CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 31921/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2431-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2732/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/07/2024 R.G.N. 3057/2021; [OSCURATO:PERSONA] I Roma – Dirigente medico – Contratti co.co.co. – Accertamento subordinazione. R.G.N.2431/2025 Cron. Rep. Ud05/11/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Martino MISTRETTA, psichiatra, esponeva di aver lavorato alle dipendenze del [OSCURATO:PERSONA], con mansioni di medico specialista, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al 30.6.2019, senza soluzione di continuità in forza di contratto di collaborazione coordinata e continuativa più volte prorogato; di aver dovuto rispettare l’obbligo di esclusiva e di aver svolto gli stessi compiti affidati al personale medico subordinato di ruolo; di essere stato inserito, con obbligo di osservanza,nella turnazione di servizio; di essere tenuto alla presenza quotidiana, con obbligo di timbratura del cartellino marcatempo; di essere sottoposto alle direttive del responsabile; di essere tenuto a richiedere l’autorizzazione per ferie e permessie a giustificare le assenze, pena la risoluzione del contratto; di essere stato retribuito in misura fissa e predeterminata, senza alcun collegamento ai risultati di lavoro. Rilevava,altresì, che vi era stata una reiterazione di contratti a termine, per un periodo superiore a 36 mesi e un danno risarcibile ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 e 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010. 2. Chiedeva,pertanto, di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e con inquadramento nel profilo di dirigente medico del S.S.N. dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.6.2019 al fine di ottenere la condanna del Policlinico convenuto, ai sensi dell’art. 2126 c.c., al pagamento della somma di € 87.969,44 a titolo di differenze retributive e tfr (avendo diritto a percepire la differenza tra i compensi corrisposti ed il trattamento economico previsto per i dirigenti medici di ruolo del SSN), nonché al risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, parametrato allaretribuzione mensile di € 5.456,63. 3. Nella resistenza dell’[OSCURATO:PERSONA], che negava la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato, sostenendo che il dirigente psichiatra era libero di autodeterminare la propria prestazione e non era soggetto ad un preciso orario di lavoro, né ad alcun potere gerarchico, all’esito dell’istruttoria, il giudice di primo grado accoglieva tutte le domande proposte. 4. Il giudice di appello confermava la pronunzia di primo grado, riformandola solo quanto alla misura della somma liquidata a titolo di differenze retributive e TFR, nel minor importo di euro 78,530,45. 5. Propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi la parte datoriale. 3. Resiste con controricorso il dirigente psichiatra indicato in epigrafe che deposita anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è dedotto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. l’errore di diritto sull’interpretazione dell’art. 2094 c.c., in relazione ai contenuti del potere datoriale necessari ai fini della configurazione di un rapporto come subordinato. Il ricorrente in cassazione sostiene che nella specie difettasse un rapporto gerarchico, in assenza di un potere unilaterale di conformazione della prestazione, e addebita alla Corte territoriale di avere violato il principio di indisponibilità del tipo contrattuale. A rgomenta la fondatezza delle censure evidenziando che le risultanze probatorie non consentono di affermare l’esistenza di un potere gerarchico, così sbiadendo la distinzione tra lavoro autonomo e subordinato. Insiste che nella fattispecie all’attenzione, dall’istruttoria espletata, emerge esclusivamente la collocazione della prestazione lavorativa del dottor Mistretta all’interno di una organizzazione plurisoggettiva, in linea con la natura coordinata della collaborazione, senza alcun profilo impositivo unilaterale, rimarcando ancora una volta che g li elementi nei quali si è declinata la prestazione lavorativa non avevano matrice gerarchica ossia di fonte unilaterale, non essendo tenuto il medico ad osservare un orario di lavoro, né a compiere determinati attiterapeutici, né a giustificare le assenzesul luogo di lavoro.In una parola sostiene che la collaborazione intercorsa tra le parti era di fatto autonoma e libera, non soggetta a gerarchia o ingerenza tale da svilire l’autonomia professionale del lavoratore. Sottolinea che “l’errore di diritto che si ricava dal complessivo ragionamento della Corte di Appello non attiene al profilo valutativo della prova dei fatti storici posti a base del riconoscimento della subordinazione, inammissibile, bensì consiste nell’aver individuato indici sintomatici ex art 2094 c.c. in palese difformità rispetto al contenuto normativo che contrassegna e permea il potere datoriale, di unilateralità conformativa della prestazione”. 