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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1964

ECLI:EU:C:1964:10
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61963C0070 Conclusioni dell'avvocato generale

[OSCURATO:PERSONA]

4 marzo 1964 Traduzione dal francese [OSCURATO:PERSONA] Presidente, Signori giudici, In questa causa, alquanto complicata — è il minimo che si possa dire — mi asterrò dal richiamare lo svolgimento della carriera del Dott. [OSCURATO:PERSONA] fin dal suo inizio, in primo luogo perché, come è ben evidente, essa vi è perfettamente nota trattandosi di un funzionario della Corte, e di uno dei più egregi, e in secondo luogo perché questo richiamo ha comunque rilevanza solo ai fini delle conclusioni subordinate che esaminerò al momento opportuno.

Per quanto riguarda le conclusioni principali, esse vertono unicamente sul modo in cui è stato effettuato l'inquadramento del ricorrente nel nuovo Statuto, in vista della sua posizione al 31 dicembre 1961, vale a dire: grado LA, secondo scatto supplementare, con due anni di anzianità in detto scatto, che era del resto il più elevato del suo grado e dell'intero ruolo linguistico.

A — Conclusioni principali Il provvedimento impugnato è una decisione della Corte, in data 14 marzo 1963, con la quale il ricorrente è stato collocato al grado LA 3, quinto scatto, del nuovo Statuto, con effetto dal 1 o gennaio 1962 (prossimo scatto il 1 o luglio 1962).

Per quanto riguarda il grado, non vi sono difficoltà, si tratta della pura e semplice applicazione all'allegato X del nuovo Statuto C.E.C.A. (corrispondente all'art. 102 dello Statuto comune C.E.E. e C.E.E.A.) il cui numero 4, lett. b , dispone : «Il dipendente del ruolo linguistico è inquadrato al grado corrispondente al suo impiego…».

Orbene, l'allegato I, relativo alla corrispondenza fra impieghi tipo e carriere, classifica espressamente il «Capo divisione traduzione» al grado LA

3. È invece controverso lo scatto.

Il ricorrente sostiene di aver diritto, al 1 o gennaio 1962, al settimo scatto del grado L/A 3, col prossimo scatto 1 o gennaio 1964.

Tutta la difficoltà consiste nell'interpretazione del combinato disposto del numero 1 e del numero 4 b , dell'allegato

X. Il numero 4 b , di cui ho appena letto l'inizio relativo al grado, recita : «il dipendente del ruolo linguistico è inquadrato al grado corrispondente al suo impiego e, in tale grado, allo scatto immediatamente superiore a quello al quale sarebbe stato inquadrato in applicazione del numero 1 ».

Detto numero 1, sul quale precedenti controversie hanno già richiamato la mia attenzione prescrive, ricordiamolo, che la nomina in ruolo del dipendente col nuovo Statuto abbia luogo « al grado e allo scatto , della tabella degli stipendi contenuta nel presente Statuto, corrispondenti al grado e allo scatto che aveva ottenuto esplicitamente o implicitamente prima dell'integrazione, fatta salva ecc.».

Come ho avuto occasione di rilevare in precedenti conclusioni, detta disposizione prescrive la pura e semplice trasposizione — grado per grado, scatto per scatto — dalle precedente tabella nella nuova, a prescindere dalla natura dell'impiego occupato ed altresì delle differenze di collocazione nei gradi che il nuovo Statuto può implicare rispetto alla situazione precedente.

Per quanto riguarda i dipendenti della C.E.C.A. già di ruolo, quest'ultimo problema è risolto dall'art. 94, secondo comma, il quale statuisce che in tal caso l'interessato «ottiene a titolo personale il grado corrispondente a quello al quale era inquadrato e conserva l'anzianità in esso acquisita come pure il diritto all'avanzamento di scatto nel grado stesso».

Se il nuovo inquadramento è inferiore al precedente, il dipendente conserva in tal modo chiaramente i vantaggi di quest'ultimo; nel caso inverso, sorge un problema analogo a quello in cui ci siamo imbattuti in una precendente causa e sul quale non tornerò qui: in ogni modo il citato articolo 94, secondo comma, non fa che confermare, per i dipendenti C.E.C.A., il principio della trasposizione — quella che viene chiamata la «trasposizione lineare» — sancito dall'allegato X, n. 1.

In tale sistema non vi possono essere, in linea di massima, difficoltà per quanto riguarda lo scatto: il dipendente rimane allo stesso grado, nell'ambito del quale è facile stabilire quale sia lo scatto corrispondente.

Il numero 4 dell'allegato X introduce però come è detto testualmente — una deroga al principio della trasposizione lineare di cui al numero 1: anzitutto alla lettera a , per i dipendenti di categoria D, e in secondo luogo alla lettera b , per i dipendenti del ruolo linguistico.

Tale duplice deroga è dovuta alle seguenti circostanze: nel primo caso, l'istituzione di una quarta categoria obbliga a inquadrarvi una parte dei dipendenti già di categoria C; nel secondo caso, la modifica del ruolo linguistico, i cui gradi corrispondono ora esattamente agli altri (contrariamente a quanto avveniva prima) rende impossibile la pura e semplice trasposizione lineare.

La caratteristica di tali deroghe è che l'inquadramento va effettuato direttamente nel grado del nuovo Statuto corrispondente all'impiego occupato, mentre, come abbiamo visto, la regola generale tiene conto unicamente della corrispondenza fra i gradi, a prescindere dall'impiego.

Che fare allora per quanto riguarda lo scatto? È evidente che se l'inquadramento ha luogo ad un grado nuovo o diverso dal precedente, per lo scatto il principio della corrispondenza «lineare» non ha più senso: occorre individuare nel nuovo grado uno scatto che conservi al dipendente la situazione economica precedente (stipendio e anzianità).

Appunto di questa esigenza tiene conto l'art. 46, par il caso di promozione, col suo sistema alquanto complicato degli «scatti virtuali» ; proprio questo è stato fatto in modo molto semplice, si potrebbe dire molto «classico», alla lettera a) del nostro numero 4 dell'allegato X, per l'inquadramento nella categoria D dei dipendenti già di categoria C: tale disposizione stabilisce che detti dipendenti sono inquadrati nel loro nuovo grado allo scatto il cui stipendio base , previa deduzione ecc., è identico o immediatamente inferiore all'ammontare dello stipendio base… che percepivano al momento dell'entrata in vigore.

