CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2018
Cassazione n. 11258/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33041/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] in persona del direttore generale, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 133/2018 del TRIBUNALE di LANCIANO, depositata il 29/03/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal cons.[OSCURATO:PERSONA];Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] agì in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] s,p.a. per ottenere il risarcimento del danno subito dalla propria vettura, che era stata urtata da quella di proprietà di [OSCURATO:PERSONA],a seguito di una manovra di retromarcia compiuta dal conducente [OSCURATO:PERSONA]; dedusse che il costo delle riparazioni era stato pari a 1.350,00 euro e che la compagnia assicuratrice gli avevaversato il minor importo di 775,00 euro; chiese pertanto la condanna dei convenuti al pagamento della differenza di 575,00 euro, oltre fermo tecnico, interessi,rivalutazione e spese legali ( stragiudiziali e giudiziali ) ; il Giudice di Pace di Lanciano rigettò la domanda, dichiarando satisfattiva la somma offerta dalla compagnia assicuratrice, e compensò le spese di lite; pronunciando sul gravame dell’Antonucci, il Tribunale di Lanciano ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite in favore della [OSCURATO:PERSONA], liquidate in 1.620,00 euro,oltre spese forfetarie e accessori di legge ha proposto ricorso per cassazione l’Antonucci, affidandosi a tre articolati motivi; ad esso ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.; la controricorrente hadepositato memoria. Considerato che: con il primo motivo, il ricorrente denuncia «manifesta violazione o falsa applicazione delle norme del diritto ex art. 360, n. 3 c.p.c.; degli artt. 2054, 2055, 2056, 2058 c.c.», nonché degli artt. 91, 92, 96 99, 101, 112, 113, 115, 116, 329, 343, 166, 345, 346, 347, 51 e 395 c.p.c.;con il secondo motivo, l’Antonucci deduce «manifesta omissione dell'esame dei punti decisivi per il giudizio relativo al sinistro stradale e relativo risarcimento danni e refusione spese di avvocato ex art 360 n. 5 c.p.c., con domanda dell'attore di accertamento e dichiarazione dell'esclusiva responsabilità l'incidente del conducente dell'autovettura di c/p, convenuto, col proprietario-assicurato, completamente omessa dal G.d.P. in sentenza (nel disp.) e dal G.U. ritenuta in motivazione dal G.d.P. in sentenza, ma non riportata in dispositivo, oggetto di discussione tra le parti senza neanche le conseguenze sulle spese di lite; con evidente vizio di motivazione, violazione di legge e conseguente nullità della sentenza e del processo e conseguente nullità della sentenza e del processo»; col terzo motivo, si denuncia «nullità manifesta della/e sentenza/e e del procedimento -processo, così come effettuato dal G.d.P. e G.U. in 1° e 2° grado, ex art. 360 n. 4 c.p.c.; come eccepito e denegato solo apparentemente, senza concreta motivazione, con conseguente violazione di legge, vizio di motivazione e conseguente nullità: per negazione anche dell’evidenza delle mancate comunicazioni delle ordinanze istruttorie del G.d.P. e rinvii di causa agli indirizzi ele tti a domicilio del sottoscritto difensore-procuratore-domiciliatario, al n. fax ed indirizzo p.e.c., con conseguente manifesta nullità processuale per difetto di legittimo contraddittorio ex art 111 Cost, C.E.D.U, ecc., e dell'interrogatorio formale deferito, denegato immotivatamente, ed apodittica contraddizione della manifesta non satisfattività della somma offerta inpagamento in sede stragiudiziale della Compagnia di assicurazione di euro 775,00per un danno ingiusto di euro 1. 350 ,00, con pezzo contestato di basso valore …, non corrispondente alla differenza aritmetica delle stesse somme, edai valori dei danni riparati neanche mai contestati dalle c/p, senza neanche considerare né le spese legaliné il fermo tecnico dell'autovettura incidentata, per colpa della c/p … , come d a domanda di accertamento e dichiarazione della responsabilità del conducente della c/p e conseguente degli altri convenuti, assicurato e A ssicurazione li q uidatrice, parzialmente valutata e decis a arbitrariamente, contro legge e risultanze documentate, al solo riscontro degli atti e documenti versati agli atti del fascicolo, come daargomentazioni fatte sopra e riferimenti in punto di fatto in premessa e nell'elenco degli attie documenti a sostegno del ricorso ex art.369 c.p.c.»; il ricorso è manifestamente inammissibile in quanto risulta redatto secondo una tecnica che non soddisfa - all’evidenza - i requisiti di concisione, chiarezza e specificità che devono connotare sia l’esposizione dei fatti (sostanzialie processuali) che la f ormulazione e l’illustrazione dei motivi; invero, per quanto già emerge dalla rubrica dei motivi (qui trascritta integralmente in relazione al secondo e al terzo motivo e solo riassunta -con indicazionedelle norme richiamate- in relazione al primo mezzo, la cui intestazione occupa l’intera pag. 12 e metà della pag. 13 del ricorso), il ricorrente ha cumulato una congerie di censure, operando una mescolanza di deduzioni giuridiche ( spesso non adeguatamente sviluppate o di difficile lettura ) e di riferimenti a elementi fattuali che esprimono una contestazione complessiva e reiterata dell’esito cui sono pervenuti entrambi i giudici di meritoe che sollecitano una insistente richiesta di (non consentita) rivalutazione dei fatti, senzasoddisfare in alcun modo la necessità che alla Corte siano sottoposte in modo chiaro e puntuale le questioni di diritto di cui si richiede lo scrutinio; aprescindere da tale assorbente ragione di inammissibilità, risulta infondata la censura con cui il ricorrente lamenta l’ eccessività delle spese di lite liquidate dal Tribunale; invero, la causa (per quanto emerge dalle conclusioni di merito trascritte a pag. 41 del ricorso) non aveva un valore inferiore a 1.100,00euro, giacché, sommando i 575,00 euro del danno al mezzo a quanto richiesto per fermo tecnico (non quantificato) e all’importo delle spese stragiudiziali ( anch’esse non quantificate), la causa aveva un valore complessivamente non determinato, da presumersi pertanto pari al limite della competenza del giudice adito, ossia, nel caso, a 20.000,00 euro; dal che consegue che l’importo di 1.620,00 euro liquidato dal Tribunale è corretto perché prossimoal valore minimo della tariffa di cui al D.M. 55/2015 (1618,00 euro); le spese di lite seguono la soccombenza; la manifesta inammissibilità del ricorso giustifica la condanna per responsabilità aggravata, ex art. 96, 3° co. c.p.c., nell’importo liquidatoin dispositivo; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge; condanna inoltre il ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00, ex art. 96, co. 3 c.p.c.. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titol