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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 agosto 1965

Cassazione n. 14999/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/08/1965 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania ha pronunciato la sentenza in epigrafe indicata, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; questi, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronunciai, lamentando la sussistenza di una carenza motivazionale.

2. Osserva il Collegio che - a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017 - rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione esclusivamente per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, nonché al consenso del pubblico ministero in ordine alla richiesta e, infine, al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente, invece, non rientra fra i casi appena elencati.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/08/1965 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania ha pronunciato la sentenza in epigrafe indicata, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; questi, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronunciai, lamentando la sussistenza di una carenza motivazionale. 2. Osserva il Collegio che - a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017 - rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione esclusivamente per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, nonché al consenso del pubblico ministero in ordine alla richiesta e, infine, al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente, invece, non rientra fra i casi appena elencati. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024.