Purtroppo, la lettera b) relativa a detti dipendenti si limita a far richiamo all'applicazione del numero 1 e ad aggiungere uno scatto.

Orbene, come abbiamo visto, il sistema del numero 1 può funzionare soltanto se vi è indennità di grado tra vecchio e nuovo inquadramento, giacché in tal caso è perfettamente naturale che anche lo scatto sia identico.

Se al contrario i gradi sono diversi, lo scatto non può più essere determinato in modo «lineare» bensì mediante trasposizione: non è più possibile, nonostante il disposto del numero 1, attribuire lo scatto che il dipendente aveva ottenuto (esplicitamente o implicitamente), posto che detto scatto era intimamente connesso al grado ottenuto.

È questo il motivo per cui l'Amministrazione, nel tentativo di applicare il più esattamente possibile il numero 1, sostiene la tesi secondo la quale il grado che il funzionario dell'Ufficio linguistico «aveva ottenuto» era comunque il grado 4, corrispondente a suo avviso, al grado L/A del vecchio Statuto.

Se questa tesi è esatta, la trasposizione di scatto deve infatti potersi effettuare in conformità alla regola enunciata nel numero 1, con la semplice aggiunta di uno scatto nel nuovo grado a norma del numero 4, lettera b .

Se essa non lo è — come sostiene il ricorrente, il quale assume che il vecchio ruolo linguistico era in realtà «autonomo» e si estendeva, almeno in parte, al grado A 3 — la corrispondenza «lineare» di scatto non è più possibile, quanto meno per i dipendenti reinquadrati, come il ricorrente, al grado A

3. In tal caso si deve individuare direttamente in quest'ultimo grado, uno scatto corrispondente a quello che l'interessato aveva ottenuto al grado L/A.

Giungiamo così — gli onorevoli patroni delle parti se ne sono perfettamente resi conto — al nocciolo della controversia.

Il vecchio grado L/A non era che una trasposizione nel ruolo linguistico del grado A 4, semplicemente accompagnata dalla soppressione del primo scatto e dalla creazione di uno scatto supplementare, ovvero aveva il carattere di un grado autonomo che si estendeva in maggior o minor misura sui gradi A 4 e A 3? Noterò che si tratta unicamente di un problema di corrispondenza fra gradi, non già d'interpretare l'espressione «esplicitamente o implicitamente» : il ricorrente aveva ottenuto il grado L/A nel modo più esplicito; a cosa corrisponde però questo grado nello Statuto? È questo il problema.

Dal punto di vista del «lavori preparatori», il documento più interessante è il verbale della riunione 5 marzo 1956 della Commissione dei Presidenti, che costituisce il documento n. 12 allegato al controricorso.

In detta riunione due tesi si contendevano il campo: l'una era a favore dell'adozione dell'inquadramento proposto dalla Commissione del regolamento il quale faceva corrispondere esattamente i vari scatti del grado T/A (divenuto in seguito L/A) a quelli del grado A 4 nella tabella generale, ma consentiva ai dipendenti del servizio linguistico di uscirne senza concorso; l'altra era invece per il mantenimento di un ruolo chiuso.

La discussione si concluse con un compromesso: prevalse la tesi del «ruolo chiuso», ma in compenso, e in ispecie onde consentire al capo dell'Ufficio linguistico di ottenere alla fine della carriera uno scatto che si ritrova al grado 3 e anche al grado 2, si decideva di spostare verso l'alto di uno scatto la tabella proposta.

Per questo motivo lo scatto più elevato (secondo scatto supplementare) cui il dott. [OSCURATO:PERSONA] è potuto giungere non ha riscontro nel grado A 4: implicava uno stipendio di 8.220 unità di conto corrispondenti, coll'approssimazione di qualche unità, al quinto scatto del grado A 3 e al secondo scatto del grado A

2. Stando così le cose, non mi sembra ammissibile la tesi secondo la quale il vecchio grado L/A corrispondeva al grado A 4; la verità è che il ruolo linguistico aveva carattere autonomo (è del resto questa la ragione per la quale era stato istituito) e che la «corrispondenza» fra il grado più elevato di detto ruolo e i gradi della tabella generale non va cercata esclusivamente nel grado A

4. Non dimentichiamo che nella tabella degli stipendi i vari gradi sono sfalsati tra loro; se si effettua in più lo spostamento di uno scatto, lo sfalsamento diviene così rilevante che l'assimilazione al grado preso come base ne risulta essa stessa artificiosa.

A questo proposito, il nuovo Statuto non ha fatto che prendere atto di tale situazione, ripartendo i posti superiori del ruolo fra i gradi L/A 3 e L/A 4 che corrispondono esattamente ai gradi A 3 e A 4 della tabella generale.

Di questa stessa situazione i redattori dell'allegato X non hanno in apparenza tenuto conto redigendo la lettera b in modo diverso dalla lettera a .

Non ricordandosi che il criterio in base al quale erano stati fissati gli scatti del grado L/A (che corrispondono a quelli del grado A 4, più uno scatto verso l'alto), essi hanno senza dubbio ritenuto che, per far nuovamente corrispondere fra loro gli scatti, fosse sufficiente servirsi di un procedimento puramente automatico, cioè adottare il metodo detto «lineare», aggiungendo indi uno scatto.

Di fatto, come risulta chiaramente dallo specchio prodotto all'udienza dall'avvocato del ricorrente, detto procedimento si applica senza difficoltà dal primo scatto fino al primo scatto supplementare; si ritrova esattamente, ogni volta, lo stipendio relativo allo scatto corrispondente del grado 4 aumentato di una unità; ad esempio, al terzo scatto del grado L/A corrisponde lo stipendio di 7.020 unità di conto, che è appunto lo stipendio relativo al quarto scatto del grado A

4. Quando però si arriva all'ultimo scalino, al secondo scatto supplementare del grado L/A (8.220 unità di conto), nel grado A 4 non vi è più nulla che vi corrisponda.

Qualsiasi calcolo col quale si voglia ad ogni costo «passare» per il grado A4 si rivela quindi arbitrario in un modo e nell'altro.

Ciò è quanto emerge dall'esame del metodo seguito dall'Amministrazione.

Delle numerose operazioni che detto metodo implica, diverse mi sembrano erronee, alcune a vantaggio ed altre a danno del ricorrente.

Prima operazione : secondo la convenuta, è il settimo scatto del nuovo grado L 4 quello che corrisponde allo scatto ottenuto dal ricorrente nel suo vecchio ruolo (L 4 secondo scatto supplementare).

Se si ammette di essere obbligati a trovare la corrispondenza nel grado L/A 4, ciò mi sembra esatto.

Infatti, è propio l'L/A, settimo scatto (stipendio mensile base, secondo la tabella di cui all'art. 66 del nuovo Statuto: 41.250 franchi) quello che corrisponde all'L/A, secondo scatto supplementare (8.200 unità di conto).

Seconda operazione : in applicazione dell'allegato X, n. 4, si aggiunge il valore di uno scatto del vecchio grado , cioè 1.650 franchi al mese, il che ci porta all'ottavo scatto del grado L/A 4 e, al tempo stesso, al massimo livello raggiungibile in detto grado.

Qui vi e un errore.

Per il preciso disposto dell'allegato X, n. 4, lo scatto in più dev'essere attribuito nel nuovo grado , quindi alla fine dell'operazione, e non nel vecchio grado.

Ciò ha la sua importanza, giacché il valore dello scatto è più elavato nella nuova tabella (2.150 franchi invece di 1.650).

Il procedimento usato è inoltre in contrasto col principio della trasposizione lineare; si deve puramente e semplicemente attribuire uno scatto in più, non già tener conto del valore di detto scatto (cioè della parte di stipendio ad esso relativa), aggiungendovi i restanti elementi della retribuzione cui l'interessato ha diritto, onde giungere al confronto fra lo stipendio in tal modo maggiorato e quello del grado L/A 3 — il tutto allo scopo di determinare lo scatto in quest'ultimo grado, giacché è stato proprio questo, se ho ben compreso, il procedimento che l'Amministrazione ha seguito.

Terza operazione : sempre nel vecchio ruolo, si attribuisce il valore di uno scatto teorico (sempre 1.650 franchi) in considerazione dei due anni di anzianità maturati dal ricorrente al primo gennaio 1962: scatto «teorico», giacché in realtà si tratta di un ottavo scatto che non esisteva, posto che il secondo scatto supplementare (o settimo) raggiunto dal dott. [OSCURATO:PERSONA] rappresentava già il massimo.

La duplice critica fatta sopra vale anche quì: da un lato, non si applica il metodo di trasposizione lineare; d'altro lato, non si tien conto dell'art. 94 del nuovo Statuto a norma del quale « il dipendente integrato in applicazione dell'art. 93 (cioè dell'allegato X al quale detto art. si richiama) conserva… l'anzianità maturata nell'ultimo grado e nell'ultimo scatto in cui era inquadrato al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto…».

Quindi, come per l'attribuzione dello scatto in più di cui all'allegato X, n. 4, il riporto d'anzianità va effettuato nel nuovo grado , una volta compiuta l'integrazione in conformità all'allegato X; ciò mi sembra risulti chiaramente dal testo che, se ciò non bastasse, è conforme ai principi abitualmente seguiti in questo genere d'operazioni; si comincia con l'inquadramento nel nuovo ruolo, in base alle norme all'uopo stabilite, indi si tiene conto dell'anzianità eventualmente naturata nel vecchio ruolo.

Quarta operazione : Si attribuisce un'indennità compensativa (635 franchi) in applicazione dell'art. 95 del nuovo Statuto, stabilita «calcolando quale diminuzione lo stipendio il dott. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe subito nel grado A 4 ultimo scatto della nuova tabella, rispetto al secondo scatto supplementare del grado L 4, qualora non avesse avuto diritto al grado A 3».

Anche quì farò un rilievo dello stesso genere: l'indennità compensativa contemplata nell'articolo 95 va attribuita soltanto qualora vi sia una differenza tra la vecchia retribuzione e quella che consegue all'applicazione del nuovo Statuto.

È quindi necessario effettuare anzitutto l'integrazione a norma dell'articolo 93 e dell'allegato X giacché «il dipendente la cui retribuzione subisca una diminuzione in seguito all'applicazione del presente Statuto» come dice l'art. 95, è il solo ad aver diritto all'indennità compensativa.

Questa non dev'essere usata come criterio per determinare quale sia lo scatto da applicarsi.

Quinta e sesta operazione : Esse consistono nell'applicazione dell'art. 46 dello Statuto, relativo alla promozione , il quale attribuisce uno scatto al dipendente promosso e si serve di un criterio di calcolo basato su «scatti virtuali».

Si tratta evidentemente di un particolare vantaggio attribuito al ricorrente, la cui legittimità appare però molto dubbia posto che, nel caso particolare di cui all'allegato X, n. 4, l'integrazione va effettuata, come abbiamo visto, direttamente nel grado corrispondente all'impiego, anche se il nuovo Statuto implica una diversa classificazione dell'impiego stesso: l'operazione non può essere scissa nè assimilata alla promozione, nemmeno parzialmente.

L'interessato ha il diritto di essere integrato senz'altro nel grado del nuovo Statuto corrispondente al suo impiego e si tratta semplicemente d'individuare in detto grado lo scatto che gli compete.

Sono queste le ragioni per cui ritengo che il procedimento, per quanto ingegnoso nella sua complessità e malgrado gli sforzi compiuti, sotto certi aspetti, a favore dell'interessato, non è accettabile.

Cha fare allora? A mio parere è estremamente semplice.

Se si ammette, secondo la mia opinione, che il grado della nuova tabella corrispondente a quello che l'interessato aveva esplicitamente ottenuto nel vecchio ruolo è il grado L/A 3, è sufficiente effettuare la trasposizione di scatto: ora, è incontestabile che proprio il quinto scatto del vecchio grado A 3 (8.280 unità di conto) è quello che corrisponde, con una approssimazione di qualche decina di unità di conto, al secondo scatto supplementare, ottenuto dall'interessato nel suo vecchio grado L/A (8.220 unità di conto).

Ciò corrisponde al quinto scatto della nuova tabella (45.250 franchi), come sostiene il ricorrente.

