CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28242/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4370/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Via E. Barbaro n. 1, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria delFriuli- Venezia-Giulia, n. 1177/08/2015, depositata in data 6 luglio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodell’8 ottobre2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] al ricorso a seguito di definizione agevolata - [OSCURATO:PERSONA] che: 1. L’Agenzia delle entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Treviso, notificava alla [OSCURATO:PERSONA] A.S.D. ed ai soci amministratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sei avvisi di accertamento ed un atto di contestazione, con i quali l’Ufficio aveva negato le agevolazioni previste dalla L. 398/1991. Impugnati gli atti con distinti ricorsi, la Commissione tributaria provinciale di Treviso, previa riunione, li rigettava. 2. I contribuenti interponeva no appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del Friuli - Venezia - Giulia che confermava la decisione di prime cure. 3. Avverso la decisione della CTR hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti, affidandosi a quattro motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’8 ottobre 2025. Il 27-[OSCURATO:DATA_NASCITA] l’ADE depositava istanza per la declaratoria dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere avendo i contribuenti aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. 193/2016, eprovveduto al pagamento di quanto dovuto. Il 30/06/2025-01/07/2025 i ricorrent i ha nno depositato la rinuncia al ricorso, chiedendo l’estinzione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 d.l. 193/2016 in relazione agli atti impugnati. Considerato che: 1. Con il primo strumento di impugnazione i contribuent i denunciano, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione della L. 398/1991; dell’art. 7 D.L. 136/2004; dell’art. 90 L. 289/2002; dell’ art. 148 TUIR; degli artt. 25 e 74 DPR 633/1972, nella parte in cui il Collegio del gravame ritiene che l’accreditamento presso il CONI non vincoli l’Agenzia delle Entrate ai fini del riconoscimento dell’Ente come Associazione sportivo dilettantistica». 2. Con il secondo strumento di impugnazione i contribuenti denunciano, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nella parte in cui il Collegio ha ritenuto che Wellness non abbia dato prova dell’esistenza della vita associativa e della prevalenza della stessa su servizi di “tipo commerciale”». 3. Con il terzo strumento denunciano, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la «nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma4, c.p.c. nella parte in cui il Collegio di gravame omette di esporre le ragioni per cui gli elementi e i documenti probatori allegati in atti sarebbero inidonei/insufficienti a dar prova della natura associativa della Wellness». 4. Con il quarto (ed ultimo) strumento denunciano, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la «nullità della sentenza per violazione del combinato disposto dell’art. 112 c.p.c. con l’art. 132, comma 4, c.p.c. in termini di omessa pronuncia (errores in procedendo) su diversi motivi di censura, proposti da Wellness avverso la sentenza di prime cure», precisamente: -«erroneità della sentenza per non aver rilevato la violazione dell’art. 25 del d.p.r. n. 633 del 1972 sotto molteplici profili»; -«illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato per violazione dell’art. 74, comma 6, del d.p.r. n. 633 del 1972»; -«con riferimento ai redditi imputati, ai fini Irpef, ai membri del consiglio direttivo: erroneità della pronuncia impugnata per inesistenza di un ente che eserciti attività commerciale, con riflessi impositivi sui membri del consiglio direttivo»; -«con riferimento alle sanzioni comminate, in relazione alle ritenute corrisposte ai collaboratori dell’associazione: omessa pronuncia sul punto specifico»; -«erroneità della sentenza per non aver rilevato, in ogni caso, l’illegittima e non corretta comminazione delle sanzioni per la palese violazione del d. lgs. n. 472 del 1997 e del sistema sanzionatorio tributario in generale negli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci». 5. Deve darsi atto della intervenuta rinuncia al ricorso, depositata dai contribuent i in data 30 luglio/1° agosto 2025 . Alla rinuncia sono allegati i seguenti documenti: a) le comunicazion i di [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione di Treviso, con le qual i v engono determinati gli importi da pagare per effetto dell’adesione de i contribuentialla rottamazione, ex art. 6 d.l. 193/2016, delle cartell e di pagamentoche trovano fondamento ne gli a vvis i di accertamento per cui è causa (all. nn. 2-7); b) le liste delle cartelle di pagamento pagate (all. nn. 8-13). Pertanto, può - in presenza della documentazione relativa al condono - dichiararsi l’estinzione del giudizioe la cessazione della materia del contendere , come chiesto concordemente dalle parti. 6. Ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 le spese del giudizio estinto restano a carico delle part i che le ha nno anticipate. 7. Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140). P.Q.M Dichiara l’estinzio