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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2023

Cassazione n. 50900/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che CECCHINI Maurizio - imputato dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, come meglio specificato in rubrica - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30/05/2023 (con cui la Corte d'Appello di Torino ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Torino), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata derubricazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n 309 del 1990; ritenuto che il motivo sia inammissibile perché meramente reiterativo della prospettazione esaminata e motivatamente disattesa in appello, e comunque volto a prospettare una diversa ricostruzione fattuale, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

D'altra parte, la Corte territoriale ha esaustivamente motivato il proprio convincimento in ordine alla impossibilità di ritenere l'ipotesi lieve, valorizzando il quantitativo di stupefacente complessivamente sequestrato, le modalità differenti di confezionamento, il rinvenimento di un bilancino di precisione e di un coltello intriso di sostanza, l'incompatibilità della droga in possesso con il reddito del CECCHINI, desunto da un'autocertificazione del 2019 e dalla mancata deduzione di maggiori introiti nel periodo successivo (ipotesi peraltro ritenuta inverosimile in periodo Covid), nonché l'intrinseca inverosimiglianza di un consistente acquisto per finalità di scorta alla luce di quanto riferito dallo stesso ricorrente in ordine all'ingresso in comunità terapeutica, previsto per il giorno successivo all'arresto.

Si tratta di un percorso argomentativo immune da profili di illogicità manifesta o contraddittorietà deducibili in questa sede; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] tensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che CECCHINI Maurizio - imputato dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, come meglio specificato in rubrica - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30/05/2023 (con cui la Corte d'Appello di Torino ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Torino), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata derubricazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n 309 del 1990; ritenuto che il motivo sia inammissibile perché meramente reiterativo della prospettazione esaminata e motivatamente disattesa in appello, e comunque volto a prospettare una diversa ricostruzione fattuale, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte territoriale ha esaustivamente motivato il proprio convincimento in ordine alla impossibilità di ritenere l'ipotesi lieve, valorizzando il quantitativo di stupefacente complessivamente sequestrato, le modalità differenti di confezionamento, il rinvenimento di un bilancino di precisione e di un coltello intriso di sostanza, l'incompatibilità della droga in possesso con il reddito del CECCHINI, desunto da un'autocertificazione del 2019 e dalla mancata deduzione di maggiori introiti nel periodo successivo (ipotesi peraltro ritenuta inverosimile in periodo Covid), nonché l'intrinseca inverosimiglianza di un consistente acquisto per finalità di scorta alla luce di quanto riferito dallo stesso ricorrente in ordine all'ingresso in comunità terapeutica, previsto per il giorno successivo all'arresto. Si tratta di un percorso argomentativo immune da profili di illogicità manifesta o contraddittorietà deducibili in questa sede; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] tensore
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