Questa è pura e semplice applicazione dell'allegato X, n. 1.

Diviene però a mio parere impossibile aggiungere uno scatto in più, in applicazione del n. 4 dello stesso allegato: ciò costituirebbe un doppione.

Col procedimento in esame, infatti, l'applicazione del n. 4 per determinare lo scatto non ha più scopo : la sola ragione per attribuire uno scatto in più è data dallo « spostamento » di uno scatto; essa sussiste solo rispetto al grado A 4, mentre cessa di esistere se la trasposizione viene effettuata direttamente nel grado A

3. Oppure si deve trovare un'altra giustificazione — o una giustificazione ulteriore — per tale maggiorazione di scatto, contemplata nell'allegato X, n. 4.

È quello che ha cercato di fare il ricorrente, affermando trattarsi di un compenso per il fatto che, tuttora rinchiuso nel suo ruolo, il membro dell'Ufficio linguistico, pure se diviene capo-servizio, non potrà mai andare oltre il grado A

3. A questo punto, Signori, noi entriamo però nel campo delle ipotesi, molto pericolose in questa materia e che (il ricorrente l'ammette) non trovano alcuna conferma nei «lavori preparatori».

Ciò è tanto più pericoloso in quanto il duplice vantaggio che sarebbe in tal modo attribuito al capo servizio non potrebbe essere esteso agli altri dipendenti, a quelli per cui dev'essere tenuta ferma l'assimilazione al grado A 4; ne deriverebbe una ingiusta distorsione a danno di quest'ultimi.

In realtà, il vantaggio attribuito al capo servizio consiste semplicemente nel fatto che il nuovo Statuto lo colloca al grado L/A 3 e gli permette di giungere agli scatti superiori di tale grado anziché restare «bloccato» al grado A 4 con la sola aggiunta di uno scatto, come avveniva col vecchio Statuto.

Per converso, naturalmente si deve operare il riporto dell'anzianità maturata al 1 o gennaio 1962 il che, nel presente caso, consente al dott. [OSCURATO:PERSONA] di ottenere, fin dal primo gennaio 1962 , lo scatto seguente, cioè il sesto, non già soltanto dal 1 o luglio 1962, come disposto nel provvedimento impugnato.

Aggiungerò, in subordine, che quand'anche voi consideriate impossibile lo sforzo interpretativo da me suggerito e riteniate che la trasposizione dev'essere effettuata esclusivamente in base al grado A 4, si dovrebbe, o si potrebbe, giungere allo stesso risultato.

In tal caso si deve ricominciare dall'inizio il procedimento seguito dall'Amministrazione: è il settimo scatto del nuovo grado L/A 4 quello che corrisponde allo scatto ottenuto dal ricorrente nel suo vecchio grado (L/A, secondo scatto supplementare).

Questo settimo scatto implica lo stipendio di 41.250 franchi.

Si deve indi cercare, secondo il disposto dell'allegato X, n. 1, lo scatto corrispondente nel grado L/A

3. Quì però sorge una difficoltà: lo stipendio di 41.250 franchi si trova fra quello del terzo scatto e quello del quarto scatto di detto grado L/A 3: rispettivamente, 40.950 e

43.100. Si deve applicare lo scatto immediatamente superiore oppure quello immediatamente inferiore? La lettera a dell'allegato X, n. 1 (forse l'avete notato quando l'ho letto) si richiama «allo scatto il cui stipendio base… è identico o immediatamente inferiore all' ammontare dello stipendio base» anteriormente percepito, e ciò potrebbe dar luogo a incertezze.

Si può tuttavia affermare che nella specie non si tratta di confrontare degli stipendi, ma degli scatti, e che nulla osta alla scelta dello scatto immediatamente superiore.

Partendo così dal quarto scatto, è sufficiente attribuire lo scatto in più a norma dell'allegato X, n. 4 per giungere, come nella prima alternativa, al quinto scatto con effetto dal 1 o gennaio 1962 (e al sesto scatto tenendo conto dell'anzianità).

Come vedete, però, questo procedimento il quale esige del resto una duplice trasposizione, è più arbitrario del precedente, al quale vanno quindi le mie preferenze.

B — Conclusioni subordinate Sarò molto breve circa le conclusioni subordinate: esse mi sembrano infatti inamissibili.

Dette conclusioni, quali sono state retificate nella replica, mirano infatti all'annulamento della «decisione individuale della Corte in data 17 luglio 1956, in quanto basata sull'art. 2, lettera b del Regolamento generale della C.E.C.A., adottato dalla Commissione dei presidenti, il quale deve essere previamente dichiarato inapplicabile per violazione dell'art. 24 dello Statuto C.E.C.A. (vecchio)».

Il ricorrente chiede quindi la ricostituzione della carriera.

Nel ricorso si denuncia perciò, sotto forma di eccezione, l'illegittimità, rispetto allo Statuto, del Regolamento generale della C.E.C.A.

Mi sembra certo che detto Regolamento generale, adottato in applicazione dello Statuto e per delega, non può essere in contrasto con quest'ultimo, e ciò tanto meno in quanto l'autorità competente non era la stessa: Commissione dei presidenti e Corte di Giustizia per lo Statuto; Commissione dei presidenti sola, per il Regolamento generale.

L'eccezione d'illegittimità non può però essere sollevata, contro un regolamento, che in occasione di un ricorso proposto contro una decisione individuale pregiudizievole.

Il ricorrente se n'è reso conto ed ha retificato le conclusioni formulate nell'atto introduttivo chiedendo l'annullamento della decisione 7 luglio 1956 con cui è stato nominato in ruolo al grado L/A, quinto scatto, con effetto dal 1 o luglio 1956.

Ora, essendo decorso il termine, detta decisione non è ulteriormente impugnabile.

Le conclusioni subordinate sono quindi inamissibili.