1.1. Il motivo è inammissibile. Viene infatti richiesto a questa Corte , esattamente all’opposto di quanto argomentato nel mezzo, proprio la rivalutazione delle prove testimoniali e documentali. La Corte territoriale ha esattamente individuato gli indici della subordinazione (potere gerarchico – organizzativo – disciplinare) e, all’esito della valutazione , qui non rivedibile , delle risultanze istruttorie con ampia ed argomentata motivazione ha ritenuto sussistenti gli indici della subordinazione. Insomma la censura, inammissibilmente, sotto la deduzione solo apparente del vizio di violazione di norme di legge, in sostanza, censura l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale che ha affermato la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato tra le partiall’esito dell’attenta valutazione delle risultanze istruttorie, valorizzando non solo l’assenza dei requisiti richiesti per il valido ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa dall’art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, maanche e soprattutto lo stabile inserimento del medico nella organizzazione aziendalein rispondenza alle esigenze datoriali , con sottoposizione all’eterodirezione datoriale ( cfr . pagg. 6 - 12 della sentenza di appello ove è condotta una approfondita analisi del materiale probatorio). 2. La seconda censura lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c, e la nullità della sentenza perché viziata da extrapetizione. L’Azienda ospedaliera rappresenta che né in primo, né in secondo grado era stata richiesta la regolarizzazione contributiva e che , conseguentemente, è nulla la condanna al pagamento dei contributicontenuta in sentenza . 2.1. Irrilevante che l’evocazione della nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., sia stata effettuata in relazione all’erroneo canale di accesso di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. anziché attraverso quello corretto di cui al n. 4 del medesimo comma, in armonia con l’insegnamento di cui alle Sezioni Unite n. 17931/2013 e i successivi arresti conformi, il mezzo è comunque inammissibile. La Corte territoriale sul punto si è infatti limitat a a ridurre la somma a tale titolo già riconosciuta dal Tribunale, confermando nel resto la statuizione resa in prime cure, sicché nel vizio di ultrapetizione sarebbe incorso in primis il giudice di prime cure (cfr.sentenza impugnata pag. 3). Ebbene, secondo l’insegnamento di questa Corte cui il Collegio intende dar seguito (cfr., da ultimo,Cass. n. 18486 del 2020, rv. 659104-01), in caso di ricorso per cassazione, il motivo con il quale il ricorrente lamenti che la sentenza di appello è incorsa nel medesimo vizio di ultrapetizione dal quale sarebbe già stata affetta la sentenza di primo grado è inammissibile, allorché la deduzione di quel vizio non abbia costituito oggetto, in precedenza, di uno specifico motivo di gravame. Nel caso all’attenzione, la parte ricorrente in cassazione non solo non dimostra – nel rispetto del principio di autosufficienza , di cui all’art. 366 c.p.c. –di aver formulato uno specifico motivo di appello sul punto, ma nemmeno, a monte, lo deduce. Conclusivamente, la censura non può essere accolta. 3. Il terzo motivo denunzia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1, commi 6 e 7, del d.P.C.M. del 20.12.1999 che prevede, per gli enti appartenenti alla P.A., di cui fa parte l’Azienda ospedaliera universitaria [OSCURATO:PERSONA] I di Roma che il TFR sarà accantonato e liquidato dall’Inps. La parte datoriale sostiene che il giudice di appello l’abbia erroneamente condannata al pagamento del TFR, spettando la legittimazione in parte qua all’INPS titolare del fondo TFR per i lavoratori della sanità pubblica, ente non evocato in giudizio. 3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto a fronte della condanna della parte datoriale al pagamento del TFR, già pronunziata in primo grado, detta statuizione non venivaaffatto censurata ed impugnata in appello(cfr. innanzi punto 2.1.). 4. Conclusivamente il ricorso è inammissibile. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro200,00 per esborsi, euro 5000,00per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,se dovuto,da parte del ricorrente