CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2023
Cassazione n. 15540/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29682/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, già in via A. Gramsci n.14, poi in via Fornovo n.3; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale Angelico n.35; -controricorrente- avverso la sentenza n. 363/2017 della Corte d’Appello di Palermo , depositata in data 12.06.2017, N.R.G. 513/2015. [OSCURATO:PERSONA] - INDENNITA’ [OSCURATO:PERSONA] -PART TIMEUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.05.2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. LaCorte d’appello di Palermo, decidendo sull’appello proposto dal Comune di Erice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vigili urbani dipendenti del Comune di Erice con contratto di lavoro a tempo determinato part time,in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trapani, ha rigettato le domande proposte da i lavoratori e volte ad ottenere il pagamento dell’indennità di vigilanza di cui all’art. 37 del CCNL 1995 nellamisura integrale prevista dal CCNL del 2000 . 2. La Corte territoriale, considerata la mancata stipula dei contratti integrativi decentrati previsti dall’art. 6, comma 10, del CCNL del 2000, cui era demandata la previsione di eccezioni alla regola della proporzionalità del trattamento economico, ritenevanecessario che in sede locale venisse verificata la compatibilità della disciplina di livello superiore con la peculiaritàdell’ente territoriale. 3. In mancanza di specifiche e diverse previsioni, riteneva che l’indennità di vigilanza dovesse essere considerata come un trattamento economico correlato all’orario di lavoro, piuttosto che come emolumento fisso. 4. Escludeva che potesse apprezzarsi il richiamo dei lavoratori ad un precedente del Tribunale di Foggia, chein un caso analogo aveva fatto riferimento al la tabella 1 allegata al CCNL del 1995 (da cui risulterebbe che l’indennità di vigilanza non è frazionabile), in quanto la suddetta tabella non erastata riprodotta nel CCNL del 2000, e riteneva pertanto che fosse stata superata dalla normativa in vigore. 5. Non condivideva l’argomentazione dei lavoratori, secondo cui la mancata previsione dell’indennità di vigilanza da parte dell’art.52 del CCNL del 2000 avrebbe comportatola possibilità di proporzionare all’orario di lavoro la misura di tale indennità, in quantol’art. 52 del CCNL 2000, a differenza dell’art. 6, commi 9 e 10, del medesimo CCNL, si riferisce esclusivamente alla retribuzione, la cui nozione è più ristretta rispetto a quella di trattamento economico. 6. Per la cassazione della sentenza di appello SALVATORE P OLISANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoprospettato tre motivi di ricorso. 7. Il Comune di Ericeha resistito con controricorso, successivamente illustrato da memoria. CONSIDERATO CHE1. Con il primo motivoi ricorrenti denuncia no , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.,violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei CCNL, ed in particolare dell’art. 6, comma 10, CCNLComparto regioni [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione agli artt. 1362 e 1372 cod. civ. Lamentanoil travisamento della norma da parte della Corte territoriale, deducendo che in assenza di contrattazione integrativa, gli unici elementi da cui si desume la legittimità di quanto ex adversosostenuto sono costituiti dalla natura dell’indennità e dalle norme contrattuali che la richiamano. Evidenzianoche per costante giurisprudenza l’indennità di vigilanza ha carattere fisso e svolge la funzione di attribuire un riconoscimento economico per lo svolgimento di funzioni che comportano particolari responsabilità (polizia giudiziaria, servizio polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza), e non costituisce elemento accessorio allo stipendio dei dipendenti degli enti locali, ma un trattamento riservato solo a formali qualifiche di inquadramento aventi ad oggetto la specifica prestazione lavorativa, ossia al solo personale ricompreso nell’area di vigilanza, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 10 legge n. 65/1986, e dunque al personale che presta servizio di polizia municipale nel Corpo dei [OSCURATO:PERSONA]. Argomentanoinoltre che la previsione contenuta nell’art. 36 del medesimo CCNL in ordine al trattamento economico degli agenti di polizia municipale si limita a tenere ferma l’indennità di vigilanza, senza fare alcuna precisazione sulla possibilità di ridurre tale indennità per il lavoratori assunti con orario di lavoro parziale; ne fa conseguire che la mancata adozione dei contratti integrativi, che riguardano solo i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, non incide sulla natura dell’indennità di vigilanza quale emolumento fisso. 2. Con il secondo motivo iricorrenti denuncia no , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei CCNL, ed in particolare della Tabella 1 CCNL Comparto regioni [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione agli artt. 1362 e 1372 cod. civ. Argomentanoche la suddetta Tabella costituisce un elemento di natura normativa, evidenziandone il carattere ultrattivo per il periodo successivo alla scadenza. 3. Con il terzo motivo iricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei CCNL, ed in particolare dell’art.52, comma 2, lett. b ) del CCNL Comparto regioni [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione agli artt. 1362 e 1372 cod. civ. Deducono che l’indennità di vigilanza non è prevista dal CCNL del 2000, ma da quello del 1995; precisanoinoltre che ai sensi dell’art. 52, comma 2, lett. b ) del CCNL Comparto regioni [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tra le voci retributive fisse e periodiche su cui può incidere la decurtazione di cui all’art.6, comma 9, del medesimo contratto, non compare espressamente l’indennità di vigilanza, ma solo l’indennità integrativa speciale. Sostengono che gli elementi della retribuzione risultano comprensivi anche di accessori e integrativi; evidenziano che l’indennità ha carattere di continuità ed è pertanto elemento connaturato alla retribuzione e non al trattamento economico. 