Concludo proponendovi : — di annullare la decisione della Corte di Giustizia, in data 14 marzo 1963, in quanto ha fissato al 1 o luglio 1962, anziché al 1 o gennaio dello stesso anno, l'attribuzione al dott. [OSCURATO:PERSONA] del sesto scatto del grado L/A 3; — di rinviare la pratica alla Corte di Giustizia, affinché essa prenda gli opportuni provvedimenti ; — di respingere le restanti conclusioni principali del ricorrente ; — di respingere le conclusioni subordinate e — di porre le spese a carico della convenuta.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61963C0070 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] 4 marzo 1964 Traduzione dal francese [OSCURATO:PERSONA] Presidente, Signori giudici, In questa causa, alquanto complicata — è il minimo che si possa dire — mi asterrò dal richiamare lo svolgimento della carriera del Dott. [OSCURATO:PERSONA] fin dal suo inizio, in primo luogo perché, come è ben evidente, essa vi è perfettamente nota trattandosi di un funzionario della Corte, e di uno dei più egregi, e in secondo luogo perché questo richiamo ha comunque rilevanza solo ai fini delle conclusioni subordinate che esaminerò al momento opportuno. Per quanto riguarda le conclusioni principali, esse vertono unicamente sul modo in cui è stato effettuato l'inquadramento del ricorrente nel nuovo Statuto, in vista della sua posizione al 31 dicembre 1961, vale a dire: grado LA, secondo scatto supplementare, con due anni di anzianità in detto scatto, che era del resto il più elevato del suo grado e dell'intero ruolo linguistico. A — Conclusioni principali Il provvedimento impugnato è una decisione della Corte, in data 14 marzo 1963, con la quale il ricorrente è stato collocato al grado LA 3, quinto scatto, del nuovo Statuto, con effetto dal 1 o gennaio 1962 (prossimo scatto il 1 o luglio 1962). Per quanto riguarda il grado, non vi sono difficoltà, si tratta della pura e semplice applicazione all'allegato X del nuovo Statuto C.E.C.A. (corrispondente all'art. 102 dello Statuto comune C.E.E. e C.E.E.A.) il cui numero 4, lett. b , dispone : «Il dipendente del ruolo linguistico è inquadrato al grado corrispondente al suo impiego…». Orbene, l'allegato I, relativo alla corrispondenza fra impieghi tipo e carriere, classifica espressamente il «Capo divisione traduzione» al grado LA 3. È invece controverso lo scatto. Il ricorrente sostiene di aver diritto, al 1 o gennaio 1962, al settimo scatto del grado L/A 3, col prossimo scatto 1 o gennaio 1964. Tutta la difficoltà consiste nell'interpretazione del combinato disposto del numero 1 e del numero 4 b , dell'allegato X. Il numero 4 b , di cui ho appena letto l'inizio relativo al grado, recita : «il dipendente del ruolo linguistico è inquadrato al grado corrispondente al suo impiego e, in tale grado, allo scatto immediatamente superiore a quello al quale sarebbe stato inquadrato in applicazione del numero 1 ». Detto numero 1, sul quale precedenti controversie hanno già richiamato la mia attenzione prescrive, ricordiamolo, che la nomina in ruolo del dipendente col nuovo Statuto abbia luogo « al grado e allo scatto , della tabella degli stipendi contenuta nel presente Statuto, corrispondenti al grado e allo scatto che aveva ottenuto esplicitamente o implicitamente prima dell'integrazione, fatta salva ecc.». Come ho avuto occasione di rilevare in precedenti conclusioni, detta disposizione prescrive la pura e semplice trasposizione — grado per grado, scatto per scatto — dalle precedente tabella nella nuova, a prescindere dalla natura dell'impiego occupato ed altresì delle differenze di collocazione nei gradi che il nuovo Statuto può implicare rispetto alla situazione precedente. Per quanto riguarda i dipendenti della C.E.C.A. già di ruolo, quest'ultimo problema è risolto dall'art. 94, secondo comma, il quale statuisce che in tal caso l'interessato «ottiene a titolo personale il grado corrispondente a quello al quale era inquadrato e conserva l'anzianità in esso acquisita come pure il diritto all'avanzamento di scatto nel grado stesso». Se il nuovo inquadramento è inferiore al precedente, il dipendente conserva in tal modo chiaramente i vantaggi di quest'ultimo; nel caso inverso, sorge un problema analogo a quello in cui ci siamo imbattuti in una precendente causa e sul quale non tornerò qui: in ogni modo il citato articolo 94, secondo comma, non fa che confermare, per i dipendenti C.E.C.A., il principio della trasposizione — quella che viene chiamata la «trasposizione lineare» — sancito dall'allegato X, n. 1. In tale sistema non vi possono essere, in linea di massima, difficoltà per quanto riguarda lo scatto: il dipendente rimane allo stesso grado, nell'ambito del quale è facile stabilire quale sia lo scatto corrispondente. Il numero 4 dell'allegato X introduce però come è detto testualmente — una deroga al principio della trasposizione lineare di cui al numero 1: anzitutto alla lettera a , per i dipendenti di categoria D, e in secondo luogo alla lettera b , per i dipendenti del ruolo linguistico. Tale duplice deroga è dovuta alle seguenti circostanze: nel primo caso, l'istituzione di una quarta categoria obbliga a inquadrarvi una parte dei dipendenti già di categoria C; nel secondo caso, la modifica del ruolo linguistico, i cui gradi corrispondono ora esattamente agli altri (contrariamente a quanto avveniva prima) rende impossibile la pura e semplice trasposizione lineare. La caratteristica di tali deroghe è che l'inquadramento va effettuato direttamente nel grado del nuovo Statuto corrispondente all'impiego occupato, mentre, come abbiamo visto, la regola generale tiene conto unicamente della corrispondenza fra i gradi, a prescindere dall'impiego. Che fare allora per quanto riguarda lo scatto? È evidente che se l'inquadramento ha luogo ad un grado nuovo o diverso dal precedente, per lo scatto il principio della corrispondenza «lineare» non ha più senso: occorre individuare nel nuovo grado uno scatto che conservi al dipendente la situazione economica precedente (stipendio e anzianità). Appunto di questa esigenza tiene conto l'art. 46, par il caso di promozione, col suo sistema alquanto complicato degli «scatti virtuali» ; proprio questo è stato fatto in modo molto semplice, si potrebbe dire molto «classico», alla lettera a) del nostro numero 4 dell'allegato X, per l'inquadramento nella categoria D dei dipendenti già di categoria C: tale disposizione stabilisce che detti dipendenti sono inquadrati nel loro nuovo grado allo scatto il cui stipendio base , previa deduzione ecc., è identico o immediatamente inferiore all'ammontare dello stipendio base… che percepivano al momento dell'entrata in vigore. Purtroppo, la lettera b) relativa a detti dipendenti si limita a far richiamo all'applicazione del numero 1 e ad aggiungere uno scatto. Orbene, come abbiamo visto, il sistema del numero 1 può funzionare soltanto se vi è indennità di grado tra vecchio e nuovo inquadramento, giacché in tal caso è perfettamente naturale che anche lo scatto sia identico. Se al contrario i gradi sono diversi, lo scatto non può più essere determinato in modo «lineare» bensì mediante trasposizione: non è più possibile, nonostante il disposto del numero 1, attribuire lo scatto che il dipendente aveva ottenuto (esplicitamente o implicitamente), posto che detto scatto era intimamente connesso al grado ottenuto. È questo il motivo per cui l'Amministrazione, nel tentativo di applicare il più esattamente possibile il numero 1, sostiene la tesi secondo la quale il grado che il funzionario dell'Ufficio linguistico «aveva ottenuto» era comunque il grado 4, corrispondente a suo avviso, al grado L/A del vecchio Statuto. Se questa tesi è esatta, la trasposizione di scatto deve infatti potersi effettuare in conformità alla regola enunciata nel numero 1, con la semplice aggiunta di uno scatto nel nuovo grado a norma del numero 4, lettera b . Se essa non lo è — come sostiene il ricorrente, il quale assume che il vecchio ruolo linguistico era in realtà «autonomo» e si estendeva, almeno in parte, al grado A 3 — la corrispondenza «lineare» di scatto non è più possibile, quanto meno per i dipendenti reinquadrati, come il ricorrente, al grado A 3. In tal caso si deve individuare direttamente in quest'ultimo grado, uno scatto corrispondente a quello che l'interessato aveva ottenuto al grado L/A. Giungiamo così — gli onorevoli patroni delle parti se ne sono perfettamente resi conto — al nocciolo della controversia. Il vecchio grado L/A non era che una trasposizione nel ruolo linguistico del grado A 4, semplicemente accompagnata dalla soppressione del primo scatto e dalla creazione di uno scatto supplementare, ovvero aveva il carattere di un grado autonomo che si estendeva in maggior o minor misura sui gradi A 4 e A 3? Noterò che si tratta unicamente di un problema di corrispondenza fra gradi, non già d'interpretare l'espressione «esplicitamente o implicitamente» : il ricorrente aveva ottenuto il grado L/A nel modo più esplicito; a cosa corrisponde però questo grado nello Statuto? È questo il problema. Dal punto di vista del «lavori preparatori», il documento più interessante è il verbale della riunione 5 marzo 1956 della Commissione dei Presidenti, che costituisce il documento n. 12 allegato al controricorso. In detta riunione due tesi si contendevano il campo: l'una era a favore dell'adozione dell'inquadramento proposto dalla Commissione del regolamento il quale faceva corrispondere esattamente i vari scatti del grado T/A (divenuto in seguito L/A) a quelli del grado A 4 nella tabella generale, ma consentiva ai dipendenti del servizio linguistico di uscirne senza concorso; l'altra era invece per il mantenimento di un ruolo chiuso. La discussione si concluse con un compromesso: prevalse la tesi del «ruolo chiuso», ma in compenso, e in ispecie onde consentire al capo dell'Ufficio linguistico di ottenere alla fine della carriera uno scatto che si ritrova al grado 3 e anche al grado 2, si decideva di spostare verso l'alto di uno scatto la tabella proposta. Per questo motivo lo scatto più elevato (secondo scatto supplementare) cui il dott. [OSCURATO:PERSONA] è potuto giungere non ha riscontro nel grado A 4: implicava uno stipendio di 8.220 unità di conto corrispondenti, coll'approssimazione di qualche unità, al quinto scatto del grado A 3 e al secondo scatto del grado A 2. Stando così le cose, non mi sembra ammissibile la tesi secondo la quale il vecchio grado L/A corrispondeva al grado A 4; la verità è che il ruolo linguistico aveva carattere autonomo (è del resto questa la ragione per la quale era stato istituito) e che la «corrispondenza» fra il grado più elevato di detto ruolo e i gradi della tabella generale non va cercata esclusivamente nel grado A 4. Non dimentichiamo che nella tabella degli stipendi i vari gradi sono sfalsati tra loro; se si effettua in più lo spostamento di uno scatto, lo sfalsamento diviene così rilevante che l'assimilazione al grado preso come base ne risulta essa stessa artificiosa. A questo proposito, il nuovo Statuto non ha fatto che prendere atto di tale situazione, ripartendo i posti superiori del ruolo fra i gradi L/A 3 e L/A 4 che corrispondono esattamente ai gradi A 3 e A 4 della tabella generale. Di questa stessa situazione i redattori dell'allegato X non hanno in apparenza tenuto conto redigendo la lettera b in modo diverso dalla lettera a . Non ricordandosi che il criterio in base al quale erano stati fissati gli scatti del grado L/A (che corrispondono a quelli del grado A 4, più uno scatto verso l'alto), essi hanno senza dubbio ritenuto che, per far nuovamente corrispondere fra loro gli scatti, fosse sufficiente servirsi di un procedimento puramente automatico, cioè adottare il metodo detto «lineare», aggiungendo indi uno scatto. Di fatto, come risulta chiaramente dallo specchio prodotto all'udienza dall'avvocato del ricorrente, detto procedimento si applica senza difficoltà dal primo scatto fino al primo scatto supplementare; si ritrova esattamente, ogni volta, lo stipendio relativo allo scatto corrispondente del grado 4 aumentato di una unità; ad esempio, al terzo scatto del grado L/A corrisponde lo stipendio di 7.020 unità di conto, che è appunto lo stipendio relativo al quarto scatto del grado A 4. Quando però si arriva all'ultimo scalino, al secondo scatto supplementare