CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 16790/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 2589/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe dedu- cendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, la notevole quantità delle stupefacente, la spregiudicatezza della condotta del ricorrente (avendo agito usando accorgimenti per sfuggire ai controlli di polizia e dimostrato essere aduso al traffico di droga del tipo di quella rinvenuta occultata nello sportello della macchina e che ha portato al suo arresto in flagranza). E che, se è pur vero che casellario giudiziale in atti risulta che il Contarino è attinto da precedenti penali che risalgono agli anni 2004 e 2005 per reati diversi da quello per cui oggi è processo (v. precedenti di furto aggravato e rissa, n. 1 e 2 del casellario in atti), dall'altro la dinamica dei fatti come pacifica- mente ricostruita già nella fase delle indagini preliminari, ha fatto emergere come la condotta accertata sia concretamente dimostrativa della capacità dell'imputato di diffondere in modo sistematico sostanza stupefacente del tipo di quella in se- questro laddove le modalità del fatto ed il quantitativo trovato in suo possesso non Oontanamente riconducibile alla fattispecie della detenzione ad uso personale. Il provvedimento impugnato - ove si dà atto di avere anche valutato l'ammis- sione dei fatti da parte dell'imputato- appare collocarsi nell'alveo del costante dic- tum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvi- mento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo N. 2589/2022 R.G. riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente ugen S rrao i k. DEPO