4. Con il quarto motivo iricorrenti denuncia no , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.,violazione o falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ. Evidenziano che la sentenza n. 18/2016 del Tribunale di Trapani, passata in giudicato, ha riconosciuto la fruizione integrale dell’indennità exart. 37 del CCNL 1995 a personale di polizia municipale con rapporto di lavoro part-time. 5. L’eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata, avendo i ricorrenti indicato le specifiche disposizioni dei contratti collettivi su cui il ricorso si fonda. 6.I p rimi tre motivi , da trattarsi congiuntamente per la loro connessione logica, sonoinfondati. L’indennità di vigilanzaè prevista dall’ art. 37, comma 1, lett. b ), primo periodo, del CCNL del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 6 luglio 1995 in favore di tutto il personale dell’area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso d ei requisiti e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art.5 della legge n. 65/1986 , nella misura fissa di £ 1.570.000 annue lorde ripartite in dodici mesi, ed in favore delrestante personale dell’area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all’art.5 della legge n. 65/1986 nella misura di £ 930.000 per 12 mesi ; tale indennità è stata successivamente incrementata dall’art. 16, comma 1, del CCNL del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 21 gennaio 2004 in € 1.110,84 annui lordi (corrispondenti ad € 92,58 mensili) con decorrenza dal 1° gennaio 2003. Ciò premesso, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del CCNL del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 14 settembre 2000,il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale. Laregola del riproporzionamento del trattamento economico in rapporto alla durata ridotta della prestazione lavorativaprevista da tale disposizione ha dunque carattere rigido e generale, riguardando indistintamente tutte le voci aventi carattere fiss o e periodico del trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.Ritiene pertanto il Collegio chela medesima disposizione debba applicarsi anche all’indennità di vigilanza di cui all’art.37, comma 1, lett. b ) del CCNL del 6 luglio 1995, come integrato dall’art. 16 , comma 1, del CCNL 2002 - 2005 , che non rientra fra i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, né tra gli altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, previsti dal successivo comma 10 dell’art. 6 del CCNL per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 14 settembre 2000. A fronte del carattere generale della regola del riproporzionamento prevista dall’art. 6, comma 9, del CCNL del 14 settembre 2000 e del suo univoco tenore, non può rilevare in contrario la mancata inclusione dell’indennità di vigilanza, prevista in misura fissa per anno, nell’ambito della retribuzione individuale mensile di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL 2000. Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, quindi, il CCNL del 2000 prevede che tutte le competenze fisse e periodiche checompongono il trattamento economico del dipendente debbano essere riproporzionate in base al ridotto orario di lavoro nel part-time. Fanno eccezione a tale regola soltanto le competenze di cui ai successivi commi 10 e 11. In particolare al comma 10 è previsto che «i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi decentrati» mentre il comma 11 prevede che sono corrisposte senz'altro per l'intero «le aggiunte di famiglia». Trattandosi, quindi,di un vincolo rigido e generale stabilito direttamente dal CCNL, esso riguarda tutte, indistintamente, le voci del trattamento economico del personale titolare di tale tipologia di rapporto e, quindi, anche leindennità di vigilanza , di cui all'art.37, comma 1, lett. b ), primo e secondo periodo, del CCNL del 6 luglio 1995, come integrato dall'art. 16 del CCNL del 22gennaio 2004. Non giova alla tesi dei ricorrenti la Tabella 1 delCCNL Comparto regioni [OSCURATO:PERSONA] del 6 luglio 1995 e per due conco rrenti ragioni: - tale Tabella prevede va la corresponsione dell’indennità di vigilanza anche ai rapporti a tempo parziale ma nulla dicevacirca la misura di tale indennità ed anzi, l’art. 15, comma 9, del medesimo CCNL del 1995 prevedeva testualmente che il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parzialefosse proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale, di pari anzianità; -ai rapporti in questione si applica l’art. 6, comma 9, del CCNL comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 14 settembre 2000che ha stabilito in via generale la regola del riproporzionamentodel trattamento economico anche con riferimento alle competenze fisse e continuative. Una diversa interpretazione, e cioè, come preteso, l’erogazione piena del compenso, risulterebbe del tutto ingiustificata e irragionevole, anche in considerazione della circostanza che un lavoratore a tempo parziale rende comunque una prestazione ridotta rispetto ad un lavoratore a tempo pieno e, conseguentemente, si riduce anche la quantità delle attività e delle connesse responsabilità che giustificano l'erogazione del compenso. In sostanza, sussiste sempre uno stretto legame tra tempo di lavoro, attività lavorativa e quantificazione dell'emolumento ad essa connesso. 7. Anche ilquarto motivo è infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’autorità del giudicato sostanziale opera soltanto nei rigorosi limiti rappresentati dagli elementi costitutivi dell’azione, e presuppone quindi che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitume la causa petendi, restando irrilevante a tal fine l’eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (Cass. n.6830/2014; Cass. n. 15817/2021). Ciò premesso, dalla sentenza del Tribunale di Trapani n.18/2016, prodott a con certificazione del passaggio in giudicatounitamente al ricorso , risulta che la suddetta pronunciariguarda soggetti diversi dagli odierni ricorrenti, e non è pertanto ravvisabile alcuna violazione dell’art. 324 cod.proc. c iv . 8. In conclusione, il ricorso va rigettato. 9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 10. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 6.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore imp