del grado L/A (8.220 unità di conto), nel grado A 4 non vi è più nulla che vi corrisponda. Qualsiasi calcolo col quale si voglia ad ogni costo «passare» per il grado A4 si rivela quindi arbitrario in un modo e nell'altro. Ciò è quanto emerge dall'esame del metodo seguito dall'Amministrazione. Delle numerose operazioni che detto metodo implica, diverse mi sembrano erronee, alcune a vantaggio ed altre a danno del ricorrente. Prima operazione : secondo la convenuta, è il settimo scatto del nuovo grado L 4 quello che corrisponde allo scatto ottenuto dal ricorrente nel suo vecchio ruolo (L 4 secondo scatto supplementare). Se si ammette di essere obbligati a trovare la corrispondenza nel grado L/A 4, ciò mi sembra esatto. Infatti, è propio l'L/A, settimo scatto (stipendio mensile base, secondo la tabella di cui all'art. 66 del nuovo Statuto: 41.250 franchi) quello che corrisponde all'L/A, secondo scatto supplementare (8.200 unità di conto). Seconda operazione : in applicazione dell'allegato X, n. 4, si aggiunge il valore di uno scatto del vecchio grado , cioè 1.650 franchi al mese, il che ci porta all'ottavo scatto del grado L/A 4 e, al tempo stesso, al massimo livello raggiungibile in detto grado. Qui vi e un errore. Per il preciso disposto dell'allegato X, n. 4, lo scatto in più dev'essere attribuito nel nuovo grado , quindi alla fine dell'operazione, e non nel vecchio grado. Ciò ha la sua importanza, giacché il valore dello scatto è più elavato nella nuova tabella (2.150 franchi invece di 1.650). Il procedimento usato è inoltre in contrasto col principio della trasposizione lineare; si deve puramente e semplicemente attribuire uno scatto in più, non già tener conto del valore di detto scatto (cioè della parte di stipendio ad esso relativa), aggiungendovi i restanti elementi della retribuzione cui l'interessato ha diritto, onde giungere al confronto fra lo stipendio in tal modo maggiorato e quello del grado L/A 3 — il tutto allo scopo di determinare lo scatto in quest'ultimo grado, giacché è stato proprio questo, se ho ben compreso, il procedimento che l'Amministrazione ha seguito. Terza operazione : sempre nel vecchio ruolo, si attribuisce il valore di uno scatto teorico (sempre 1.650 franchi) in considerazione dei due anni di anzianità maturati dal ricorrente al primo gennaio 1962: scatto «teorico», giacché in realtà si tratta di un ottavo scatto che non esisteva, posto che il secondo scatto supplementare (o settimo) raggiunto dal dott. [OSCURATO:PERSONA] rappresentava già il massimo. La duplice critica fatta sopra vale anche quì: da un lato, non si applica il metodo di trasposizione lineare; d'altro lato, non si tien conto dell'art. 94 del nuovo Statuto a norma del quale « il dipendente integrato in applicazione dell'art. 93 (cioè dell'allegato X al quale detto art. si richiama) conserva… l'anzianità maturata nell'ultimo grado e nell'ultimo scatto in cui era inquadrato al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto…». Quindi, come per l'attribuzione dello scatto in più di cui all'allegato X, n. 4, il riporto d'anzianità va effettuato nel nuovo grado , una volta compiuta l'integrazione in conformità all'allegato X; ciò mi sembra risulti chiaramente dal testo che, se ciò non bastasse, è conforme ai principi abitualmente seguiti in questo genere d'operazioni; si comincia con l'inquadramento nel nuovo ruolo, in base alle norme all'uopo stabilite, indi si tiene conto dell'anzianità eventualmente naturata nel vecchio ruolo. Quarta operazione : Si attribuisce un'indennità compensativa (635 franchi) in applicazione dell'art. 95 del nuovo Statuto, stabilita «calcolando quale diminuzione lo stipendio il dott. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe subito nel grado A 4 ultimo scatto della nuova tabella, rispetto al secondo scatto supplementare del grado L 4, qualora non avesse avuto diritto al grado A 3». Anche quì farò un rilievo dello stesso genere: l'indennità compensativa contemplata nell'articolo 95 va attribuita soltanto qualora vi sia una differenza tra la vecchia retribuzione e quella che consegue all'applicazione del nuovo Statuto. È quindi necessario effettuare anzitutto l'integrazione a norma dell'articolo 93 e dell'allegato X giacché «il dipendente la cui retribuzione subisca una diminuzione in seguito all'applicazione del presente Statuto» come dice l'art. 95, è il solo ad aver diritto all'indennità compensativa. Questa non dev'essere usata come criterio per determinare quale sia lo scatto da applicarsi. Quinta e sesta operazione : Esse consistono nell'applicazione dell'art. 46 dello Statuto, relativo alla promozione , il quale attribuisce uno scatto al dipendente promosso e si serve di un criterio di calcolo basato su «scatti virtuali». Si tratta evidentemente di un particolare vantaggio attribuito al ricorrente, la cui legittimità appare però molto dubbia posto che, nel caso particolare di cui all'allegato X, n. 4, l'integrazione va effettuata, come abbiamo visto, direttamente nel grado corrispondente all'impiego, anche se il nuovo Statuto implica una diversa classificazione dell'impiego stesso: l'operazione non può essere scissa nè assimilata alla promozione, nemmeno parzialmente. L'interessato ha il diritto di essere integrato senz'altro nel grado del nuovo Statuto corrispondente al suo impiego e si tratta semplicemente d'individuare in detto grado lo scatto che gli compete. Sono queste le ragioni per cui ritengo che il procedimento, per quanto ingegnoso nella sua complessità e malgrado gli sforzi compiuti, sotto certi aspetti, a favore dell'interessato, non è accettabile. Cha fare allora? A mio parere è estremamente semplice. Se si ammette, secondo la mia opinione, che il grado della nuova tabella corrispondente a quello che l'interessato aveva esplicitamente ottenuto nel vecchio ruolo è il grado L/A 3, è sufficiente effettuare la trasposizione di scatto: ora, è incontestabile che proprio il quinto scatto del vecchio grado A 3 (8.280 unità di conto) è quello che corrisponde, con una approssimazione di qualche decina di unità di conto, al secondo scatto supplementare, ottenuto dall'interessato nel suo vecchio grado L/A (8.220 