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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 marzo 2023

Cassazione n. 13117/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29942/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentatie difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrent i - [OSCURATO:PERSONA] ( GIA' [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1787/2017 depositata i l 31/08/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023dal Cons.

RITA E .

A .

RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 12 luglio 2017 gli odierni ricorrenti convenivano in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] per far dichiarare la nullità dell'ordine di acquisto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avente ad oggetto obbligazioni Argentina del valore di euro 20.000,00 con conseguente condanna alla restituzione del capitale oltre interessi e rivalutazione; in subordine per dichiarare la risoluzione di detto contratto d'acquisto per inadempimento contrattuale dell'istituto di credito.

La banca opponeva la sussistenza di un contratto quadro regolarmente sottoscritto dalle parti nel 1994.

Il Tribunale ha accolto la domanda degli attori e ha dichiarato la nullità dell'ordine di acquisto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che è stato accolto dalla Corte di Venezia, la quale rileva che il contratto quadro è stato sottoscritto il 3 ottobre 1994 secondo la disciplina in quel momento vigente e che ha errato il Tribunale a dichiararne la nullità per violazione art. 21 e 23 TUF sul presupposto che il mancato adeguamento alle disposizioni sopravvenute introdotte dal D.lgs. n. 58 del 1998 e dal regolamento Consob n. 11522 del 1998 comporti la invalidità sopravvenuta del contratto.

Esclusa la nullità, la Corte procede esaminare le questioni assorbite, e cioè la risoluzione dell'ordine d'acquisto per inadempimento della banca, consistente nella violazione degli obblighi informativi e di valutazione dell'adeguatezza della operazione, l’omessa consegna del prospetto informativo e il conflitto di interessi.

Sul punto la Corte osserva che le prove orali dimostrano l'adeguatezza dell'operazione - dal punto di vista qualitativo e quantitativo- al profilo finanziato degli investitori e la prestazione di adeguate informazioni in relazione ai titoli negoziali, osservando c he peraltro i cli enti avevano già nel portafoglio queste obbligazioni Argentina che erano quindi un investimento da loro conosciuto e che non vi è prova del conflitto di interessi.

Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione i contraenti affidandosi a quattro motivi.

La banca si è costituta con controricorsoed ha depositato memoria.

La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 1 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta , ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c., la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 1325 c.c. e 1418 c.c.,nonché dell’art. 23 del D.lgs. n. 58/1998 (TUF).

I ricorrenti deducono che ha errato la Corte territoriale ha ritenere che in caso di mancato adegu amento alla normativa introdotta nel 1998 dei contratti quadro stipulati anteriormente non si abbia una forma di invalidità del contratto di negoziazione e degli ordini di acquisto impartiti sulla base del medesimo e che si applichi l’art 1339 c.c..

Secondo la parte il contratto non era valido al momento dell'operazione di investimento de quo perché pur concluso validamente nel rispetto della disciplina previgente, non è più corrispondente alle norme inderogabili successivamente introdotte non avendo il contratto -alla data di acquisto dei titoli Argentina- il contenuto voluto da norme inderogabili di legge; esso era pertanto da considerarsi affetto da nullità sopravvenuta secondo quanto disposto dall’art. 1418 c.c. . 2.-Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha correttamente affermato che il contratto stipulato nel 1994 non è invalido eche è infondata la tesi difensiva prospettata dai ricorrenti, secondo i quali il contratto regolarmente stipulato secondo le norme previgenti sarebbe divenuto invalido per mancato adeguamento alle nuove norme introdotte dal TUF.

Così facendo il giudice di merito – nonostante altri passaggi della motivazione non condivisibili- ha fatto corretta applicazione del principio già affermato da questa Corte di legittimità, secondo il quale in tema di intermediazione finanziaria, le modifiche legislative succedutesi negli anni in ordine ai presupposti ed ai requisiti formali prescritti per il contratto quadro, in applicazione dell'ordinaria disciplina della successione delle leggi nel tempo, non caducano i contratti regolarmente stipulati nel vigore delle leggi precedenti; ne consegue che gli ordini di acquisto impartiti in esecuzione del contratto quadro concluso nella vigenza del vecchio assetto regolativo nonsono per tale sola ragione da considerarsi nulli ( Cass.n. 21993 del 12/07/2022).

