CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 06029/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 04/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PISA, in data 13/09/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 707 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge quanto all'omessa declaratoria di prescrizione maturata antecedentemente la sentenza di appello. Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato posto che al termine maturato il 15 dicembre 2020 vanno aggiunti i periodi di sospensione con conseguente maturazione della prescrizione successivamente la pronuncia di secondo grado e precisamente in data 21 novembre 2011. Difatti risultano sospensioni nel corso del processo di primo grado dal 15/12/2015 al 15/2/2016 e dal 2/5/2018 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che determinano la proroga della prescrizione successivamente la pronuncia di secondo grado. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il C nsigliere Este,Qsore G AZI pAtal29 /uUc_c Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] CANCeLLER