unità di conto). Ciò corrisponde al quinto scatto della nuova tabella (45.250 franchi), come sostiene il ricorrente. Questa è pura e semplice applicazione dell'allegato X, n. 1. Diviene però a mio parere impossibile aggiungere uno scatto in più, in applicazione del n. 4 dello stesso allegato: ciò costituirebbe un doppione. Col procedimento in esame, infatti, l'applicazione del n. 4 per determinare lo scatto non ha più scopo : la sola ragione per attribuire uno scatto in più è data dallo « spostamento » di uno scatto; essa sussiste solo rispetto al grado A 4, mentre cessa di esistere se la trasposizione viene effettuata direttamente nel grado A 3. Oppure si deve trovare un'altra giustificazione — o una giustificazione ulteriore — per tale maggiorazione di scatto, contemplata nell'allegato X, n. 4. È quello che ha cercato di fare il ricorrente, affermando trattarsi di un compenso per il fatto che, tuttora rinchiuso nel suo ruolo, il membro dell'Ufficio linguistico, pure se diviene capo-servizio, non potrà mai andare oltre il grado A 3. A questo punto, Signori, noi entriamo però nel campo delle ipotesi, molto pericolose in questa materia e che (il ricorrente l'ammette) non trovano alcuna conferma nei «lavori preparatori». Ciò è tanto più pericoloso in quanto il duplice vantaggio che sarebbe in tal modo attribuito al capo servizio non potrebbe essere esteso agli altri dipendenti, a quelli per cui dev'essere tenuta ferma l'assimilazione al grado A 4; ne deriverebbe una ingiusta distorsione a danno di quest'ultimi. In realtà, il vantaggio attribuito al capo servizio consiste semplicemente nel fatto che il nuovo Statuto lo colloca al grado L/A 3 e gli permette di giungere agli scatti superiori di tale grado anziché restare «bloccato» al grado A 4 con la sola aggiunta di uno scatto, come avveniva col vecchio Statuto. Per converso, naturalmente si deve operare il riporto dell'anzianità maturata al 1 o gennaio 1962 il che, nel presente caso, consente al dott. [OSCURATO:PERSONA] di ottenere, fin dal primo gennaio 1962 , lo scatto seguente, cioè il sesto, non già soltanto dal 1 o luglio 1962, come disposto nel provvedimento impugnato. Aggiungerò, in subordine, che quand'anche voi consideriate impossibile lo sforzo interpretativo da me suggerito e riteniate che la trasposizione dev'essere effettuata esclusivamente in base al grado A 4, si dovrebbe, o si potrebbe, giungere allo stesso risultato. In tal caso si deve ricominciare dall'inizio il procedimento seguito dall'Amministrazione: è il settimo scatto del nuovo grado L/A 4 quello che corrisponde allo scatto ottenuto dal ricorrente nel suo vecchio grado (L/A, secondo scatto supplementare). Questo settimo scatto implica lo stipendio di 41.250 franchi. Si deve indi cercare, secondo il disposto dell'allegato X, n. 1, lo scatto corrispondente nel grado L/A 3. Quì però sorge una difficoltà: lo stipendio di 41.250 franchi si trova fra quello del terzo scatto e quello del quarto scatto di detto grado L/A 3: rispettivamente, 40.950 e 43.100. Si deve applicare lo scatto immediatamente superiore oppure quello immediatamente inferiore? La lettera a dell'allegato X, n. 1 (forse l'avete notato quando l'ho letto) si richiama «allo scatto il cui stipendio base… è identico o immediatamente inferiore all' ammontare dello stipendio base» anteriormente percepito, e ciò potrebbe dar luogo a incertezze. Si può tuttavia affermare che nella specie non si tratta di confrontare degli stipendi, ma degli scatti, e che nulla osta alla scelta dello scatto immediatamente superiore. Partendo così dal quarto scatto, è sufficiente attribuire lo scatto in più a norma dell'allegato X, n. 4 per giungere, come nella prima alternativa, al quinto scatto con effetto dal 1 o gennaio 1962 (e al sesto scatto tenendo conto dell'anzianità). Come vedete, però, questo procedimento il quale esige del resto una duplice trasposizione, è più arbitrario del precedente, al quale vanno quindi le mie preferenze. B — Conclusioni subordinate Sarò molto breve circa le conclusioni subordinate: esse mi sembrano infatti inamissibili. Dette conclusioni, quali sono state retificate nella replica, mirano infatti all'annulamento della «decisione individuale della Corte in data 17 luglio 1956, in quanto basata sull'art. 2, lettera b del Regolamento generale della C.E.C.A., adottato dalla Commissione dei presidenti, il quale deve essere previamente dichiarato inapplicabile per violazione dell'art. 24 dello Statuto C.E.C.A. (vecchio)». Il ricorrente chiede quindi la ricostituzione della carriera. Nel ricorso si denuncia perciò, sotto forma di eccezione, l'illegittimità, rispetto allo Statuto, del Regolamento generale della C.E.C.A. Mi sembra certo che detto Regolamento generale, adottato in applicazione dello Statuto e per delega, non può essere in contrasto con quest'ultimo, e ciò tanto meno in quanto l'autorità competente non era la stessa: Commissione dei presidenti e Corte di Giustizia per lo Statuto; Commissione dei presidenti sola, per il Regolamento generale. L'eccezione d'illegittimità non può però essere sollevata, contro un regolamento, che in occasione di un ricorso proposto contro una decisione individuale pregiudizievole. Il ricorrente se n'è reso conto ed ha retificato le conclusioni formulate nell'atto introduttivo chiedendo l'annullamento della decisione 7 luglio 1956 con cui è stato nominato in ruolo al grado L/A, quinto scatto, con effetto dal 1 o luglio 1956. Ora, essendo decorso il termine, detta decisione non è ulteriormente impugnabile. Le conclusioni subordinate sono quindi inamissibili. Concludo proponendovi : — di annullare la decisione della Corte di Giustizia, in data 14 marzo 1963, in quanto ha fissato al 1 o luglio 1962, anziché al 1 o gennaio dello stesso anno, l'attribuzione al dott. [OSCURATO:PERSONA] del sesto scatto del grado L/A 3; — di rinviare la pratica alla Corte di Giustizia, affinché essa prenda gli opportuni provvedimenti ; — di respingere le restanti conclusioni principali del ricorrente ; — di respingere le conclusioni subordinate e — di porre le spese a carico della convenuta.
Sentenza Corte di giustizia UE/1964 — Fons Iuris — Fons Iuris