Si osserva che l'obbligo di rinnovazione del contratto è stato introdotto solo nel 2004 con la direttiva MiFid; lo ius superveniens del Testo unico sull'intermediazione finanziaria, pur modificando in parte i presupposti e i requisiti anche formali del contratto-quadro, non per questo ha caducato i contratti regolarmente stipulati nel vigore della L. n. 1/1991, in applicazione dell'ordinaria disciplina della successione delle leggi nel tempo.

Pertanto, gli ordini di acquisto emessi nel vigore di quest'ultima legge, come pure quelli acquistati successivamente all'entrata in vigore del Testo unico di intermediazione finanziaria, restavano validi in quanto conformi al contratto-quadro, non infirmato dallo ius superveniens. (Cass. 9 febbraio 2016, n. 7067, non massimata, in CED, avente ad oggetto acquisto di bond Argentina; si veda anche Cass. 10 settembre 2019, n. 22554, non massimata in CED; Cass. 18 gennaio 2019, n. 1460, non massimata,in CED) Da respingere pertanto la tesi difensiva dei ricorrenti , secondo i quali il contratto, pur regolarmente stipulato in conformità alla normativa ratione temporisvigente, sarebbe invalido perché privo degli elementi essenziali richiesti dalla normativa successivamente introdotta e vigente al momento dell’acquisto dei titoli. 3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione del combinato disposto del l’art 21 del TUF e dell’art 28 del regolamento Consob per avere la Corte veneziana ritenuto assolti gli obblighi informativi in ordine all'acquisto per cui è causa, in difformità del dettato normativo.

I ricorrenti osservano che la banca non ha provveduto alla profilatura dei clienti nè all'adeguamento del contratto di negoziazione; osservano che le informazioni da trasmettere al cliente devono essere concrete,specifiche e ritagliate sul prodotto di investimento e che a fronte di un quadro normativo stringente e minuzioso e connotato dal carattere imperativo delle relative disposizioni la Corte ha errato ritenendo assolto l'onere informativo sulla base di dati fattuali e documentali contraddittori e superficiali. 4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. art.360 numero 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art . 21 delTUF e degli artt. 28 e 29 del regolamento Consob .

I ricorrenti deducono che ha errato la Corte a ritenere assolti gli obblighi informativi in tema di adeguatezza dell'acquisto per cui è causa in difformità dal dettato normativo di cui alle disposizioni citate; osserva che il quadro normativo attuale evidenzia una pluralità di obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie che non sono stati osservati, in assenza peraltro di un ordine scritto cui si è fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute; non vi è infatti traccia che la banca abbia segnalato l'inadeguatezza dell'operazione con specifiche avvertenze sulla natura e caratteristiche del titolo.

O sservano peraltro che essi ricorrenti non avevano altre obbligazioni Argentina nel portafoglio prima dell'acquisto dei titoli per cui è causa, poiché avevano solo titoli Autostrade e Samsung,così come si evince dal confronto tra il documento 7 e il documento 6 prodotti nel giudizio di primo grado.

La Corte ha quindi disatteso i dati fattuali ricavabili dal materiale probatorio. 5.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art 23 del TUF e dell’art. 1453 c.c.

I ricorrenti o sserva no che l'onere probatorio dell'assolvimento dell'obbligo informativo è a carico dell'intermediario,mentre viceversa l'investitore è tenuto ad allegare il deficit informativo e a dimostrare l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale.La Corte territoriale al contrario ha ritenuto di inferire l'insussistenza della prova del nesso causale dal profilo speculativo del cliente dedotto da informazioni completamente errate, come esposto al terzo motivo del ricorso; deducono che la Corte ha errato a ritenere che l'intermediario avesse assolto l'obbligo informativo perché gli odierni ricorrenti erano semplici risparmiatori retaile non possedevano altri titoli Argentina. 6.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono inammissibili.

Premesso quanto sopra esposto in ordine alla non necessità di adeguamento allo ius superveniens, si rileva che sulla correttezza del comportamento della banca, sull’assolvimento degli obblighi informativi e sulla adeguatezza dell’investimento, la Corte d’appello ha reso un giudizio in punto di fatto, di cui in questa sede non si può sollecitare la revisione.

La Corte ha escusso testi ed esaminato i documenti, giungendo alla conclusione che gli obblighi informativi su questo specifico acquisto erano stati adeguatamente assolti e che l'operazione fosseadeguata al profilo finanziario degli investitori, che non si profilava alcun conflitto di interessi e che in genere nessun rimprovero potesse farsi alla banca.

La censura è peraltro priva dei requisiti di specificità e chiarezza posto che iricorrenti fondano le loro censure sull'assunto di essere degli investitori a basso rischio in quanto avevano investito la totalità delle proprie risorse in titoli di Stato - il che non emerge dalla sentenza impugnata- in contrasto con la loro stessa affermazione (pagina 26 del ricorso) sulla circostanza che sino al giorno dell'acquisto dei titoli Argentina il portafoglio risultava composto dai titoli Autostrade e Samsung, che non sono certamente titoli di Stato.

Sul previo possesso dei bond Argentina la parte invoca una erronea lettura di documenti che non trascrive, nella specifica contestazione di controparte, la quale assume che detti documenti confermano invece la correttezza delle conclusioni del giudice d’appello, osservando tra l’altro che anche gli stessi titoli di cui i ricorrenti si dichiarano già in possesso al momento dell’investimento de quo, (titoli Samsung) erano della stessa specie dei titoli Argentina.

Peraltro,dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che tale elemento, sul quale si denuncia il travisamento probatorio, sia stato decisivo(in rag.

Cass. n. 3796 del 14/02/2020) poiché la Corte , per giungere alla conclusione di cu i si è detto, ha valutato complessivamente una serie di elementi ed in particolare la circostanza che gli investitori non solo erano stati adeguatamente informati ma anche, in un primo momento , erano stati sconsigliati dall'acquistare i titoliArgentina e che nonostante questo avevano insistito,rivolgendosi direttamente al direttore della filiale, e ssendo loro assolutamente determinati a tale acquisto.

Inoltre, la Corte di merito ha ritenuto insussistente la prova del conflitto di interessi denunciato dagli attori , valutando anche tale element o nel contesto per giungere al giudizio –che come sopra si diceva è giudizio di fatto- sulla osservanza da parte della banca di tutti gli obblighi connessi all’investimento.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrent i al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29942/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentatie difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrent i - [OSCURATO:PERSONA] ( GIA' [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1787/2017 depositata i l 31/08/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023dal Cons. RITA E . A . RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 12 luglio 2017 gli odierni ricorrenti convenivano in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] per far dichiarare la nullità dell'ordine di acquisto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avente ad oggetto obbligazioni Argentina del valore di euro 20.000,00 con conseguente condanna alla restituzione del capitale oltre interessi e rivalutazione; in subordine per dichiarare la risoluzione di detto contratto d'acquisto per inadempimento contrattuale dell'istituto di credito. La banca opponeva la sussistenza di un contratto quadro regolarmente sottoscritto dalle parti nel 1994. Il Tribunale ha accolto la domanda degli attori e ha dichiarato la nullità dell'ordine di acquisto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che è stato accolto dalla Corte di Venezia, la quale rileva che il contratto quadro è stato sottoscritto il 3 ottobre 1994 secondo la disciplina in quel momento vigente e che ha errato il Tribunale a dichiararne la nullità per violazione art. 21 e 23 TUF sul presupposto che il mancato adeguamento alle disposizioni sopravvenute introdotte dal D.lgs. n. 58 del 1998 e dal regolamento Consob n. 11522 del 1998 comporti la invalidità sopravvenuta del contratto. Esclusa la nullità, la Corte procede esaminare le questioni assorbite, e cioè la risoluzione dell'ordine d'acquisto per inadempimento della banca, consistente nella violazione degli obblighi informativi e di valutazione dell'adeguatezza della operazione, l’omessa consegna del prospetto informativo e il conflitto di interessi. Sul punto la Corte osserva che le prove orali dimostrano l'adeguatezza dell'operazione - dal punto di vista qualitativo e quantitativo- al profilo finanziato degli investitori e la prestazione di adeguate informazioni in relazione ai titoli negoziali, osservando c he peraltro i cli enti avevano già nel portafoglio queste obbligazioni Argentina che erano quindi un investimento da loro conosciuto e che non vi è prova del conflitto di interessi. Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione i contraenti affidandosi a quattro motivi. La banca si è costituta con controricorsoed ha depositato memoria. La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 1 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta , ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c., la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 1325 c.c. e 1418 c.c.,nonché dell’art. 23 del D.lgs. n. 58/1998 (TUF). I ricorrenti deducono che ha errato la Corte territoriale ha ritenere che in caso di mancato adegu amento alla normativa introdotta nel 1998 dei contratti quadro stipulati anteriormente non si abbia una forma di invalidità del contratto di negoziazione e degli ordini di acquisto impartiti sulla base del medesimo e che si applichi l’art 1339 c.c.. Secondo la parte il contratto non era valido al momento dell'operazione di investimento de quo perché pur concluso validamente nel rispetto della disciplina previgente, non è più corrispondente alle norme inderogabili successivamente introdotte non avendo il contratto -alla data di acquisto dei titoli Argentina- il contenuto voluto da norme inderogabili di legge; esso era pertanto da considerarsi affetto da nullità sopravvenuta secondo quanto disposto dall’art. 1418 c.c. . 2.-Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha correttamente affermato che il contratto stipulato nel 1994 non è invalido eche è infondata la tesi difensiva prospettata dai ricorrenti, secondo i quali il contratto regolarmente stipulato secondo le norme previgenti sarebbe divenuto invalido per mancato adeguamento alle nuove norme introdotte dal TUF. Così facendo il giudice di merito – nonostante altri passaggi della motivazione non condivisibili- ha fatto corretta applicazione del principio già affermato da questa Corte di legittimità, secondo il quale in tema di intermediazione finanziaria, le modifiche legislative succedutesi negli anni in ordine ai presupposti ed ai requisiti formali prescritti per il contratto quadro, in applicazione dell'ordinaria disciplina della successione delle leggi nel tempo, non caducano i contratti regolarmente stipulati nel vigore delle leggi precedenti; ne consegue che gli ordini di acquisto impartiti in esecuzione del contratto quadro concluso nella vigenza del vecchio assetto regolativo nonsono per tale sola ragione da considerarsi nulli ( Cass.n. 21993 del 12/07/2022). Si osserva che l'obbligo di rinnovazione del contratto è stato introdotto solo nel 2004 con la direttiva MiFid; lo ius superveniens del Testo unico sull'intermediazione finanziaria, pur modificando in parte i presupposti e i requisiti anche formali del contratto-quadro, non per questo ha caducato i contratti regolarmente stipulati nel vigore della L. n. 1/1991, in applicazione dell'ordinaria disciplina della successione delle leggi nel tempo. Pertanto, gli ordini di acquisto emessi nel vigore di quest'ultima legge, come pure quelli acquistati successivamente all'entrata in vigore del Testo unico di intermediazione finanziaria, restavano validi in quanto conformi al contratto-quadro, non infirmato dallo ius superveniens. (Cass. 9 febbraio 2016, n. 7067, non massimata, in CED, avente ad oggetto acquisto di bond Argentina; si veda anche Cass. 10 settembre 2019, n. 22554, non massimata in CED; Cass. 18 gennaio 2019, n. 1460, non massimata,in CED) Da respingere pertanto la tesi difensiva dei ricorrenti , secondo i quali il contratto, pur regolarmente stipulato in conformità alla normativa ratione temporisvigente, sarebbe invalido perché privo degli elementi essenziali richiesti dalla normativa successivamente introdotta e vigente al momento dell’acquisto dei titoli. 3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione del combinato disposto del l’art 21 del TUF e dell’art 28 del regolamento Consob per avere la Corte veneziana ritenuto assolti gli obblighi informativi in ordine all'acquisto per cui è causa, in difformità del dettato normativo. I ricorrenti osservano che la banca non ha provveduto alla profilatura dei clienti nè all'adeguamento del contratto di negoziazione; osservano che le informazioni da trasmettere al cliente devono essere concrete,specifiche e ritagliate sul prodotto di investimento e che a fronte di un quadro normativo stringente e minuzioso e connotato dal carattere imperativo delle relative disposizioni la Corte ha errato ritenendo assolto l'onere informativo sulla base di dati fattuali e documentali contraddittori e superficiali. 4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. art.360 numero 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art . 21 delTUF e degli artt. 28 e 29 del regolamento Consob . I ricorrenti deducono che ha errato la Corte a ritenere assolti gli obblighi informativi in tema di adeguatezza dell'acquisto per cui è causa in difformità dal dettato normativo di cui alle disposizioni citate; osserva che il quadro normativo attuale evidenzia una pluralità di obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie che non sono stati osservati, in assenza peraltro di un ordine scritto cui si è fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute; non vi è infatti traccia che la banca abbia segnalato l'inadeguatezza dell'operazione con specifiche avvertenze sulla natura e caratteristiche del titolo. O sservano peraltro che essi ricorrenti non avevano altre obbligazioni Argentina nel portafoglio prima dell'acquisto dei titoli per cui è causa, poiché avevano solo titoli Autostrade e Samsung,così come si evince dal confronto tra il documento 7 e il documento 6 prodotti nel giudizio di primo grado. La Corte ha quindi disatteso i dati fattuali ricavabili dal materiale probatorio. 5.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art 23 del TUF e dell’art. 1453 c.c. I ricorrenti o sserva no che l'onere probatorio dell'assolvimento dell'obbligo informativo è a carico dell'intermediario,mentre viceversa l'investitore è tenuto ad allegare il deficit informativo e a dimostrare l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale.La Corte territoriale al contrario ha ritenuto di inferire l'insussistenza della prova del nesso causale dal profilo speculativo del cliente dedotto da informazioni completamente errate, come esposto al terzo motivo del ricorso; deducono che la Corte ha errato a ritenere che l'intermediario avesse assolto l'obbligo informativo perché gli odierni ricorrenti erano semplici risparmiatori retaile non possedevano altri titoli Argentina. 6.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono inammissibili. Premesso quanto sopra esposto in ordine alla non necessità di adeguamento allo ius superveniens, si rileva che sulla correttezza del comportamento della banca, sull’assolvimento degli obblighi informativi e sulla adeguatezza dell’investimento, la Corte d’appello ha reso un giudizio in punto di fatto, di cui in questa sede non si può sollecitare la revisione. La Corte ha escusso testi ed esaminato i documenti, giungendo alla conclusione che gli obblighi informativi su questo specifico acquisto erano stati adeguatamente assolti e che l'operazione fosseadeguata al profilo finanziario degli investitori, che non si profilava alcun conflitto di interessi e che in genere nessun rimprovero potesse farsi alla banca. La censura è peraltro priva dei requisiti di specificità e chiarezza posto che iricorrenti fondano le loro censure sull'assunto di essere degli investitori a basso rischio in quanto avevano investito la totalità delle proprie risorse in titoli di Stato - il che non emerge dalla sentenza impugnata- in contrasto con la loro stessa affermazione (pagina 26 del ricorso) sulla circostanza che sino al giorno dell'acquisto dei titoli Argentina il portafoglio risultava composto dai titoli Autostrade e Samsung, che non sono certamente titoli di Stato. Sul previo possesso dei bond Argentina la parte invoca una erronea lettura di documenti che non trascrive, nella specifica contestazione di controparte, la quale assume che detti documenti confermano invece la correttezza delle conclusioni del giudice d’appello, osservando tra l’altro che anche gli stessi titoli di cui i ricorrenti si dichiarano già in possesso al momento dell’investimento de quo, (titoli Samsung) erano della stessa specie dei titoli Argentina. Peraltro,dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che tale elemento, sul quale si denuncia il travisamento probatorio, sia stato decisivo(in rag. Cass. n. 3796 del 14/02/2020) poiché la Corte , per giungere alla conclusione di cu i si è detto, ha valutato complessivamente una serie di elementi ed in particolare la circostanza che gli investitori non solo erano stati adeguatamente informati ma anche, in un primo momento , erano stati sconsigliati dall'acquistare i titoliArgentina e che nonostante questo avevano insistito,rivolgendosi direttamente al direttore della filiale, e ssendo loro assolutamente determinati a tale acquisto. Inoltre, la Corte di merito ha ritenuto insussistente la prova del conflitto di interessi denunciato dagli attori , valutando anche tale element o nel contesto per giungere al giudizio –che come sopra si diceva è giudizio di fatto- sulla osservanza da parte della banca di tutti gli obblighi connessi all’investimento. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrent i al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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