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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 14131/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 27/04/2021, confermava - per quanto qui rileva - la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta, in data 05/11/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Francesco, in relazione al reato di ricettazione a lui ascritto.

Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità.

Il ricorso è inammissibile.

È invero necessario richiamare, quanto al primo ordine di censure, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).

Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]).

In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

D'altra parte, la Corte territoriale ha tutt'altro che illogicamente valorizzato, a sostegno della decisione di conferma dell'affermazione di penale responsabilità, una serie di convergenti risultanze del tutto idonee a comprovare la sussistenza del reato contestato, alla luce della costante elaborazione giurisprudenziale in materia: la mancata indicazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di elementi idonei ad identificare il suo presunto debitore che aveva fatto emettere un assegno a suo favore (avendo il soggetto in questione utilizzato documenti falsi); la mancata indicazione anche del rapporto negoziale sottostante alla consegna dell'assegno, delle modalità di consegna, delle ragioni alla base della immediata presentazione per l'incasso (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

A fronte di tali elementi, il difensore si è limitato ad affermazioni generiche o del tutto autorefenziali, perché prive di specifici riferimenti ad atti del processo (cfr. quanto dedotto a pag. 5 del ricorso in ordine ad un preteso credito del [OSCURATO:PERSONA] derivante dalla vendita di un'auto al sedicente TURCO effettuata "molti anni prima, nel periodo in cui si trovava in Germania").

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] /i ELLERI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 27/04/2021, confermava - per quanto qui rileva - la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta, in data 05/11/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Francesco, in relazione al reato di ricettazione a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare, quanto al primo ordine di censure, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte territoriale ha tutt'altro che illogicamente valorizzato, a sostegno della decisione di conferma dell'affermazione di penale responsabilità, una serie di convergenti risultanze del tutto idonee a comprovare la sussistenza del reato contestato, alla luce della costante elaborazione giurisprudenziale in materia: la mancata indicazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di elementi idonei ad identificare il suo presunto debitore che aveva fatto emettere un assegno a suo favore (avendo il soggetto in questione utilizzato documenti falsi); la mancata indicazione anche del rapporto negoziale sottostante alla consegna dell'assegno, delle modalità di consegna, delle ragioni alla base della immediata presentazione per l'incasso (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). A fronte di tali elementi, il difensore si è limitato ad affermazioni generiche o del tutto autorefenziali, perché prive di specifici riferimenti ad atti del processo (cfr. quanto dedotto a pag. 5 del ricorso in ordine ad un preteso credito del [OSCURATO:PERSONA] derivante dalla vendita di un'auto al sedicente TURCO effettuata "molti anni prima, nel periodo in cui si trovava in Germania"). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] /i ELLERI
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