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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 2025

Cassazione n. 31958/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la rideternninazione della pena di anni cinque reclusione ed euro 1.300,00 di multa di cui alla sentenza del Tribunale di Perugia del 25/11/2022, irrevocabile dal 13/05/2023 per reati di furti aggravati in abitazione; l'istanza si basava sull'assunto dell'illegittimità della pena, dovuta al fatto che nella motivazione il giudice aveva affermato di voler calcolare la pena base sulla base del minimo edittale ma aveva preso a riferimento una misura di pena più elevata di quella pari al minimo edittale all'epoca dei fatti previsto; [OSCURATO:PERSONA] che con il ricorso si contesta l'affermazione del giudice dell'esecuzione in ordine all'intangibilità del giudicato con argomenti che non trovano riscontro nella consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, che, infatti, «non integra un'ipotesi di pena illegale, deducibile dinanzi al giudice dell'esecuzione in caso di sentenza divenuta irrevocabile, la determinazione della pena in misura superiore alla media edittale in assenza di adeguata motivazione, costituendo tale "deficit" motivazionale un vizio deducibile esclusivamente in sede di impugnazione» (Sez. 1, n. 45193 del 11/07/2023, Cumino, Rv. 285507 - 01) che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] F r estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la rideternninazione della pena di anni cinque reclusione ed euro 1.300,00 di multa di cui alla sentenza del Tribunale di Perugia del 25/11/2022, irrevocabile dal 13/05/2023 per reati di furti aggravati in abitazione; l'istanza si basava sull'assunto dell'illegittimità della pena, dovuta al fatto che nella motivazione il giudice aveva affermato di voler calcolare la pena base sulla base del minimo edittale ma aveva preso a riferimento una misura di pena più elevata di quella pari al minimo edittale all'epoca dei fatti previsto; [OSCURATO:PERSONA] che con il ricorso si contesta l'affermazione del giudice dell'esecuzione in ordine all'intangibilità del giudicato con argomenti che non trovano riscontro nella consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, che, infatti, «non integra un'ipotesi di pena illegale, deducibile dinanzi al giudice dell'esecuzione in caso di sentenza divenuta irrevocabile, la determinazione della pena in misura superiore alla media edittale in assenza di adeguata motivazione, costituendo tale "deficit" motivazionale un vizio deducibile esclusivamente in sede di impugnazione» (Sez. 1, n. 45193 del 11/07/2023, Cumino, Rv. 285507 - 01) che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] F r estensore Il
Sentenza Cassazione n. 31958/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris