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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 02972/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30307-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. in persona dell'Amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] N 7, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] F&G [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] E [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso il decreto n. cronol. 4701/2019 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che viene proposto ricorso, sulla base di quattro motivi, avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 22 agosto 2019, il quale ha respinto l'opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., relativa a crediti vantati verso la società, per inidoneità della documentazione, nonché difetto di prova del credito in ragione della mancata consegna della merce; - che non svolge difese la procedura intimata; RITENUTO - che i motivi di ricorso deducono: 1) violazione o falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., 93 1.f., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, per avere il tribunale ritenuto inopponibile al fallimento il riconoscimento di debito operato dalla società fallita, sebbene avente data certa, come del resto dallo stesso tribunale affermato, quanto al credito vantato di € 660.270,09; 2) in subordine, violazione o falsa applicazione degli artt. 308 e 653 c.p.c., con omesso esame di fatto decisivo, per avere il tribunale ritenuto inopponibile al fallimento il decreto ingiuntivo, pur privo del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.; 3) violazione o falsa applicazione degli artt. 136, 1510 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., oltre a vizio di motivazione, per avere il tribunale ritenuto inidonea la firma del solo vettore a provare le forniture eseguite, mentre vi era stato il mandato a sottoscrivere i documenti di trasporto in favore della Farmacie dr. [OSCURATO:PERSONA] soc. consortile a r.1., quanto al credito vantato di € 109.465,10; Ric. 2019 n. 30307 sez.

M1 - ud. 10-12-2021 -2- 4) omesso esame di fatto decisivo, consistente nella deposizione del teste dott. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della prova dell'avvenuta consegna della merce per l'importo ora indicato; - che il decreto impugnato, per quanto ancora rileva, ha ritenuto come: a) con riguardo al credito fondato sul c.d. accordo quadro, al riguardo vi è ricognizione di debito con data certa anteriore, ma essa è liberamente apprezzabile, onde doveva darsi altra prova da parte della creditrice dell'importo preteso; inoltre, in quanto privo del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., neppure il decreto ingiuntivo in atti serve all'uopo; b) con riguardo al credito da forniture di medicinali, nei documenti in atti sussiste la firma illeggibile del conducente, ma manca la sottoscrizione del destinatario della merce, non essendo dunque sufficiente la firma del mero vettore; anche a voler ritenere applicabile l'art. 1510 c.c., manca comunque l'identificabilità del soggetto che ha apposto dette firme; - che, ciò posto, il primo motivo è fondato, posto che, secondo il condivisibile principio da questa Corte affermato (cfr. Cass. 4 febbraio 2020, n. 2431), «La ricognkione di debito avente data certa anteriore alla dichiarnione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l'esisterka del rapporto Jòndamentale, salva la prova — il cui onere grava sul curatore fallimentare — della sua inesistenza o invalidità» (da ultimo, nello stesso senso, Cass., sent. 9 dicembre 2021, n. 39123); - che il secondo motivo è assorbito; - che il terzo e quarto motivo, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono manifestamente fondati: posto che — a norma dell'art. 1510, comma 2, c.c. — salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore: onde va ribadito (cfr. Cass. 22 settembre 2020, n. 19719) che, «in tema di Ric. 2019 n. 30307 sez.

MI - ud. 10-12-2021 -3- accertamento de/passivo, il credito del venditore nei confronti del compratore fallito, nel caso di beni mobili da traJportare da un luogo all'altro può essere provato con la consegna della merce al vettore o allo Jpekioniere, perché è in quel momento, ai sensi dell'art. 1510 c. c., che si trasferisce alfacquirente — salvo patto contrario — la proprietà dei beni medesimi»; mentre, quanto alla ritenuta illeggibilità della fitnia, è stato omesso del tutto l'esame della testimonianza idonea ad attribuire la titolarità della medesima; - che, pertanto, deve provvedersi alla cassazione del decreto, con rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30307-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. in persona dell'Amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] N 7, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] F&G [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] E [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso il decreto n. cronol. 4701/2019 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che viene proposto ricorso, sulla base di quattro motivi, avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 22 agosto 2019, il quale ha respinto l'opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., relativa a crediti vantati verso la società, per inidoneità della documentazione, nonché difetto di prova del credito in ragione della mancata consegna della merce; - che non svolge difese la procedura intimata; RITENUTO - che i motivi di ricorso deducono: 1) violazione o falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., 93 1.f., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, per avere il tribunale ritenuto inopponibile al fallimento il riconoscimento di debito operato dalla società fallita, sebbene avente data certa, come del resto dallo stesso tribunale affermato, quanto al credito vantato di € 660.270,09; 2) in subordine, violazione o falsa applicazione degli artt. 308 e 653 c.p.c., con omesso esame di fatto decisivo, per avere il tribunale ritenuto inopponibile al fallimento il decreto ingiuntivo, pur privo del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.; 3) violazione o falsa applicazione degli artt. 136, 1510 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., oltre a vizio di motivazione, per avere il tribunale ritenuto inidonea la firma del solo vettore a provare le forniture eseguite, mentre vi era stato il mandato a sottoscrivere i documenti di trasporto in favore della Farmacie dr. [OSCURATO:PERSONA] soc. consortile a r.1., quanto al credito vantato di € 109.465,10; Ric. 2019 n. 30307 sez. M1 - ud. 10-12-2021 -2- 4) omesso esame di fatto decisivo, consistente nella deposizione del teste dott. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della prova dell'avvenuta consegna della merce per l'importo ora indicato; - che il decreto impugnato, per quanto ancora rileva, ha ritenuto come: a) con riguardo al credito fondato sul c.d. accordo quadro, al riguardo vi è ricognizione di debito con data certa anteriore, ma essa è liberamente apprezzabile, onde doveva darsi altra prova da parte della creditrice dell'importo preteso; inoltre, in quanto privo del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., neppure il decreto ingiuntivo in atti serve all'uopo; b) con riguardo al credito da forniture di medicinali, nei documenti in atti sussiste la firma illeggibile del conducente, ma manca la sottoscrizione del destinatario della merce, non essendo dunque sufficiente la firma del mero vettore; anche a voler ritenere applicabile l'art. 1510 c.c., manca comunque l'identificabilità del soggetto che ha apposto dette firme; - che, ciò posto, il primo motivo è fondato, posto che, secondo il condivisibile principio da questa Corte affermato (cfr. Cass. 4 febbraio 2020, n. 2431), «La ricognkione di debito avente data certa anteriore alla dichiarnione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l'esisterka del rapporto Jòndamentale, salva la prova — il cui onere grava sul curatore fallimentare — della sua inesistenza o invalidità» (da ultimo, nello stesso senso, Cass., sent. 9 dicembre 2021, n. 39123); - che il secondo motivo è assorbito; - che il terzo e quarto motivo, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono manifestamente fondati: posto che — a norma dell'art. 1510, comma 2, c.c. — salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore: onde va ribadito (cfr. Cass. 22 settembre 2020, n. 19719) che, «in tema di Ric. 2019 n. 30307 sez. MI - ud. 10-12-2021 -3- accertamento de/passivo, il credito del venditore nei confronti del compratore fallito, nel caso di beni mobili da traJportare da un luogo all'altro può essere provato con la consegna della merce al vettore o allo Jpekioniere, perché è in quel momento, ai sensi dell'art. 1510 c. c., che si trasferisce alfacquirente — salvo patto contrario — la proprietà dei beni medesimi»; mentre, quanto alla ritenuta illeggibilità della fitnia, è stato omesso del tutto l'esame della testimonianza idonea ad attribuire la titolarità della medesima; - che, pertanto, deve provvedersi alla cassazione del decreto, con rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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