CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12342/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza del 14 novembre 2025, il Tribunale di Catania haconfermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l’ordinanza emessa dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in data 28 ottobre2025, con la quale è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcereper il reato di furto pluriaggravato, commesso negli uffici comunali presso ilcimitero di [OSCURATO:PERSONA], la notte del 5 giugno 2025.2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, peril tramite del suo difensore.2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 274,lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione per le ritenute esigenze cautelaridolendosi della mancata valutazione della confessione resa dall'indagato oltreche dell’intervallo di tempo intercorso tra la commissione dei fatti e l'attuazionedella misura. Deduce vizio di motivazione apparente per avere il provvedimentorichiamato genericamente la personalità dell'indagato e i suoi precedenti penalisenza alcuna analisi individualizzata.2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art.275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per la mancata valutazionedell'adeguatezza di altre misure meno afflittive. Deduce, a tale proposito, che ilTribunale, rendendo una motivazione inadeguata, non avrebbe consideratol'ammissione dei fatti e la condotta collaborativa dell'indagato, l'esistenza di uncontesto domestico idoneo all'esecuzione degli arresti domiciliari, losvolgimento di attività lavorativa ancorché saltuaria e la possibilità diapplicazione di strumenti di controllo elettronico.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scritta con laquale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.Va premesso che, in tema di esigenze cautelari, opera il principio secondocui, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e di logicità deldiscorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto delladecisione (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01; Sez. 1,n. 6972 del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 – 01). Il controllo dilogicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibileprocedere a una nuova o diversa valutazione dello spessore delle esigenzecautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/2/1998, Martorana, Rv. 210019 – 01). Il ricorsoper cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo sedenuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazionedegli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017,Paviglianiti, Rv. 270628 – 01)2. Nel caso in esame, il Tribunale ha confermato l’ordinanza del Giudice perle indagini preliminari che ha applicato nei confronti del ricorrente la misuracautelare della custodia in carcere ritenendo sussistenti gravi indizi in relazioneall'ipotesi di reato oggetto di contestazione provvisoria -consistita nell’avere ilLicitra, in concorso con il nipote convivente [OSCURATO:PERSONA], commesso il furtodi beni custoditi e asserviti agli uffici comunali siti presso il cimitero, nei quali idue complici si introducevano, in tempo di notte e in orario di chiusura,compiendo anche atti di danneggiamento.Il provvedimento impugnato si è allineato alle indicazioni ermeneuticheelaborate da questa Corte di legittimità, secondo le quali il pericolo direiterazione del reato, di cui all'art. 274 lett. c), cod. proc. pen. è "concreto" ognivolta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali sipossa dedurre la probabilità di recidiva, ed è "attuale" allorché sia possibileformulare una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella suadimensione temporale. Il relativo giudizio - che deve valorizzare l'esistenza dielementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione dell ’astratta gravità deltitolo di reato - va fondato sull'analisi della personalità dell'accusato, desumibileanche, seppur non solo, dalle modalità del fatto per cui si procede, e sull'esamedelle sue concrete condizioni di vita, senza richiedere la previsione di una"specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice, poiché lavalutazione circa l'alta probabilità di una "prossima" ricaduta nel delitto non puòche fare riferimento alla consistente possibilità di recidiva nel periodo di tempo incui potrebbero essere attive le cautele (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017,Rv. 271216 – 01; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977; Sez. 2, n.47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 26850801; Sez. 2, n. 18744 del14/04/2016, Foti, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, dep. 2016,Garrone, Rv. 266988).Nella fattispecie in esame il perdurante pericolo di recidiva è statosufficientemente argomentato dal Tribunale sulla base della gravità del fatto inquanto «perpetrato con professionalità criminale procedendo a contestualidevastazioni» oltre che sulla base «della personalità dell'indagato già sorvegliatospeciale gravato da plurimi precedenti penali per furti aggravati, rapine, dueevasioni (una consumata e una tentata)» (pag.4).Il Tribunale ha, altresì, fornito una lettura contestualizzata rispetto allacollaborazione dell'indagato, dedotta dalla difesa quale argomento a favore,evidenziando che il ricorrente, a fronte di un quadro indiziario che lo indicava inmodo evidente quale autore del furto, ha tentato di depistare le indagini(inducendo la sorella a denunciare il falso furto del ciclomotore, poco primadell’arrivo delle forze di polizia) e non ha fornito il nome del complice.Le doglianze difensive, legate alla prospettazione della sussistenza di uncontesto domestico prospettato come idoneo al contenimento del rischio direcidiva, non tengono conto, altresì, del fatto che, secondo la ricostruzioneaccusatoria, oggetto di contestazione provvisoria, il reato risulta commesso conla complicità del nipote convivente ( il [OSCURATO:PERSONA]) e che, quanto alla contestazionedel requisito dell’attualità della misura, dal momento dei fatti al momentodell’esecuzione della misura, risulta decorso un intervallo di pochi mesi. Lecensure, pertanto, sono generiche e non riescono a scardinare la tenuta logicadell'impianto motivazionale del provvedimento impugnato in ordine allaindividuazione della misura custodiale in carcere quale unica misura adeguataal contenimento delle esigenze cautelari essendosi, altresì, considerato che leprecedenti condanne riportate dall'indagato per evasione costituiscono indicinegativi su cui fondare una prognosi sfavorevole sulla osservanza delleprescrizioni inerenti ad un'eventuale meno afflittiva misura degli arrestidomiciliari anche con uso di dispositivo di controllo elettronico.2.1. Occorre ribadire, peraltro, che la prescrizione del cosiddettobraccialetto elettronico non configura una misura cautelare autonoma, macostituisce mera modalità esecutiva della cautela domiciliare. Ne consegue che,qualora – come nel caso di specie – il giudice ritenga in radice inadeguata lamisura degli arresti domiciliari a contenere il pericolo di reiterazione criminosa,tale valutazione, avente carattere assorbente e pregiudiziale, implica altresìl’impossibilità di ricorrere agli strumenti elettronici di controllo a distanzaprevisti dall’art. 275-bis cod.proc.pen., senza necessità di una motivazionespecifica sull’inidoneità del dispositivo. Il giudizio negativo sul regime fiduciarioesclude, infatti, ogni concreta praticabilità della misura alternativa, rendendodel tutto recessiva la questione relativa all’eventuale utilizzo del braccialettoelettronico (Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024, Rv. 286343 – 01; Sez. 6, n.1084 del 12/11/2015, dep. 2016, Rv. 265891).3.Le superiori considerazioni, pertanto, conducono al rigetto del ricorso cuisi accompagna la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso il 11/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]