, Rv. 279713-01; Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607-01; Sez. 4, n. 31393 del 18/04/2013, Lili, Rv. 257778-01). Nella specie si versa in una situazione in cui il richiedente ha beneficiato di una pronuncia di prescrizione alla quale non ha inteso rinunciare, pur avendone il diritto (art. 156 cod. pen.), potendo esso essere esercitato anche al solo fine di giovarsi della precondizione alla quale l'art. 314 cod. proc. pen. subordina l'accoglibilità della domanda di riparazione. Ed infatti, qualora il richiedente, pur in presenza di reati prescritti, avesse voluto perseguire l'interesse della riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto avrebbe dovuto rinunciare alla prescrizione e chiedere la pronuncia assolutoria nel merito, che avrebbe conclamato l'ingiustizia della custodia patita. Né una tale scelta avrebbe posto l'istante in una situazione di irragionevole pregiudizio, stretto tra la necessità di assicurarsi, comunque, un esito penalmente favorevole e l'utilità di poter coltivare la successiva azione di ristoro per l'ingiusta detenzione, trattandosi, all'evidenza, di due esigenze connotate dallo stesso rango valoriale. Ove un imputato scientemente decida, infatti, di avvantaggiarsi dell'effetto estintivo della prescrizione, la conseguente rinuncia alla possibilità di ottenere sentenza assolutoria di merito - condizione necessaria per domandare l'indennizzo per l'ingiusta detenzione - non appare, sotto alcun profilo, irragionevole, trattandosi, per l'appunto, di un effetto, per così dire, indesiderato ampiamente secondario rispetto al raggiunto primario obiettivo dell'esonero dalla responsabilità penale. D'altro canto, il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorché limitata alla verifica della inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di per sé, di escludere l'ingiustizia della detenzione. Trattasi, peraltro, di interpretazione conforme alla invocata sentenza della Corte Costituzionale n. 219 del 20 giugno 2008, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui, in ogni caso, condiziona il diritto all'equa riparazione all'assoluzione o al proscioglimento nel merito dalle imputazioni. Il giudice delle leggi ha, infatti, nella circostanza chiarito - con riferimento all'insorgenza del diritto all'equo indennizzo - che la situazione del prosciolto o assolto nel merito è equiparabile a quella del condannato, ma solo per la parte di custodia cautelare sofferta dal primo che soverchi la pena inflitta o che in astratto avrebbe potuto infliggersi. In tal caso 1/4 non risulta violato l'art. 2, comma 1, n. 100 della I. 28 marzo 1987, n. 81 (di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), in quanto non vi sono ragioni per ritenere che la legge-delega abbia voluto introdurre direttamente una clausola generale di riparabilità della detenzione «ingiusta» che sia affidata al filtro dell'interprete, anziché a quello «fisiologico» della norma delegata. Con l'ampiezza della espressione utilizzata, anzi, il delegante ha voluto rimettere al delegato l'individuazione e la specificazione di tali ipotesi. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, non ha neanche ritenuto violato il principio direttivo dell'adeguamento delle norme del codice di procedura penale alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e del processo penale. In particolare, né l'art. 9, par. 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a [OSCURATO:PERSONA] il 19 dicembre 1966 (che ha per oggetto le sole ipotesi, riconducibili all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., nelle quali, a prescindere dall'esito del giudizio, difettassero in origine le condizioni legali per applicare o mantenere una misura custodiale), né l'art. 5, par. 5, della Convenzione E.D.U. (che si applica alle ipotesi in cui taluno sia stato privato della libertà personale al di fuori dei casi indicati dalla legge nazionale e previsti nel par. 1 dello stesso articolo, ovvero in violazione delle modalità e dei tempi disciplinati dai paragrafi 2, 3 e 4) valgono, difatti, a far ritenere che il legislatore delegante abbia inteso prevedere la riparazione dell'ingiusta detenzione senza porre alcuna limitazione circa il titolo della detenzione stessa o le ragioni dell'ingiustizia. 3. Le indicate argomentazioni determinano, pertanto, l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso dedotti dallo Spadaccini, con giudizio da estendersi anche alla terza censura, considerato che trattasi di doglianza eccepita in maniera generica e assertiva, di mera critica della motivazione espressa dalla Corte di appello, che invece, in modo congruo e logico, nonché giuridicamente corretto, ha esplicato i motivi per cui, nella fattispecie, non può essere riconosciuto all'istante il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione ex art.314 cod. proc. pen. 4. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritiene il Collegio che, in ragione della genericità delle argomentazioni svolte nella memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato, non ricorrano giusti motivi per condannare il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità.a P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese