CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 39970/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di MI NOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-n0 1. La Corte d'appello di Milano con la pronuncia indicata in epigrafe, pur ritenendo sussistenti le circostanze attenuanti generiche (considerate equivalenti alla recidiva), ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, emessa dal Tribunale di Milano all'esito di giudizio abbreviato. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento all'uso personale dello stupefacente da parte di [OSCURATO:PERSONA] insieme ad altro soggetto, invece ritenuto dalla Corte territoriale essere cessionario e senza considerare le dichiarazioni rese da quest'ultimo in sede di giudizio abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Corte territoriale, in ipotesi di «doppia conforme» e con motivazione esente dalle prospettate censure, ha ritenuto accertata la cessione di stupefacente (avvenuta alla presenza della polizia giudiziaria) da parte dell'imputato ad altro soggetto, che, dopo aver consegnato al cedente denaro, si è allontanato per essere raggiunto delle forze dell'ordine e dichiarare loro, in qualità di persona informata dei fatti, di aver acquistato lo stupefacente da Malluso. Nonostante le dichiarazioni rese dal cessionario in sede di giudizio abbreviato, il quale, diversamente da quanto riferito in qualità di persona informata dei fatti, ha inteso ricondurre l'episodio ad una ipotesi di uso di gruppo, la Corte territoriale ha argomentato la sussistenza della fattispecie di cessione dalle concrete modalità della condotta, caratterizzata dallo scambio sulla pubblica via di stupefacente contro denaro (effettivamente rinvenuto sulla persona dell'imputato a seguito di perquisizione). 3. Orbene, il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto manifestamente infondato, per taluni profili, oltre che proposto per motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità in quanto costituiti da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione). A fronte della ricostruzione di cui innanzi, argomentata in termini congrui, coerenti e non manifestamente illogici, il ricorrente si limita difatti a prospettare una propria ricostruzione alternativa, per la quale si sarebbe trattato di un uso di gruppo di stupefacente in quanto acquistato dall'imputato per poi consumarlo con l'altro soggetto, in forza di un preventivo accordo, al quale sarebbe stato consegnato, in vista di una futura assunzione insieme, con contestuale consegna del denaro, dal secondo al primo, in ragione sempre del preventivo accordo. 3.1. La censura, comunque prospettata in termini meramente ipotetici, dimentica peraltro che la regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.) rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione, differentemente da quanto avvenuto nella specie, si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avendo la Suprema Corte alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 4, n. 30827 del 16/06/2022, Castello, in motivazione; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108-01, nonché, con particolare riferimento ai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245-01). In sede di legittimità, poi, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento a elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (ex plurimis, Sez. 4, n. 30827/2022, Castello, in motivazione; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01).4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore