CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26015/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 9 novembre 2021 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, ed il ripristino della pena originaria di 20 giorni di arresto e 1.400 euro di ammenda, inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di guida in stato di ebbrezza con la sentenza dello stesso Tribunale del 2 aprile 2014, parzialmente riformata dalla sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 12 novembre 2015. La revoca era disposta perché il condannato non era stato preso in carico per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. /1/ 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con un unico motivo, in cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che non spettava al condannato, ma al pubblico ministero iniziare la procedura esecutiva. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata ha accolto la richiesta di revoca della sanzione sostitutiva senza preventivamente verificare se la procedura per metterla in esecuzione fosse stata corretta. Nel caso in esame la procedura esecutiva era partita su atto d'impulso della Corte d'appello di Catanzaro, che nella sentenza 12 novembre 2015, riformando parzialmente la pronuncia di condanna di primo grado, aveva disposto la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità e, con lo stesso provvedimento, aveva incaricato l'Ufficio esecuzione penale esterna territorialmente competente di determinare le modalità esecutive. La Corte aveva dato impulso alla procedura di esecuzione della sanzione sostitutiva in ottemperanza alla norma dell'art. 186, comma 9-bis, codice della strada, che dispone che "con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità". La procedura per la messa in esecuzione della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità previsti dal codice della strada è, infatti, diversa dalla procedura per la messa in esecuzione dei lavori di pubblica utilità disposti dal giudice di pace, in ordine ai quali l'art. 43 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274 dispone, invece, che la sentenza penale irrevocabile è trasmessa per estratto, a cura della cancelleria, al pubblico ministero che, emesso l'ordine di esecuzione, lo trasmette, unitamente all'estratto della sentenza di condanna contenente le modalità di esecuzione della pena, all'ufficio di sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, e che l'organo di polizia, appena ricevuto il provvedimento, ne consegna copia ai condannato, ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute. In esecuzione dell'incarico ricevuto dalla Corte di appello di Catanzaro, l'Ufficio esecuzione penale esterna si era, pertanto, attivato per dare inizio alla procedura di esecuzione della sanzione sostitutiva, ma con la nota che ha poi dato origine alla procedura di revoca ha riferito all'autorità giudiziaria di non essere riuscito a mettere in esecuzione la sanzione sostitutiva ;avendo tentato inutilmente di prendere contatto con il condannato. E' evidentemente censurabile il comportamento del condannato che prima chiede alla Corte d'appello di riformare la sentenza di primo grado e di sostituire la pena inflitta con la sanzione dei lavori di pubblica utilità, e poi si sottrae all'esecuzione dei lavori, ma nel caso in esame è comunque decisivo che la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità sia stata messa in esecuzione in modo proceduralmente non corretto, perché dalla nota dell'U.E.P.E. non risulta che sia stato indicato al condannato un ente e fissato un termine per iniziare lo svolgimento dei lavori, essendosi limitato l'U.E.P.E. al mero tentativo di contatto preliminare ed essendosi arrestato di fronte alla mancanza di riscontro. Di conseguenza va data continuità all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in caso di mancata comunicazione di un termine entro il quale dare inizio ai lavori, il condannato non è tenuto ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata (Sez. 1, Sentenza n. 15861 del 17/09/2020, dep. 2021, D'Aniello, Rv. 281189; Sez. 1, n. 35855 del 18/6/2015, Rosiello, Rv. 264546). La ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al in funzione di giudice dell'esecuzione, che, in conformità alla norma norma dell'art. 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. - secondo cui "nel caso di annullamento con rinvio, la sentenza enuncia specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi" - si atterrà al seguente principio di diritto: "In tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria la individuazione dell'ente e la comunicazione di un termine entro il quale dare inizio ai lavori, in mancanza delle quali il condannato non è tenuto ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata". P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al g.i.p. del Tribunale